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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 11 aprile 2005 |  | Istituzione  di  una  tessera  di riconoscimento al personale addetto alle   attivita'   di  vigilanza,  appartenente  all'area  ricerca  e produzione   idrocarburi   e  risorse  geotermiche,  della  direzione generale per l'energia e le risorse minerarie. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  l'art.  6,  primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica  28 luglio  1967,  n.  851,  che detta norme in materia di tessere  di  riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni dello Stato;
 Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base   al   quale   il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato assume la denominazione di Ministero delle attivita' produttive;
 Visto l'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale;
 Visto l'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza;
 Vista  la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente l'ordinamento giudiziario;
 Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  concernente  le  norme  in  materia di polizia delle miniere e delle cave;
 Visto  l'art.  19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che  reca  modificazioni  alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
 Ritenuta   la  necessita'  di  fornire  al  personale  appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle   attivita'   produttive   documenti   di   riconoscimento   in considerazione delle funzioni svolte dagli stessi;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Al  personale  addetto alle attivita' di vigilanza appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle  attivita'  produttive,  e' rilasciata una tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nell'al-legato 1 al presente decreto.
 2.  Il  personale  munito  delle  tessere personali e' ufficiale di polizia  giudiziaria  ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale.
 3.  La  validita'  della  tessera  e'  quinquennale  e  costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'allegato  1  e'  parte  integrante  essenziale  del  presente decreto.
 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 aprile 2005
 Il Ministro: Marzano
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere ALLEGATO a pag. 41 della G.U. <----
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