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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 19 maggio 2005 |  | Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina   in  materia  di comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione  relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera   dei   deputati  nei  collegi  uninominali  n.  11  della  XV Circoscrizione  Lazio  1  e  n. 9 della XXIII Circoscrizione Calabria indette   per  i  giorni  26  e  27 giugno  2005.  (Deliberazione  n. 38/05/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 19 maggio 2005;
 Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
 Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
 Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che  emana  il  Codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della Rai-Radiotelevisione  italiana  S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione   del   testo   unico  della  radiotelevisione»  ed,  in particolare, l'art. 6, comma 1;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  concernente  «Approvazione  del testo unico delle leggi recanti norme  per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati»,  e  successive modificazioni;
 Rilevato  che  con  decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile  2005  sono  stati  indetti  per il giorno 26 giugno 2005 i comizi  per  le  elezioni  suppletive  della  Camera dei deputati nei collegi  uninominali  n.  11  della  XV Circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII Circoscrizione Calabria;
 Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
 Udita  la  relazione  dei  Commissari,  Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Finalita' e ambito di applicazione
 1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28, come modificata dalla legge 6 novembre  2003,  n.  313,  in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi  di  informazione,  si  riferiscono  alla  consultazione per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n.   11   della  XV  Circoscrizione  Lazio  1  e  n.  9  della  XXIII Circoscrizione  Calabria del 26 e 27 giugno 2005, e si applicano alla comunicazione  diffusa  nei  territori  della  Regione  Lazio e della Regione  Calabria  da parte delle emittenti radiofoniche e televisive private  e  della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto,  esse  hanno  effetto  dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sino  a  tutta  la  seconda giornata di votazione.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti politici
 1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:
 I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
 a)  le  forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
 b)  le  forze  politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
 II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le coalizioni  o  le  liste  che  abbiano  presentato  un  candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.
 |  |  |  | Art. 3. Riparto degli spazi di comunicazione politica
 1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore  del  presente  provvedimento  e  la  data  di  chiusura della campagna  elettorale,  gli  spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica  nazionale  privata  intende  dedicare alla comunicazione politica  riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'art.  4,  comma  1,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
 a) nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per il  novanta  per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1,  punto  I),  lettera  a),  tenendo  conto  della  consistenza  dei rispettivi  gruppi  parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti  politici  di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
 b) nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario,  tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II).
 2.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
 3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive  nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore  7,00  e  le  ore  24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno  della  fascia  oraria  compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00  del  giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono  diffuse  con  modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 4.   I   programmi   di   comunicazione  politica  sui  temi  della consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
 |  |  |  | Art. 4. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti   radiofoniche   e  televisive  nazionali  private  possono trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
 |  |  |  | Art. 5. Modalita'  di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1, osservano le seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita'  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 c)  i  messaggi  non  possono  interrompere  altri programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda  fascia  14,00  -  15,59;  terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;
 d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 e)  ciascun  messaggio  puo'  essere  trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
 f)  nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 g)  ogni  messaggio  reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.
 |  |  |  | Art. 6. Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  di  cui  all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
 a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l'emittente  nazionale  informa  i  soggetti politici che presso  la  sua  sede,  di  cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e  la  persona da contattare, e' depositato un documento, che  puo'  essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare  il  modello  MAG/1/EN,  reso  disponibile  nel  sito  web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
 b)  inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche' possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva   del   documento   stesso  con  riguardo  al  numero  dei contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle emittenti e alla stessa  Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i  relativi  recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando di presentare  candidature  in  almeno  uno dei collegi o circoscrizioni interessati  dalla  consultazione.  A  tale  fine,  puo' anche essere utilizzato  il  modello  MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 7. Sorteggio  e  collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
 2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 |  |  |  | Art. 8. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento  e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di   garantire   la   parita'   di  trattamento,  l'obiettivita',  la completezza  e  l'imparzialita' dell'informazione, e tenuto conto del servizio   di   interesse  generale  dell'attivita'  di  informazione radiotelevisiva,   i   programmi   di  informazione  trasmessi  sulle emittenti  radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla  responsabilita'  di  una  specifica  testata  giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
 a)  la  presenza  di candidati e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza   di   assicurare   la   completezza  e  l'imparzialita' dell'informazione  su  fatti  od  eventi  di  interesse giornalistico legati all'attualita' della cronaca;
 b)  quando  vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati,   questioni  relative  alla  competizione  elettorale,  le posizioni  dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno   rappresentate  in  modo  corretto  ed  obiettivo,  anche  con riferimento   alle  pari  opportunita'  tra  i  due  sessi,  evitando sproporzioni  nelle  cronache  e nelle riprese delle persone indicate alla  lettera a). Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e  di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
 c)  fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei  programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere   rilevante   l'esposizione   di   opinioni  e  valutazioni politiche,  dovra' essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati che partecipano   alle   elezioni,   assicurando  sempre  e  comunque  un equilibrato contraddittorio.
 2.  La  presenza  dei candidati e' vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive  diverse  da  quelle  di  comunicazione politica, dai messaggi  politici  autogestiti  e  dai programmi di informazione nei termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
 3.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei  programmi,  registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento  tale  da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo,  le libere scelte degli elettori, evitando che si determino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali.
 |  |  |  | Art. 9. Programmi di comunicazione politica
 1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma  1,  lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le emittenti  televisive e radiofoniche locali che diffondano il proprio segnale  nelle  Regioni  Lazio  e Calabria, intendono trasmettere tra l'entrata  in  vigore  del presente provvedimento e la chiusura della campagna  elettorale  devono  consentire  una  effettiva  parita'  di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
 2.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
 3.  La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1.
 4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.    I   calendari   delle   predette   trasmissioni   sono tempestivamente  comunicati,  anche  a  mezzo  telefax, al competente Comitato  regionale  per  le  comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano  la fruizione anche ai non udenti.
 5.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
 |  |  |  | Art. 10. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti  radiofoniche  e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1,   possono  trasmettere  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo gratuito  per  la  presentazione  non  in  contraddittorio di liste e programmi.
 2.  Per  la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  osservano le seguenti modalita',  stabilite  sulla  base  dei  criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita'  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 c)  i  messaggi  non  possono  interrompere  altri programmi, ne' essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda  fascia  12,00  -  14,59;  terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia  7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;
 d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 e)  nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 f)  ogni  messaggio  per  tutta  la  sua  durata reca la dicitura «messaggio   elettorale  gratuito»  con  l'indicazione  del  soggetto politico committente.
 |  |  |  | Art. 11. Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  di cui all'art.  9, comma 1, che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
 a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la  sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e  la  persona  da  contattare,  e' depositato un documento, che puo' essere   reso   disponibile   anche   sul  sito  web  dell'emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare   i   modelli  MAG/1/EN  resi  disponibili  nel  sito  web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
 b)  inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi   autogestiti   comunicano,  anche  a  mezzo  telefax,  alle emittenti  e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove   non   costituiti,   ai   Comitati   regionali   per  i  servizi radiotelevisivi,  che  ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,   le  proprie  richieste,  indicando  il  responsabile elettorale  e  i  relativi  recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando  di  presentare  candidature  in almeno uno dei collegi o circoscrizioni  interessati dalla consultazione. A tale fine, possono anche  essere  utilizzati  i  modelli  MAG/3/EN  resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 12. Numero   complessivo  dei  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo gratuito
 1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la proposta  del  competente  Comitato regionale per le comunicazioni ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti  da  ripartire  tra  i  soggetti  politici  richiedenti,  in relazione  alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle  comunicazioni  del  30 marzo  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n.  81 dell'8 aprile   2005   -   adottato   di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze e concernente la ripartizione tra le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano della somma stanziata  per  l'anno  2005  -  ai  fini del rimborso alle emittenti radiofoniche   e  televisive  locali  che  accettino  di  trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali o referendarie.
 |  |  |  | Art. 13. Sorteggi  e  collocazione  dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area di competenza  ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
 2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla presenza di un funzionario del Comitato di cui  al  comma  1,  secondo  un criterio di rotazione a scalare di un posto  all'interno  di  ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 |  |  |  | Art. 14. Messaggi politici autogestiti a pagamento
 1.  Nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente   provvedimento   e   quella   di  chiusura  della  campagna elettorale,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive locali di cui all'art.   9,   comma   1,   possono  trasmettere  messaggi  politici autogestiti  a  pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
 2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma   1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono assicurare   condizioni   economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti politici.
 3.  Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a  tutto  il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi  politici  di  cui  al  comma  1  sono tenute a dare notizia dell'offerta  dei  relativi  spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno  una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
 4.  Nell'avviso  di  cui  al  comma  3  le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede,  della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di  fax,  e'  depositato  un  documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
 a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l'indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
 c) le  tariffe  per  l'accesso  a  tali spazi quali autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;
 d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
 5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto  delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
 6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
 7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore  al  70%  del  listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici   interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state determinate  le  condizioni  praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
 8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati  per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
 9.  La  prima  messa  in  onda  dell'avviso  di  cui ai commi 3 e 4 costituisce  condizione  essenziale  per  la  diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
 10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1  devono  essere  preceduti  e  seguiti  da un annuncio in audio del seguente   contenuto:   «Messaggio   elettorale   a  pagamento»,  con l'indicazione del soggetto politico committente.
 11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura:  «Messaggio  elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
 12.  Le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali non possono stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli  candidati  per  importi  superiori al 75% di quelli previsti dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
 |  |  |  | Art. 15. Trasmissioni in contemporanea
 1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali che effettuano trasmissioni   in   contemporanea   con   una  copertura  complessiva coincidente  con  quella  legislativamente  prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004 e al presente  Capo  II  esclusivamente  per le ore di trasmissione non in contemporanea.
 |  |  |  | Art. 16. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento  e  fino  alla  chiusura  delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  le  emittenti  radiofoniche  e televisive  locali  di  cui  all'art. 9, comma 1, devono garantire il pluralismo,  attraverso  la  parita'  di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita'  e  l'equita';  a  tal  fine, quando vengono trattate questioni   relative   alla  consultazione  elettorale,  deve  essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.
 2.  Resta  comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere  comunitario  di  cui  all'art.  16,  comma  5, della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e  all'art.  1, comma 1, lettera f), della deliberazione  1° dicembre  1998,  n.  78,  della  Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
 3.  Nel  periodo  di  cui  al  comma  1,  in qualunque trasmissione radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di comunicazione politica e dai messaggi  politici  autogestiti,  e'  vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi,  conduttori  e  ospiti  devono attenersi ad un comportamento tale  da  non  influenzare,  anche in modo surrettizio e allusivo, le libere  scelte  dei  votanti, evitando che si determino situazioni di vantaggio  per  determinate forze politiche o determinati competitori elettorali.
 |  |  |  | Art. 17. Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
 1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti  nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresi'  alle  emittenti  autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
 2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con  riferimento  all'art.  2,  comma 1, lettera i), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
 3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
 4.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 |  |  |  | Art. 18. Imprese radiofoniche di partiti politici
 1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente  titolo  non  si  applicano  alle imprese di radiodiffusione sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma  2,  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
 2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
 |  |  |  | Art. 19. Conservazione delle registrazioni
 1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di  violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della   legge   22 febbraio   2000,   n.   28   e   del   codice   di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni   8 aprile   2004,  nonche'  di  quelle  emanate  dalla Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 20. Comunicato   preventivo   per  la  diffusione  di  messaggi  politici elettorali su quotidiani e periodici
 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle  elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare  notizia  dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato   pubblicato   sulla   stessa   testata  interessata  alla diffusione  di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile dagli  adempimenti  di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato  possibile  pubblicare  sulla  stessa  nel  termine predetto il comunicato  preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra' avere inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
 2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e' depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta, concernente:
 a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 b)  le  tariffe  per  l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
 c)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
 3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
 4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
 5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
 6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali  durante  la  consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto  del  termine  stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello  stesso  comma  per  le  testate  periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 |  |  |  | Art. 21. Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e periodici
 1.  I  messaggi  politici  elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita'  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio   elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto  politico committente.
 2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 |  |  |  | Art. 22. Organi ufficiali di stampa dei partiti
 1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in  condizioni  di  parita'  ai  relativi spazi non si applicano agli organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
 2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi  dell'art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
 3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti  a  fornire  con  tempestivita'  all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici, nonche'   le  stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di candidati e candidati.
 |  |  |  | Art. 23. Divieto di sondaggi politici ed elettorali
 1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in  un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi', la  pubblicazione  e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in  modo  sistematico  a  determinate  categorie  di soggetti perche' esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
 2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
 a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
 c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se  si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;
 d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 e)   il   numero  delle  persone  interpellate  e  l'universo  di riferimento;
 f)  il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
 g)  la  percentuale  delle  persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
 3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro  integralita'  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e' sempre evidenziata con apposito riquadro.
 5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
 6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
 |  |  |  | Art. 24. Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
 1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale  di  rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
 a)  di  vigilanza  sulla  corretta  e uniforme applicazione della legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento   da   parte  delle  emittenti  locali,  nonche'  delle disposizioni  dettate  per  la  concessionaria  del servizio pubblico dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  per  quanto  concerne  le trasmissioni a carattere regionale;
 b)  di  accertamento  delle  eventuali violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
 |  |  |  | Art. 25. Procedimenti sanzionatori
 1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28  e  del  codice  di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono  perseguite  d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei provvedimenti   previsti  dagli  articoli  10  e  11-quinquies  della medesima  legge.  Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare  tali  violazioni  entro  il  termine  perentorio di dieci giorni dal fatto.
 2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita' puo' denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al  Capo  II  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28, del codice di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni  8 aprile  2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
 3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,  all'Autorita',  all'emittente  privata o all'editore presso cui  e'  avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le  comunicazioni,  al  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza nella cui competenza   territoriale   rientra  il  domicilio  dell'emittente  o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro    delle   registrazioni   interessate   dalla   comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
 4.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
 5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.
 6.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,  del  Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita' stessa.
 7.   I   procedimenti   riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e televisive   locali  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  sono  istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che  formulano  le  relative  proposte  all'Autorita'  secondo quanto previsto al comma 9.
 8.  Il  Gruppo  della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  Comitato  di  cui  al  comma 7, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.
 9.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  7  procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso Comitato trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il  competente  Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  che provvede, in deroga ai termini e alle  modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e  supporti presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima.
 10.   In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  7  segnala tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
 11.  Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,   a   richiesta,   con   i  Comitati  regionali  per  le comunicazioni.
 12.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31,   della  legge  31 luglio  1997,  n.  249  e  a  norma  dell'art. 11-quinquies,  comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
 13.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma  23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della   legge   medesima,  non  abrogate  dall'art.  13  della  legge 22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'.
 |  |  |  | Art. 26. Norme finali
 1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della   campagna   elettorale   con  altre  consultazioni  elettorali provinciali   e   comunali   o   referendarie  saranno  applicate  le disposizioni  di  attuazione  della  legge  22 febbraio  2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
 2.  Restano  applicabili  le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio  2000, n. 28, di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla  comunicazione  politica  e  alla parita' di accesso ai mezzi di informazione   che  non  attengono  alla  campagna  per  le  elezioni suppletive di cui alla presente delibera.
 Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 E'  altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le  garanzie  nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
 Roma, 19 maggio 2005
 Il presidente: Calabro'
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