Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO RETTORALE 13 maggio 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare il comma 9 dell'articolo 6;
Visti il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, nonche' le successive modificazioni;
Vista la proposta di modifica allo Statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (Senato Accademico del 16 febbraio 2005, Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2005);
Considerato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca non ha comunicato alcuna osservazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla consegna delle modifiche proposte, avvenuta in data 11 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
Lo Statuto dell'Universita' degli Studi dell'Aquila viene modificato negli articoli che seguono. E' stato inoltre inserito l'Art. 24 - Consulta del personale tecnico-amministrativo con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. TITOLO III Organi centrali di Ateneo Articolo 18 - Elenco
Articolo 19 - Il Rettore
Articolo 20 - Il Senato Accademico
Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione
Articolo 22 - Il Consiglio Studentesco
Articolo 23 - Il Collegio dei Direttori di Dipartimento
Articolo 24 - Consulta del Personale Tecnico Amministrativo
Articolo 25 - Esercizio della autonomia funzionale ed organizzativa.
TITOLO III Organi centrali di ateneo
Articolo 20
Il Senato Accademico
1. Il Senato Accademico e' l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tutte le attivita' dell'Ateneo.
In particolare il Senato Accademico:
a) programma l'attivita' di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'Ateneo;
b) assegna i professori ed i ricercatori alle Facolta' e formula le proposte per la definizione delle piante organiche e per la ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'Ateneo;
c) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
d) sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al Consiglio di Amministrazione, esamina le risultanze delle attivita' gestionali-amministrative;
e) delibera l'istituzione e la disattivazione di Dipartimenti e di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione dipartimentale, sentito il Consiglio di Amministrazione;
f) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai Dipartimenti;
g) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture didattiche, sentito il Consiglio di Amministrazione;
h) delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
i) determina gli indirizzi di cui il Consiglio di Amministrazione dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione all'attivita' di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;
j) fornisce al Consiglio di Amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;
k) delibera il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico di Ateneo;
l) delibera il regolamento di funzionamento dei centri di servizio di Ateneo;
m) delibera le modifiche di Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione;
n) delibera le modifiche ai regolamenti di Ateneo di sua competenza;
o) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'Ateneo;
p) esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
q) esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il Rettore a termine di legge inoltra al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
r) propone la partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per attivita' di ricerca e di servizio;
s) valuta i pareri obbligatori e le proposte del Consiglio Studentesco per gli argomenti previsti nel successivo articolo 22. Il presidente del Consiglio Studentesco ha diritto a partecipare ai lavori del Senato Accademico con funzione consultiva sugli argomenti di cui ai punti b), d) ed e), e con funzioni deliberanti per i punti a), c), ed f) del predetto articolo 22;
t) definisce la composizione del Comitato permanente per i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'articolo 7;
u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.
3. Il Senato Accademico e' costituito da:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) il Prorettore, senza diritto di voto;
c) il Direttore Amministrativo, con funzioni consultive e di segreteria;
d) i Presidi di Facolta';
e) Direttori di Dipartimento, in numero pari ai Presidi; il Presidente del Collegio dei Direttori e' membro di diritto; gli altri Direttori, a completamento del numero e nominati con Decreto Rettorale, sono designati dal Collegio dei Direttori sulla base di adeguata rappresentativita' dei SSD;
f) quattro componenti scelti tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati ed eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'UAQ. Il mandato ha durata triennale, coincide con quello del Rettore e non puo' essere ricoperto piu' di due volte consecutive. La carica non e' compatibile con la posizione di professore a tempo definito e con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
g) tre rappresentanti degli studenti, di cui due eletti, piu' il presidente del Consiglio studentesco che ne e' membro di diritto. Il mandato ha durata biennale e non puo' essere ricoperto per piu' di due volte consecutive. La carica non e' compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione per tutti e tre i componenti e, per i due membri elettivi, con quella di componente di Consiglio di Facolta'.
h) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dallo stesso personale in servizio alla data delle operazioni voto. Il mandato ha durata triennale, coincide con quello del Rettore e non puo' essere ricoperto piu' di due volte consecutive. La carica non e' compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di componente delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti e), f), g) e h) sono fissate nel regolamento di Ateneo.
Articolo 21
Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione;
b) approva il conto consuntivo;
c) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato Accademico;
d) delibera la definizione delle piante organiche, su proposta del Senato Accademico;
e) provvede alla distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, su proposta del Senato Accademico;
f) esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo;
g) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione ed alla disattivazione di Dipartimenti, di centri interdipartimentali di servizio e di strutture didattiche ed alle modifiche alla situazione dipartimentale;
h) assegna le risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo, su parere del Senato Accademico;
i) gestisce il bilancio, ivi compresi la programmazione edilizia dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;
j) delibera la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie, su proposta del Senato Accademico;
k) approva i contratti e le convenzioni, fatta salva la possibilita' di delegare a singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
l) delibera l'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi, sentito il Senato Accademico;
m) esamina, unitamente al Senato Accademico, le risultanze delle attivita' gestionali-amministrative;
n) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dal regolamento di Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
4. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) il Prorettore, senza diritto di voto;
c) il Direttore Amministrativo;
d) quattro professori di ruolo a tempo pieno, dei quali due di prima e due di seconda fascia, e due ricercatori confermati a tempo pieno;
e) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
f) cinque rappresentanti degli studenti di cui un rappresentante eletto tra i dottorandi e gli specializzandi;
g) un rappresentante del Governo;
h) due esperti, designati dal Senato Accademico.
Gli esperti vanno scelti, secondo criteri di professionalita' e competenza, tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' ed enti pubblici o privati. Essi non possono aver avuto od avere rapporti di collaborazione professionale con l'UAQ.
Possono partecipare inoltre al Consiglio di Amministrazione, in accordo a criteri e modalita' fissati dal Senato Accademico e comunque in numero non superiore a due, rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscano, per tutta la durata in carica del Consiglio stesso, al funzionamento dell'Ateneo con erogazione di fondi non finalizzati. Tali rappresentanti non possono avere rapporti di dipendenza con l'UAQ.
Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti d), e) ed f) sono dettate dal regolamento di Ateneo.
5. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione e' incompatibile con quella di Preside di Facolta', di Direttore di Dipartimento e di membro del Senato Accademico. I membri eletti di cui ai punti d), e) e f) del comma precedente possono essere rieletti per un numero massimo di due mandati consecutivi.
I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facolta' non possono far parte del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 22
Il Consiglio Studentesco
1. Il Consiglio Studentesco e' l'organo rappresentativo degli studenti dell'Ateneo con funzioni consultive e propositive.
2. Il Consiglio Studentesco esprime pareri obbligatori al Senato Accademico sui seguenti argomenti:
a) qualita' dei servizi didattici;
b) determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, nonche' della relativa destinazione;
c) attuazione del diritto allo studio e di tutti gli altri interventi a favore degli studenti, previsti dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti;
d) formulazione del regolamento didattico di Ateneo;
e) destinazione degli spazi e delle risorse edilizie dedicati alla didattica;
f) determinazione dei criteri di elargizione di borse e sussidi agli studenti.
3. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio Studentesco sono fissate dal regolamento di Ateneo.
4. L'UAQ garantisce al Consiglio Studentesco le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
5. Il Consiglio Studentesco e' composto da 27 membri. Ne fanno parte i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti degli studenti nell'Azienda per il Diritto allo Studio ed un numero di rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Facolta' proporzionale al rapporto fra iscritti alla Facolta' ed iscritti all'Ateneo, e comunque non inferiore a due, determinato secondo norme fissate nel regolamento di Ateneo. Esso nomina al suo interno un presidente che lo rappresenta a tutti gli effetti ed un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di impedimento. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica due anni; la carica puo' essere rinnovata una sola volta.
Articolo 24
Consulta del Personale Tecnico Amministrativo
1. La Consulta di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e' organo collegiale di rappresentanza di tutto il personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I componenti della Consulta durano in carica tre anni.
2. La Consulta formula proposte e pareri non vincolanti sulle seguenti materie:
Pareri sui Piani Triennali di Sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
Pareri sulla dotazione organica relativa al personale tecnico-amministrativo;
Pareri e proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
Pareri sullo Statuto e sui Regolamenti di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
Pareri sui progetti di revisione del testo statutario e proposte di modifica dello Statuto.
3. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al precedente comma 2.
4. La Consulta del personale tecnico amministrativo e' nominata dal Rettore con decreto ed e' composta di 15 membri, eletti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nella Consulta del Personale Tecnico - Amministrativo, che deve essere ispirato al principio di tendenziale proporzionalita' nella partecipazione del personale in base alle aree di appartenenza (amministrativa, tecnica, delle biblioteche, dei servizi ausiliari e socio-sanitaria). L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale, anche al personale a tempo determinato.
5. Sono membri di diritto della Consulta, oltre i membri eletti, i Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico (quando tale rappresentanza sara' inserita a Statuto).
6. La Consulta elegge il Presidente. Il Presidente cura le convocazioni, la verbalizzazione, la conservazione dei verbali e la trasmissione dei pareri e delle proposte agli organi di Ateneo.
La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che le sia richiesto un parere o una proposta.
TABELLA I
Facolta' istituite presso l'Universita' dell'Aquila
Facolta' di biotecnologie
Facolta' di economia
Facolta' di ingegneria
Facolta' di lettere e filosofia
Facolta' di medicina e chirurgia
Facolta' di psicologia
Facolta' di scienze della formazione
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Facolta' di scienze motorie.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Aquila, 13 maggio 2005
Il rettore: di Orio
 
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