| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Roma
 
 Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile  1970,  n.  639, sostituito al comma 1 dall'art. 2 della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  che  prevede al n. 6 il comitato provinciale I.N.P.S.;
 Visti  gli  articoli 34  e  35  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
 Visti  l'art.  44  ed  il  comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
 Viste  le  circolari  ministeriali n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89  del 19 aprile 1989 della direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III;
 Visto  il  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 293, coordinato con la legge  di  conversione  15 luglio  1994,  n.  444,  che disciplina la proroga degli organi amministrativi dello Stato;
 Vista  la  nota  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione  economica n. 0002502 del 23 gennaio 2001, a firma del ragioniere generale dello Stato;
 Viste  le  designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 Considerato  che si deve provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale   di  cui  ai  sopraccitati  articoli 1  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' delle speciali commissioni istituite per il contenzioso in materia di prestazioni;
 Decreta:
 1. E' ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma il comitato provinciale, composto come segue:
 il direttore della direzione provinciale del lavoro di Roma;
 il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Roma;
 il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma;
 membri rappresentanti dei datori di lavoro:
 Unione degli industriali di Roma: dott.ssa Minischetti Milena;
 Federlazio: dott. Bonaccorso Carmine;
 Confcommercio: dott. Cavina Romano;
 membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:
 Confcommercio: sig. Becherini Angelo;
 Federazione   provinciale  coltivatori  diretti:  dott.  Vicino Antonio;
 Consiglio nazionale artigianato: sig.ra Danieli Anna Maria;
 membri rappresentanti dei lavoratori:
 C.G.I.L.:  sig.  Papacci  Vincenzo; sig. Giardini Alberto; sig. Gallo Carmelo;
 C.I.S.L.:  sig.  Lami Carlo; sig. Pecatelli Maurizio sig. Sirni Rolando;
 U.I.L.: sig. Bernardini Giustino; sig. Cipullo Bruno;
 U.G.L.: sig. Di Lorenzo Maurizio;
 Confederazione   italiana  dirigenti  e  alte  professionalita' (C.I.D.A.): dott. Dionisi Luciano;
 C.I.S.A.L.: sig. Gironi Roberto.
 2. Sono   ricostituite   altresi'   presso   la   sede  provinciale dell'I.N.P.S.  di  Roma  le  tre  speciali  commissioni  del comitato provinciale   competenti   a   decidere   i  ricorsi  concernenti  le prestazioni  di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di  maternita'  dei  lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 Le commissioni sono composte come segue:
 a) Commissione  per i ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,   presieduta   dal  rappresentante  dei  coltivatori  diretti nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composta da:
 Federazione  provinciale  coltivatori  diretti  di  Roma:  sig. Troiani Paolo; sig. Gentili Simone;
 Confederazione  italiana  agricoltori di Roma: sig. Sportoletti Alberto; sig.ra Summa Maria Carmela;
 b)  Commissione  per  i  ricorsi  degli artigiani, presieduta dal rappresentante  degli  artigiani, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composta da:
 Assartigiani: sig. Conti Orlando; sig.ra Rainone Maria Flavia;
 C.I.L.A.: dott. Vitale Arturo;
 A.C.A.I.: sig. Coletta Angelo;
 c)   Commissione   per   i   ricorsi  degli  esercenti  attivita' commerciali,  presieduta  dal  rappresentante dei commercianti, quali lavoratori   autonomi,  nominato  in  seno  al  comitato  provinciale I.N.P.S. e composto da:
 Confcommercio: sig. Mercatili Luigi; sig. Ercoli Massimo;
 Confesercenti: sig. Antonini Gianfranco; sig. Cesaroni Silvano.
 I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 46  della  legge  9 marzo  1989, n. 88, ad eccezione di quelle di cui alle  lettere  b)  ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato  provinciale  composta da tutti i membri del comitato stesso ad  esclusione  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi,  come disposto dal comma 2 del citato articolo.
 Il  comitato  e le speciali commissioni dureranno in carica quattro anni.
 Il  decreto  stesso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 maggio 2005
 Il direttore provinciale: Cela
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