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| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005 |  | Approvazione  delle  caratteristiche  e  delle  modalita'  d'uso  del contrassegno   sostitutivo   delle   marche   da   bollo,   ai  sensi dell'articolo  3,  comma  1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642, e delle caratteristiche tecniche  del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
 Dispone:
 1.  Approvazione  delle caratteristiche e delle modalita' d'uso del contrassegno.
 1.1  Il  contrassegno  sostitutivo  delle marche da bollo, ai sensi dell'art.  3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, deve avere le caratteristiche ed essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento;
 2.   Approvazione   delle   caratteristiche  tecniche  del  sistema informatico.
 2.1. Le caratteristiche del sistema informatico idoneo a consentire il  collegamento  telematico  tra  gli intermediari e l'Agenzia delle entrate sono indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Motivazioni
 Ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  art.  3,  comma  1,  numero  3-bis,  introdotto  dal decreto-legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30 luglio  2004, n. 191, l'imposta di bollo puo' essere assolta  mediante  pagamento  ad  un  intermediario convenzionato con l'Agenzia   delle   entrate,   il   quale   rilascia,  con  modalita' telematiche,  un  apposito  contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.
 Ai  sensi  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31 marzo 2005, n. 43, anche la tassa di concessione  governativa,  ove  ne sia previsto il pagamento mediante marche  da  bollo,  deve  essere  assolta  con  le  stesse  modalita' dell'art. 3 sopra citato.
 L'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  come  modificato dal citato decreto-legge n. 168 del 2004,  prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  stabilite  le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno    rilasciato    dagli    intermediari,    nonche'    le caratteristiche  tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
 Con  il  presente  provvedimento,  pertanto, si da' attuazione alle sopra  citate  disposizioni  normative,  mediante  approvazione delle caratteristiche  e  delle modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli  intermediari,  al  fine  di  garantirne la riconoscibilita' da parte  dei  contribuenti  e  degli  uffici preposti al controllo, gli standard  di  sicurezza  e la tracciabilita' informatica, nonche' dei requisiti   del   sistema   informatico   idoneo   ad  assicurare  il collegamento  tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine di  garantire  la  trasmissione  dei  dati relativi ai pagamenti e il controllo sull'operato dei rivenditori. Riferimenti normativi.
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 Decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 5 marzo  1997,  n.  59  (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
 b) disposizioni   in   materia   di   tributi   da  assolversi  con contrassegni  rilasciati con modalita' telematiche, sostitutivi delle marche da bollo;
 Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art.  3,  4  e  39, cosi' come modificati dal decreto-legge 12 luglio 2004,  n.  168,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
 Decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7,  art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
 
 Roma, 5 maggio 2005
 
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato A 
 CARATTERISTICHE  E  MODALITA'  D'USO  DEL  CONTRASSEGNO RILASCIATO AI SENSI  DELL'ART.  3, COMMA 1, NUMERO 3-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
 DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 642.
 
 Il  contrassegno  deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 Le etichette contegono l'intestazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a barre che ne garantisce la tracciabilita'.
 Le etichette hanno, in particolare, le seguenti caratteristiche:
 Dimensioni: 55 X 40 mm.
 Colori:  Blu,  per  parte  del  logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze; arancio, per  parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in microstampa    positiva/negativa,    con   le   diciture   «Ministero dell'economia  e  finanze agenzia entrate» e fascia laterale sinistra in prossimita' della banda olografica; Verde, per fondino numismatico in chiaro/scuro; Fluorescente, per fascia sulla destra dell'etichetta con  stemma  della  Repubblica  Italiana;  bifluorescente,  per  logo dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; nero, per codice a barre.
 striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5  mm. di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie di   stemmi   della  Repubblica  italiana  addizionati  in  direzione verticale, con elementi di microscrittura.
 All'atto  dell'emissione  del  contrassegno il rivenditore stampa sulle  etichette,  nel  rispetto  degli  standard tecnici definiti, i seguenti dati:
 1. denominazione e valore facciale del contrassegno;
 2. dati identificativi del rivenditore;
 3. codice di sicurezza
 4. data e ora dell'emissione.
 Le  modalita'  d'uso del contrassegno sono le stesse delle marche da bollo che sostituisce.
 Il  supporto  autoadesivo  contiene  dei  punti  di  strappo  che impediscono  che  il  contrassegno possa essere staccato dall'atto su cui deve essere apposto senza lacerarsi.
 |  |  |  | Allegato B 
 CARATTERISTICHE  TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATICO IDONEO A CONSENTIRE IL  COLLEGAMENTO  TELEMATICO  TRA  GLI INTERMEDIARI E L'AGENZIA DELLE
 ENTRATE
 
 Il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni mediante   apposite   emettitrici   dislocate  presso  i  rivenditori autorizzati,  nonche'  la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati  relativi  alle  autorizzazioni preventive alla rivendita e alle riscossioni effettuate, mediante un flusso telematico.
 Il  sistema  complessivo  deve  essere  quindi  costituito  dalle emettitrici  periferiche in grado di erogare in modalita' autonoma ed esclusiva  i  contrassegni,  e  da  un Centro servizi del Gestore del sistema  informatico  prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari,   per   le  necessarie  operazioni  di  raccolta  dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio, a cui le emettitrici si collegano periodicamente.
 Gestione accesso alla emettitrice
 Allo scopo di identificare il punto vendita e l'operatore in modo univoco ed impedire l'uso a personale non autorizzato, l'accesso alla emettitrice    deve   essere   consentito   esclusivamente   mediante l'inserimento  di  una  carta  a  microchip  (ID  Card) nell'apposito lettore   da   parte  dell'operatore  e  dalla  digitazione  del  PIN corrispondente alla carta utilizzata.
 L'accesso   alle  funzionalita'  della  emettitrice  deve  essere consentito,  per  la normale operativita', solo con carte a microchip associate   preventivamente   alla  emettitrice.  L'emettitrice  deve ripudiare carte non ad essa associate.
 Gestione del credito
 L'emettitrice  deve  gestire  differenti  crediti  (nel  proseguo denominati «borsellini») ciascuno associato alle diverse tipologie di contrassegno individuate dall'Agenzia delle entrate.
 L'emittitrice   deve   prevedere   un'apposita   transazione   di «ricarica», mediante collegamento con il Centro servizi.
 La  transazione  con  la  quale  viene ricaricato il «borsellino» costituisce    una   autorizzazione   preventiva   all'emissione   di contrassegni  per  un  valore  corrispondente. Il sistema informatico deve  rendicontare  giornalmente  all'Agenzia  delle entrate tutte le transazioni  di  ricarica  avvenute, mediante un flusso telematico la cui  struttura  deve  essere concordata preventivamente con l'Agenzia stessa.
 Le  transazioni  di  ricarica  sono  autorizzate nei limiti di un plafond  mensile stabilito dall'Agenzia delle entrate e comunicato al Gestore   del  sistema  informatico  per  il  tramite  di  un  flusso telematico.
 Un  «contrassegno»  deve  poter  essere  emesso solo se l'importo facciale  dello  stesso,  al  netto  dell'aggio,  trova  capienza nel borsellino  corrispondente  alla  sua  tipologia.  In caso, contrario l'emissione del contrassegno deve essere inibita.
 Ad  ogni  emissione di «contrassegno» il credito del «borsellino» corrispondente   deve   essere   scalato   del  valore  facciale  del contrassegno emesso, al netto dell'aggio.
 Gestione listini
 L'emettitrice   deve   essere  predisposta  per  l'erogazione  di contrassegni  di  valore  facciale predefinito, in base ad un listino stabilito   dall'Agenzia  delle  entrate  e  configurato  dal  Centro servizi;  deve  essere  prevista  anche  la stampa di contrassegni di importo libero.
 Gestione dei rulli di etichette
 L'emettitrice  deve essere predisposta per la stampa su etichette autoadesive  disposte  su  modulo  continuo.  Il  tipo di stampa deve essere  termico.  Ogni  rullo,  prima  del  suo  impiego, deve essere autorizzato   e  registrato  dal  Centro  servizi  mediante  apposita transazione on-line.
 Il  Centro  servizi autorizza ed associa un rullo, individuato in modo  univoco,  alla  emettitrice  del  punto vendita solo se non sia stato preventivamente segnalato come non utilizzabile e non sia stato gia'  registrato e autorizzato da un differente punto vendita. Solo i rulli   autorizzati   e  registrati  possono  essere  utilizzati  per l'emissione dei bolli. Un rullo autorizzato e registrato per un punto vendita  non puo' essere utilizzato ne' autorizzato su emettitrici di differenti punti vendita.
 Gestione dettagli di emissione
 Ciascuna  emissione  e  l'eventuale  annullamento  devono  essere registrati  su  memoria  flash  protetta e duplicata in modo da poter essere  inviata  al Centro servizi per il loro trattamento in termini di  censimento  e statistiche, secondo modalita' e tempi modulabili e programmabili in funzione anche del profilo del punto vendita.
 I dati minimi registrati per ogni vendita sono:
 causale (emissione, annullo)
 codice punto vendita
 codice operatore
 importo (valore facciale)
 identificativo del contrassegno
 sigillo elettronico
 tipo di contrassegno
 data e ora operazione
 identificativo emettitrice.
 La  dimensione  della  memoria che contiene i dettagli di vendita deve  essere  tale  da  contenere un numero di operazioni pari almeno alla  meta'  delle  etichette  presenti  in  un rotolo e comunque non inferiore al numero di contrassegni emessi in una giornata.
 I  dati  relativi  alle operazioni di rivendita sono rendicontati dal  Gestore  del  sistema informatico all'Agenzia delle entrate, con cadenza  almeno  settimanale.  La rendicontazione avviene mediante un flusso telematico.
 Annullamento dei contrassegni emessi
 L'annullamento  deve  essere  permesso  esclusivamente per valori emessi  durante  la  giornata  e  appartenenti al rullo montato sulla emettitrice.
 L'emettitrice  deve  verificare  che  il  contrassegno  sia stato emesso  regolarmente  nella  stessa  giornata,  che  non sia stato in precedenza  gia'  annullato  e che appartenga al rullo attualmente in macchina.  In  caso  di  verifica  positiva  esegue  l'operazione  di annullamento registrando i dati nella memoria.
 L'operazione  di  annullamento comporta il reintegro del credito, gia' scalato al momento dell'emissione del contrassegno annullato.
 Il rivenditore e' obbligato a conservare i contrassegni annullati per almeno cinque anni.
 Specifiche di sicurezza
 Il  sistema di sicurezza deve basarsi su algoritmi di cifratura a chiave asimmetrica di tipo RSA. Ogni emettitrice deve disporre di una coppia  di numeri di matricola, uno pubblico ed uno privato, e di una coppia  di  chiavi,  certificate dall'emittente delle chiavi mediante firma   elettronica   e  memorizzate  in  un  modulo  SAM.  Il  mutuo riconoscimento  Emettitrice-Centro  Servizi  deve  essere  realizzato mediante  procedura  di  autenticazione di tipo «Challenge Response». L'autenticita',  l'integrita'  e  la non ripudiabilita' devono essere garantite  attraverso  i  meccanismi  di  firma, e la riservatezza e' garantita dai meccanismi di cifratura.
 Il  controllo  dell'attivita' della emettitrice e degli operatori deve  essere  assicurato  mediante  la  memorizzazione  degli  eventi rilevanti  (richiesta  credito,  emissione bollo, annullamento) nella memoria   protetta   e   il   relativo   invio   al  Centro  Servizi. L'identificazione  dell'operatore  e  del  punto  vendita deve essere garantita  da  ID Card di tipo ISO 7816 . L'inserimento della ID Card nella   emettitrice   deve   essere  necessario  per  l'accesso  alle funzionalita' di quest'ultima.
 In caso di black-out i dati salvati nella memoria protetta devono essere   alimentati  da  una  batteria  tampone,  che  ne  garantisce l'integrita'  e  la conservazione per almeno un anno. I dati salienti (totalizzatori,  log,  ecc)  devono  essere  in  ogni caso copiati su modulo  SAM  e  devono  essere  reperibili  anche  in  caso di guasto irreparabile della memoria protetta.
 I   contrassegni  devono  essere  emessi  su  etichette  numerate appartenenti a rulli associati univocamente al punto vendita.
 L'emettitrice  deve  controllare  che  sia rispettata la corretta sequenza  numerica  delle etichette all'interno di ciascun rullo e ne deve registrare le discontinuita'.
 Su   ogni   contrassegno   emesso,   i  dati  essenziali  che  lo contraddistinguono  (Valore  facciale, tipo, data e ora di emissione, codice  punto  vendita  ecc)  devono  essere elementi costitutivi del sigillo  di  garanzia  (MAC)  che,  insieme  alle  modalita' di invio successivo  dei  dati  di  dettaglio al Centro servizi, garantisce la verificabilita', l'integrita', la non ripudiabilita' e l'autenticita' dei dati riportati sul contrassegno stesso.
 L'insieme   di  tutti  i  contrassegni  emessi  ed  eventualmente annullati  dalla  emettitrice  e non ancora inviati al Centro servizi deve essere memorizzato nella memoria protetta. Una copia deve essere sempre  mantenuta  nel  modulo  SAM.  Insieme  alle informazioni gia' citate   deve   essere  inoltre  conservata  la  chiave  DES  per  la generazione  (e  quindi  la verifica) del MAC del sigillo impresso su ogni contrassegno.
 L'emettitrice  deve  avere  un  dispositivo  elettronico  per  la gestione della data e dell'ora con precisione di almeno un minuto per anno. Il dispositivo deve essere capace di gestire l'ora legale e gli anni bisestili.
 Il  corretto  funzionamento  dell'orologio-calendario deve essere garantito  da batteria tampone e da un sistema di allarme che segnala il  malfunzionamento  del sistema orologio-calendario e che determina il blocco dell'operativita' della emettitrice.
 Flussi di rendicontazione
 Il  Centro  servizi  deve  generare  ed inviare all'Agenzia delle entrate  i seguenti flussi telematici, i cui dettagli dovranno essere preventivamente concordati con l'Agenzia stessa:
 Rendicontazione delle autorizzazioni preventive.
 Le   autorizzazioni   preventive  all'emissione  di  contrassegni (ricariche  dei borsellini) devono essere rendicontate con un flusso, di norma giornaliero, contenente almeno le seguenti informazioni:
 1.  identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
 2.  dati  delle  ricariche  effettuate  al  lordo dell'aggio da trattenere;
 3.  dati  delle  ricariche  effettuate  al  netto dell'aggio da trattenere.
 In ogni caso le rendicontazioni delle ricariche devono consentire all'Agenzia  delle  Entrate la disponibilita', entro ogni mercoledi', dei dati relativi alle ricariche effettuate nella settimana contabile precedente.  Qualora  tale termine fosse festivo esso sara' prorogato al primo giorno non festivo successivo.
 Si  intende  per  settimana  contabile  il periodo che va da ogni martedi' al mercoledi' successivo.
 Rendicontazione dei contrassegni emessi
 Le   rendicontazioni  dei  contrassegni  emessi  devono  avvenire tramite un flusso telematico, inviato con cadenza almeno settimanale. Il flusso deve contenere almeno i seguenti dati:
 1.  identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
 2.  estremi di tutti i contrassegni emessi, con indicazione dei dati identificativi degli stessi;
 3.  estremi  di tutti i contrassegni annullati, con indicazione dei dati identificativi degli stessi.
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