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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |  | DETERMINAZIONE 2 marzo 2005 |  | Consegna  dei  lavori  sotto riserva di legge, ai sensi dell'articolo 129  del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (Determinazione n. 2/2005). |  | 
 |  |  |  | IL CONSIGLIO 
 Considerato in fatto.
 Nell'ambito  dello  svolgimento  dei  compiti  di vigilanza, cui e' istituzionalmente  preposta,  l'Autorita' ha riscontrato il frequente ricorso   da  parte  delle  stazioni  appaltanti  all'istituto  della «consegna   dei  lavori  sotto  riserve  di  legge»,  spesso  seguita dall'immediata  sospensione degli stessi, nonche' da un significativo ritardo nella stipulazione del relativo contratto d'appalto.
 Si ritiene, pertanto, opportuno chiarire l'esatta valenza giuridica di  tale  istituto,  nonche'  i  limiti  connessi  al suo eccezionale utilizzo. Ritenuto in diritto.
 La  consegna  dei lavori, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n.  554/1999,  deve  avvenire  non oltre il termine di quarantacinque giorni  dalla  data  di  stipulazione del contratto d'appalto, ovvero dalla sua approvazione, nei casi in cui questa sia richiesta.
 Puo'   accadere,   tuttavia,  che  si  verifichino  nell'esperienza concreta  particolari «ragioni di urgenza», tali da non consentire un differimento  dell'inizio  dei  lavori  fino  alla stipulazione od al perfezionamento del relativo contratto.
 Tale  possibilita', e' stata, in realta', espressamente contemplata e  disciplinata dal legislatore dapprima all'art. 337, comma 2, della legge  20 marzo 1865, n. 2248, e successivamente al comma 1 dell'art. 129  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999, che riprendendo   sostanzialmente   quanto   stabilito   in   precedenza, letteralmente  afferma  che  «qualora  vi  siano  ragioni di urgenza, subito   dopo   l'aggiudicazione   definitiva,  il  responsabile  del procedimento  autorizza  il  direttore  dei  lavori alla consegna dei lavori».
 La  norma  del  successivo art. 130, comma 3, stabilisce, altresi', che in tal caso il processo verbale deve necessariamente indicare: 1) i materiali ai quali l'appaltatore deve provvedere; 2) le lavorazioni per  le  quali si rende necessario l'immediato inizio in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.
 Cio'  al  fine  specifico  di  assicurare  da un lato la tempestiva esecuzione  dei soli lavori che l'urgenza non consente di dilazionare nel  tempo  e dall'altro di impedire che l'appaltatore possa prendere ulteriori  iniziative  in  contrasto  con  la peculiare situazione di incertezza contrattuale, nella quale si trova ad operare.
 La   disciplina   dell'istituto   -  che  tra  l'altro  non  innova all'effetto  tipico  della  consegna,  che  consiste  nel determinare l'inizio  del  termine  previsto  per  l'ultimazione  dei lavori - e' completata  dalla  disposizione  di  cui al comma 4 dello stesso art. 129,  secondo  il  quale  «in  caso  di consegna in via d'urgenza, il direttore   dei   lavori   tiene   conto   di  quanto  predisposto  o somministrato  dall'appaltatore,  per  rimborsare  le  relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto».
 Successivamente alla consegna dei lavori con riserva puo', infatti, accadere che:
 1)  la  stipula del contratto avvenga regolarmente nei termini di cui  all'art. 109 del regolamento di attuazione, ed in tal caso nulla quaestio;
 2)  trascorrano  i  suddetti  termini senza che intervenga alcuna regolare    stipulazione,   ed   in   tal   caso   sara'   consentito all'appaltatore  recedere dal contratto qualora cio' sia dovuto ad un comportamento imputabile all'amministrazione;
 3)  si verifichino circostanze, successive alla consegna, tali da imporre   all'amministrazione  di  non  procedere  alla  stipula  del contratto stesso.
 Dal   complesso   delle   norme  richiamate  si  evince,  pertanto, chiaramente  il carattere di eccezionalita' dell'istituto in esame da cui scaturisce la conseguente applicazione di norme particolari.
 Le stazioni appaltanti, in particolare, potranno far ricorso a tale procedura   soltanto   in   presenza   di   entrambe   le  condizioni sottoelencate:
 1)  a  seguito  di  aggiudicazione  definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto;
 2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza.
 Con  specifico  riferimento al punto 2) e' necessario ricordare che secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa e  ribadito  da  questa  stessa  Autorita'  in  altre  sue precedenti pronunce  deve  trattarsi  di  «un'urgenza qualificata e non generica tale   da   potersi   fondamentalmente   ritenere   che   il   rinvio dell'intervento   per   il   tempo  necessario  all'approvazione  del contratto  comprometterebbe,  con  grave  pregiudizio  dell'interesse pubblico,  la  tempestivita'  o  l'efficacia  dell'intervento stesso» (Corte conti, sez. contr., 23 gennaio 1986, n. 1625).
 Cio'  sta  sostanzialmente  ad  indicare  che  l'urgenza  in quanto circostanza   speciale   ed  eccezionale  che  rende  indilazionabile l'inizio dell'esecuzione dei lavori programmati deve:
 1)  scaturire  da  cause  impreviste  ed imprevedibili, «ancorate cioe'  a  condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente,  la  possibilita'  di  prefigurarsi  l'evento»  (come espressamente    chiarito    da   questa   stessa   Autorita'   nella determinazione n. 9 del 2003);
 2)   avere   carattere  cogente,  vale  a  dire  essere  tale  da «obbligare»  l'amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare  il  pregiudizio  per  l'interesse  pubblico  che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;
 3)  avere,  altresi',  carattere obiettivo, non deve cioe' essere originata   da   comportamenti   omissivi   o   negligenti  da  parte dell'amministrazione.
 Conseguentemente  non  integrano  gli  estremi della urgenza di cui all'art.  129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 quelle circostanze che: 1) derivano da eventi prevedibili; 2) sono in grado  di sopportare senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico i tempi richiesti per la stipulazione o l'approvazione del contratto; 3)    sono    dirette    a    sopperire    a    negligenze    proprie dell'amministrazione,  quali  ad  esempio  l'osservanza di un termine ormai prossimo alla scadenza ed imposto a pena di revoca del relativo finanziamento,   ovvero   una   carente   organizzazione,  che  rende eccessivamente lunghi i tempi per la stipulazione del contratto.
 Cio'  chiarito,  si  rende,  altresi',  opportuno  precisare che la stessa  ratio sottesa all'espressa previsione dell'istituto in esame, vale a dire consentire l'immediato inizio di quei soli lavori che non possono  essere  dilazionati  ulteriormente  nel  tempo  senza  grave pregiudizio   dell'interesse   pubblico  sotteso  alla  realizzazione dell'opera o dell'intervento programmato, non e' conciliabile, in via generale,  con  l'utilizzo  della  sospensione  dei lavori prevista e disciplinata dall'art. 133 del regolamento.
 In  particolare,  a  titolo esemplificativo, non potranno ritenersi circostanze  in  grado di giustificare la suddetta sospensione: 1) la sussistenza   di   condizioni   climatiche  avverse,  preesistenti  o prevedibili  da  parte dell'appaltatore; 2) la necessita' di adottare varianti  tecniche  o  di  provvedere a nuove lavorazioni, che mal si concilierebbe  con  l'assoluta  indilazionabilita'  delle  stesse; 3) l'esigenza   di   risolvere  problemi  organizzativi  della  stazione appaltante,  sovente  causa  anche del ritardo nella stipulazione del contratto  d'appalto; 4) la necessita' di provvedere all'acquisizione di   autorizzazioni   o  nullaosta,  nonche',  piu'  in  generale  ad adempimenti  propedeutici  al  fine  di  una  proficua esecuzione dei lavori.
 Peraltro,  qualora  dovessero eccezionalmente ricorrere circostanze sopravvenute   assolutamente  impreviste  ed  imprevedibili  mediante l'impiego  dell'ordinaria  diligenza, le quali impongono di procedere alla   successiva   sospensione   dei  lavori,  il  responsabile  del procedimento,  cui  compete l'accertamento della situazione di fatto, dovra'  attenersi ancor piu' scrupolosamente al disposto normativo di cui  all'art.  133  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999,  indicando  dettagliatamente  le ragioni specifiche poste a fondamento   della   suddetta   sospensione,   motivando  in  maniera esauriente la non imputabilita' delle stesse alla stazione appaltante e  specificando altresi' la loro stretta attinenza con le lavorazioni oggetto della consegna anticipata.
 In  caso  contrario,  sara'  logico presumersi - come, tra l'altro, gia'  chiarito da questa Autorita' nella precedente determinazione n. 9    del    2003    -    «un    giudizio    negativo   sull'attivita' tecnico-amministrativa  svolta dalla stazione appaltante e - per essa -  dai  soggetti  preposti  alla conduzione dell'appalto ed investiti della   sua   gestione   e  della  connessa  responsabilita',  con  i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumile un danno erariale».
 Roma, 2 marzo 2005
 Il presidente: Rossi Brigante
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