Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005
Approvazione delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del contrassegno.
1.1 Il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve avere le caratteristiche ed essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento;
2. Approvazione delle caratteristiche tecniche del sistema informatico.
2.1. Le caratteristiche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate sono indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Motivazioni
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, comma 1, numero 3-bis, introdotto dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, l'imposta di bollo puo' essere assolta mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.
Ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche la tassa di concessione governativa, ove ne sia previsto il pagamento mediante marche da bollo, deve essere assolta con le stesse modalita' dell'art. 3 sopra citato.
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal citato decreto-legge n. 168 del 2004, prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
Con il presente provvedimento, pertanto, si da' attuazione alle sopra citate disposizioni normative, mediante approvazione delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilita' da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilita' informatica, nonche' dei requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il controllo sull'operato dei rivenditori. Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) disposizioni in materia di tributi da assolversi con contrassegni rilasciati con modalita' telematiche, sostitutivi delle marche da bollo;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, 4 e 39, cosi' come modificati dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato A

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'USO DEL CONTRASSEGNO RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, NUMERO 3-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 642.

Il contrassegno deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le etichette contegono l'intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a barre che ne garantisce la tracciabilita'.
Le etichette hanno, in particolare, le seguenti caratteristiche:
Dimensioni: 55 X 40 mm.
Colori: Blu, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze; arancio, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in microstampa positiva/negativa, con le diciture «Ministero dell'economia e finanze agenzia entrate» e fascia laterale sinistra in prossimita' della banda olografica; Verde, per fondino numismatico in chiaro/scuro; Fluorescente, per fascia sulla destra dell'etichetta con stemma della Repubblica Italiana; bifluorescente, per logo dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; nero, per codice a barre.
striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm. di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie di stemmi della Repubblica italiana addizionati in direzione verticale, con elementi di microscrittura.
All'atto dell'emissione del contrassegno il rivenditore stampa sulle etichette, nel rispetto degli standard tecnici definiti, i seguenti dati:
1. denominazione e valore facciale del contrassegno;
2. dati identificativi del rivenditore;
3. codice di sicurezza
4. data e ora dell'emissione.
Le modalita' d'uso del contrassegno sono le stesse delle marche da bollo che sostituisce.
Il supporto autoadesivo contiene dei punti di strappo che impediscono che il contrassegno possa essere staccato dall'atto su cui deve essere apposto senza lacerarsi.
 
Allegato B

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATICO IDONEO A CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA GLI INTERMEDIARI E L'AGENZIA DELLE
ENTRATE

Il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni mediante apposite emettitrici dislocate presso i rivenditori autorizzati, nonche' la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle autorizzazioni preventive alla rivendita e alle riscossioni effettuate, mediante un flusso telematico.
Il sistema complessivo deve essere quindi costituito dalle emettitrici periferiche in grado di erogare in modalita' autonoma ed esclusiva i contrassegni, e da un Centro servizi del Gestore del sistema informatico prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari, per le necessarie operazioni di raccolta dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio, a cui le emettitrici si collegano periodicamente.
Gestione accesso alla emettitrice
Allo scopo di identificare il punto vendita e l'operatore in modo univoco ed impedire l'uso a personale non autorizzato, l'accesso alla emettitrice deve essere consentito esclusivamente mediante l'inserimento di una carta a microchip (ID Card) nell'apposito lettore da parte dell'operatore e dalla digitazione del PIN corrispondente alla carta utilizzata.
L'accesso alle funzionalita' della emettitrice deve essere consentito, per la normale operativita', solo con carte a microchip associate preventivamente alla emettitrice. L'emettitrice deve ripudiare carte non ad essa associate.
Gestione del credito
L'emettitrice deve gestire differenti crediti (nel proseguo denominati «borsellini») ciascuno associato alle diverse tipologie di contrassegno individuate dall'Agenzia delle entrate.
L'emittitrice deve prevedere un'apposita transazione di «ricarica», mediante collegamento con il Centro servizi.
La transazione con la quale viene ricaricato il «borsellino» costituisce una autorizzazione preventiva all'emissione di contrassegni per un valore corrispondente. Il sistema informatico deve rendicontare giornalmente all'Agenzia delle entrate tutte le transazioni di ricarica avvenute, mediante un flusso telematico la cui struttura deve essere concordata preventivamente con l'Agenzia stessa.
Le transazioni di ricarica sono autorizzate nei limiti di un plafond mensile stabilito dall'Agenzia delle entrate e comunicato al Gestore del sistema informatico per il tramite di un flusso telematico.
Un «contrassegno» deve poter essere emesso solo se l'importo facciale dello stesso, al netto dell'aggio, trova capienza nel borsellino corrispondente alla sua tipologia. In caso, contrario l'emissione del contrassegno deve essere inibita.
Ad ogni emissione di «contrassegno» il credito del «borsellino» corrispondente deve essere scalato del valore facciale del contrassegno emesso, al netto dell'aggio.
Gestione listini
L'emettitrice deve essere predisposta per l'erogazione di contrassegni di valore facciale predefinito, in base ad un listino stabilito dall'Agenzia delle entrate e configurato dal Centro servizi; deve essere prevista anche la stampa di contrassegni di importo libero.
Gestione dei rulli di etichette
L'emettitrice deve essere predisposta per la stampa su etichette autoadesive disposte su modulo continuo. Il tipo di stampa deve essere termico. Ogni rullo, prima del suo impiego, deve essere autorizzato e registrato dal Centro servizi mediante apposita transazione on-line.
Il Centro servizi autorizza ed associa un rullo, individuato in modo univoco, alla emettitrice del punto vendita solo se non sia stato preventivamente segnalato come non utilizzabile e non sia stato gia' registrato e autorizzato da un differente punto vendita. Solo i rulli autorizzati e registrati possono essere utilizzati per l'emissione dei bolli. Un rullo autorizzato e registrato per un punto vendita non puo' essere utilizzato ne' autorizzato su emettitrici di differenti punti vendita.
Gestione dettagli di emissione
Ciascuna emissione e l'eventuale annullamento devono essere registrati su memoria flash protetta e duplicata in modo da poter essere inviata al Centro servizi per il loro trattamento in termini di censimento e statistiche, secondo modalita' e tempi modulabili e programmabili in funzione anche del profilo del punto vendita.
I dati minimi registrati per ogni vendita sono:
causale (emissione, annullo)
codice punto vendita
codice operatore
importo (valore facciale)
identificativo del contrassegno
sigillo elettronico
tipo di contrassegno
data e ora operazione
identificativo emettitrice.
La dimensione della memoria che contiene i dettagli di vendita deve essere tale da contenere un numero di operazioni pari almeno alla meta' delle etichette presenti in un rotolo e comunque non inferiore al numero di contrassegni emessi in una giornata.
I dati relativi alle operazioni di rivendita sono rendicontati dal Gestore del sistema informatico all'Agenzia delle entrate, con cadenza almeno settimanale. La rendicontazione avviene mediante un flusso telematico.
Annullamento dei contrassegni emessi
L'annullamento deve essere permesso esclusivamente per valori emessi durante la giornata e appartenenti al rullo montato sulla emettitrice.
L'emettitrice deve verificare che il contrassegno sia stato emesso regolarmente nella stessa giornata, che non sia stato in precedenza gia' annullato e che appartenga al rullo attualmente in macchina. In caso di verifica positiva esegue l'operazione di annullamento registrando i dati nella memoria.
L'operazione di annullamento comporta il reintegro del credito, gia' scalato al momento dell'emissione del contrassegno annullato.
Il rivenditore e' obbligato a conservare i contrassegni annullati per almeno cinque anni.
Specifiche di sicurezza
Il sistema di sicurezza deve basarsi su algoritmi di cifratura a chiave asimmetrica di tipo RSA. Ogni emettitrice deve disporre di una coppia di numeri di matricola, uno pubblico ed uno privato, e di una coppia di chiavi, certificate dall'emittente delle chiavi mediante firma elettronica e memorizzate in un modulo SAM. Il mutuo riconoscimento Emettitrice-Centro Servizi deve essere realizzato mediante procedura di autenticazione di tipo «Challenge Response». L'autenticita', l'integrita' e la non ripudiabilita' devono essere garantite attraverso i meccanismi di firma, e la riservatezza e' garantita dai meccanismi di cifratura.
Il controllo dell'attivita' della emettitrice e degli operatori deve essere assicurato mediante la memorizzazione degli eventi rilevanti (richiesta credito, emissione bollo, annullamento) nella memoria protetta e il relativo invio al Centro Servizi. L'identificazione dell'operatore e del punto vendita deve essere garantita da ID Card di tipo ISO 7816 . L'inserimento della ID Card nella emettitrice deve essere necessario per l'accesso alle funzionalita' di quest'ultima.
In caso di black-out i dati salvati nella memoria protetta devono essere alimentati da una batteria tampone, che ne garantisce l'integrita' e la conservazione per almeno un anno. I dati salienti (totalizzatori, log, ecc) devono essere in ogni caso copiati su modulo SAM e devono essere reperibili anche in caso di guasto irreparabile della memoria protetta.
I contrassegni devono essere emessi su etichette numerate appartenenti a rulli associati univocamente al punto vendita.
L'emettitrice deve controllare che sia rispettata la corretta sequenza numerica delle etichette all'interno di ciascun rullo e ne deve registrare le discontinuita'.
Su ogni contrassegno emesso, i dati essenziali che lo contraddistinguono (Valore facciale, tipo, data e ora di emissione, codice punto vendita ecc) devono essere elementi costitutivi del sigillo di garanzia (MAC) che, insieme alle modalita' di invio successivo dei dati di dettaglio al Centro servizi, garantisce la verificabilita', l'integrita', la non ripudiabilita' e l'autenticita' dei dati riportati sul contrassegno stesso.
L'insieme di tutti i contrassegni emessi ed eventualmente annullati dalla emettitrice e non ancora inviati al Centro servizi deve essere memorizzato nella memoria protetta. Una copia deve essere sempre mantenuta nel modulo SAM. Insieme alle informazioni gia' citate deve essere inoltre conservata la chiave DES per la generazione (e quindi la verifica) del MAC del sigillo impresso su ogni contrassegno.
L'emettitrice deve avere un dispositivo elettronico per la gestione della data e dell'ora con precisione di almeno un minuto per anno. Il dispositivo deve essere capace di gestire l'ora legale e gli anni bisestili.
Il corretto funzionamento dell'orologio-calendario deve essere garantito da batteria tampone e da un sistema di allarme che segnala il malfunzionamento del sistema orologio-calendario e che determina il blocco dell'operativita' della emettitrice.
Flussi di rendicontazione
Il Centro servizi deve generare ed inviare all'Agenzia delle entrate i seguenti flussi telematici, i cui dettagli dovranno essere preventivamente concordati con l'Agenzia stessa:
Rendicontazione delle autorizzazioni preventive.
Le autorizzazioni preventive all'emissione di contrassegni (ricariche dei borsellini) devono essere rendicontate con un flusso, di norma giornaliero, contenente almeno le seguenti informazioni:
1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
2. dati delle ricariche effettuate al lordo dell'aggio da trattenere;
3. dati delle ricariche effettuate al netto dell'aggio da trattenere.
In ogni caso le rendicontazioni delle ricariche devono consentire all'Agenzia delle Entrate la disponibilita', entro ogni mercoledi', dei dati relativi alle ricariche effettuate nella settimana contabile precedente. Qualora tale termine fosse festivo esso sara' prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Si intende per settimana contabile il periodo che va da ogni martedi' al mercoledi' successivo.
Rendicontazione dei contrassegni emessi
Le rendicontazioni dei contrassegni emessi devono avvenire tramite un flusso telematico, inviato con cadenza almeno settimanale. Il flusso deve contenere almeno i seguenti dati:
1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
2. estremi di tutti i contrassegni emessi, con indicazione dei dati identificativi degli stessi;
3. estremi di tutti i contrassegni annullati, con indicazione dei dati identificativi degli stessi.
 
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