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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2005 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DELL' AQUILA |  | DECRETO RETTORALE 13 maggio 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, in particolare il comma 9 dell'articolo 6;
 Visti  il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale  e'  stato  emanato  lo  Statuto  dell'Universita'  degli studi dell'Aquila, nonche' le successive modificazioni;
 Vista   la  proposta  di  modifica  allo  Statuto  formulata  dalle autorita'  accademiche  di  questa Universita' (Senato Accademico del 16 febbraio 2005, Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2005);
 Considerato  che  il  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca non ha comunicato alcuna osservazione entro il termine perentorio   di   sessanta  giorni  dalla  consegna  delle  modifiche proposte, avvenuta in data 11 marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Lo   Statuto   dell'Universita'   degli   Studi  dell'Aquila  viene modificato  negli  articoli che  seguono.  E'  stato inoltre inserito l'Art.   24  -  Consulta  del  personale  tecnico-amministrativo  con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. TITOLO III Organi centrali di Ateneo   Articolo 18 - Elenco
 Articolo 19 - Il Rettore
 Articolo 20 - Il Senato Accademico
 Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione
 Articolo 22 - Il Consiglio Studentesco
 Articolo 23 - Il Collegio dei Direttori di Dipartimento
 Articolo 24 - Consulta del Personale Tecnico Amministrativo
 Articolo   25   -   Esercizio   della   autonomia   funzionale   ed organizzativa.
 TITOLO III Organi centrali di ateneo
 Articolo 20
 Il Senato Accademico
 1.   Il   Senato  Accademico  e'  l'organo  di  programmazione,  di coordinamento,  di  indirizzo  e  di  controllo di tutte le attivita' dell'Ateneo.
 In particolare il Senato Accademico:
 a) programma l'attivita' di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'Ateneo;
 b) assegna  i professori ed i ricercatori alle Facolta' e formula le  proposte  per  la  definizione  delle  piante  organiche e per la ripartizione  del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'Ateneo;
 c) esprime  parere  obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
 d) sentito   il   Nucleo   di  Valutazione  di  Ateneo,  verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al Consiglio  di  Amministrazione, esamina le risultanze delle attivita' gestionali-amministrative;
 e) delibera  l'istituzione  e la disattivazione di Dipartimenti e di  centri  interdipartimentali  di  servizio  e  le  modifiche  alla situazione dipartimentale, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 f) delibera   le   afferenze   di  professori  e  ricercatori  ai Dipartimenti;
 g) delibera   l'istituzione  e  la  disattivazione  di  strutture didattiche, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 h) delibera  l'istituzione  di  nuove  strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 i) determina gli indirizzi di cui il Consiglio di Amministrazione dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione  all'attivita'  di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo  dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;
 j) fornisce  al  Consiglio di Amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;
 k) delibera  il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico di Ateneo;
 l) delibera   il  regolamento  di  funzionamento  dei  centri  di servizio di Ateneo;
 m) delibera  le  modifiche  di  Statuto,  sentito il Consiglio di Amministrazione;
 n) delibera   le  modifiche  ai  regolamenti  di  Ateneo  di  sua competenza;
 o) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle  risorse  edilizie  alle  strutture  didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'Ateneo;
 p) esprime  parere  obbligatorio  sul  regolamento  di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 q) esprime  parere  obbligatorio sulle relazioni che il Rettore a termine  di  legge  inoltra  al  Ministero  dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica;
 r) propone  la  partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per attivita' di ricerca e di servizio;
 s) valuta  i  pareri  obbligatori  e  le  proposte  del Consiglio Studentesco per gli argomenti previsti nel successivo articolo 22. Il presidente  del  Consiglio  Studentesco  ha  diritto a partecipare ai lavori  del Senato Accademico con funzione consultiva sugli argomenti di  cui ai punti b), d) ed e), e con funzioni deliberanti per i punti a), c), ed f) del predetto articolo 22;
 t) definisce  la  composizione  del  Comitato  permanente  per  i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'articolo 7;
 u) esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
 2.  Le  procedure  di  convocazione e le norme di funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.
 3. Il Senato Accademico e' costituito da:
 a) il Rettore, che lo presiede;
 b) il Prorettore, senza diritto di voto;
 c) il  Direttore  Amministrativo,  con  funzioni  consultive e di segreteria;
 d) i Presidi di Facolta';
 e) Direttori  di  Dipartimento,  in  numero  pari  ai Presidi; il Presidente del Collegio dei Direttori e' membro di diritto; gli altri Direttori,   a  completamento  del  numero  e  nominati  con  Decreto Rettorale,  sono  designati  dal Collegio dei Direttori sulla base di adeguata rappresentativita' dei SSD;
 f) quattro  componenti  scelti  tra  i  professori  di ruolo ed i ricercatori  confermati  ed  eletti  dai  professori  di  ruolo e dai ricercatori  dell'UAQ.  Il  mandato ha durata triennale, coincide con quello  del  Rettore  e  non  puo' essere ricoperto piu' di due volte consecutive.  La  carica  non  e'  compatibile  con  la  posizione di professore  a  tempo definito e con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
 g) tre  rappresentanti degli studenti, di cui due eletti, piu' il presidente  del Consiglio studentesco che ne e' membro di diritto. Il mandato  ha  durata  biennale e non puo' essere ricoperto per piu' di due  volte  consecutive.  La  carica non e' compatibile con quella di membro  del Consiglio di Amministrazione per tutti e tre i componenti e,  per  i due membri elettivi, con quella di componente di Consiglio di Facolta'.
 h) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dallo  stesso  personale in servizio alla data delle operazioni voto. Il mandato ha durata triennale, coincide con quello del Rettore e non puo' essere ricoperto piu' di due volte consecutive. La carica non e' compatibile  con  quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di componente delle Rappresentanze sindacali unitarie.
 Le  norme per l'elezione dei membri di cui ai punti e), f), g) e h) sono fissate nel regolamento di Ateneo.
 Articolo 21
 Il Consiglio di amministrazione
 1.   Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  di  gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
 In particolare il Consiglio di amministrazione:
 a) approva il bilancio di previsione;
 b) approva il conto consuntivo;
 c) delibera  il  regolamento  di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato Accademico;
 d) delibera  la  definizione  delle piante organiche, su proposta del Senato Accademico;
 e) provvede    alla    distribuzione   del   personale   tecnico, amministrativo ed ausiliario, su proposta del Senato Accademico;
 f) esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo;
 g) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione ed alla disattivazione  di  Dipartimenti,  di  centri  interdipartimentali di servizio  e di strutture didattiche ed alle modifiche alla situazione dipartimentale;
 h) assegna  le risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo, su parere del Senato Accademico;
 i) gestisce  il bilancio, ivi compresi la programmazione edilizia dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;
 j) delibera la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie, su proposta del Senato Accademico;
 k) approva   i   contratti  e  le  convenzioni,  fatta  salva  la possibilita' di delegare a singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
 l) delibera    l'ammontare   delle   tasse   e   dei   contributi studenteschi, sentito il Senato Accademico;
 m) esamina,  unitamente al Senato Accademico, le risultanze delle attivita' gestionali-amministrative;
 n) esercita    tutte    le    altre   attribuzioni   demandategli dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
 2.  Le  procedure  di  convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dal regolamento di Ateneo.
 3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  dura  in carica tre anni ad eccezione  della  rappresentanza  studentesca  che dura in carica due anni.
 4. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da:
 a) il Rettore, che lo presiede;
 b) il Prorettore, senza diritto di voto;
 c) il Direttore Amministrativo;
 d) quattro  professori  di  ruolo a tempo pieno, dei quali due di prima  e  due di seconda fascia, e due ricercatori confermati a tempo pieno;
 e) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
 f) cinque  rappresentanti degli studenti di cui un rappresentante eletto tra i dottorandi e gli specializzandi;
 g) un rappresentante del Governo;
 h) due esperti, designati dal Senato Accademico.
 Gli  esperti  vanno  scelti,  secondo criteri di professionalita' e competenza,  tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito  di societa' ed enti pubblici o privati. Essi non possono aver  avuto  od  avere  rapporti  di collaborazione professionale con l'UAQ.
 Possono  partecipare  inoltre  al  Consiglio di Amministrazione, in accordo  a  criteri  e  modalita'  fissati  dal  Senato  Accademico e comunque  in  numero  non superiore a due, rappresentanti di soggetti pubblici  o privati che contribuiscano, per tutta la durata in carica del  Consiglio stesso, al funzionamento dell'Ateneo con erogazione di fondi non finalizzati. Tali rappresentanti non possono avere rapporti di dipendenza con l'UAQ.
 Le  norme  per  l'elezione  dei membri di cui ai punti d), e) ed f) sono dettate dal regolamento di Ateneo.
 5.  La  carica  di  membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  e' incompatibile  con  quella  di  Preside  di Facolta', di Direttore di Dipartimento  e  di  membro del Senato Accademico. I membri eletti di cui ai punti d), e) e f) del comma precedente possono essere rieletti per un numero massimo di due mandati consecutivi.
 I  rappresentanti  degli  studenti  nei  Consigli  di  Facolta' non possono far parte del Consiglio di Amministrazione.
 Articolo 22
 Il Consiglio Studentesco
 1.  Il  Consiglio  Studentesco  e'  l'organo  rappresentativo degli studenti dell'Ateneo con funzioni consultive e propositive.
 2.  Il  Consiglio  Studentesco esprime pareri obbligatori al Senato Accademico sui seguenti argomenti:
 a) qualita' dei servizi didattici;
 b) determinazione  delle  tasse  e  dei contributi a carico degli studenti, nonche' della relativa destinazione;
 c) attuazione  del  diritto  allo  studio  e  di  tutti gli altri interventi   a   favore  degli  studenti,  previsti  dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti;
 d) formulazione del regolamento didattico di Ateneo;
 e) destinazione  degli  spazi  e  delle risorse edilizie dedicati alla didattica;
 f) determinazione  dei  criteri di elargizione di borse e sussidi agli studenti.
 3.  Le  procedure  di  convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio Studentesco sono fissate dal regolamento di Ateneo.
 4.  L'UAQ  garantisce  al  Consiglio  Studentesco  le  risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
 5.  Il  Consiglio  Studentesco  e'  composto da 27 membri. Ne fanno parte    i   rappresentanti   degli   studenti   nel   Consiglio   di Amministrazione,  i rappresentanti degli studenti nell'Azienda per il Diritto  allo Studio ed un numero di rappresentanti degli studenti in ciascun  Consiglio di Facolta' proporzionale al rapporto fra iscritti alla Facolta' ed iscritti all'Ateneo, e comunque non inferiore a due, determinato  secondo  norme  fissate  nel regolamento di Ateneo. Esso nomina  al  suo  interno un presidente che lo rappresenta a tutti gli effetti   ed  un  vicepresidente,  che  lo  sostituisce  in  caso  di impedimento.  Il presidente ed il vicepresidente durano in carica due anni; la carica puo' essere rinnovata una sola volta.
 Articolo 24
 Consulta del Personale Tecnico Amministrativo
 1.  La  Consulta  di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e' organo   collegiale   di   rappresentanza   di   tutto  il  personale tecnico-amministrativo.  Ha  funzioni  consultive  del  Rettore,  del Senato  Accademico  e  del Consiglio di Amministrazione. I componenti della Consulta durano in carica tre anni.
 2.  La  Consulta  formula  proposte  e  pareri non vincolanti sulle seguenti materie:
 Pareri  sui  Piani  Triennali  di  Sviluppo  per  quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
 Pareri   sulla   dotazione   organica   relativa   al   personale tecnico-amministrativo;
 Pareri  e  proposte  sui  piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
 Pareri  sullo Statuto e sui Regolamenti di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 Pareri  sui progetti di revisione del testo statutario e proposte di modifica dello Statuto.
 3.  Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i dati  da  essa  richiesti  per  la  redazione  dei  documenti e delle proposte di cui al precedente comma 2.
 4. La Consulta del personale tecnico amministrativo e' nominata dal Rettore  con  decreto  ed e' composta di 15 membri, eletti secondo le modalita'   stabilite   dal   Regolamento   per   le   elezioni   dei rappresentanti nella Consulta del Personale Tecnico - Amministrativo, che deve essere ispirato al principio di tendenziale proporzionalita' nella  partecipazione del personale in base alle aree di appartenenza (amministrativa,  tecnica, delle biblioteche, dei servizi ausiliari e socio-sanitaria).  L'elettorato  attivo  e  passivo spetta a tutto il personale, anche al personale a tempo determinato.
 5.  Sono membri di diritto della Consulta, oltre i membri eletti, i Rappresentanti   del   personale   tecnico-amministrativo  eletti  in Consiglio  di  Amministrazione  e  in  Senato Accademico (quando tale rappresentanza sara' inserita a Statuto).
 6.  La  Consulta  elegge  il  Presidente.  Il  Presidente  cura  le convocazioni,  la  verbalizzazione, la conservazione dei verbali e la trasmissione dei pareri e delle proposte agli organi di Ateneo.
 La  Consulta  si  riunisce  almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che le sia richiesto un parere o una proposta.
 TABELLA I
 Facolta' istituite presso l'Universita' dell'Aquila
 Facolta' di biotecnologie
 Facolta' di economia
 Facolta' di ingegneria
 Facolta' di lettere e filosofia
 Facolta' di medicina e chirurgia
 Facolta' di psicologia
 Facolta' di scienze della formazione
 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
 Facolta' di scienze motorie.
 |  |  |  | Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 L'Aquila, 13 maggio 2005
 Il rettore: di Orio
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