| IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato   che  il  concessionario  Spazio  Scommesse  S.n.c., titolare della concessione n. 3727 del comune di Boscoreale (Napoli), ha  aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/10461/COA/CPS/SCO del 28 febbraio  2005  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle  somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata  legge  n.  350  e  agli  obblighi  di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto  il  concessionario Spazio Scommesse S.n.c.,   con  sede  legale  in  via  G.  Della  Rocca, 439  -  80041 Boscoreale,  dalla concessione n 3727 per la raccolta delle scommesse sportive  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa operante nel comune di Boscoreale (Napoli).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Di Canio Gianluca, titolare della concessione n. 3671 del comune di Omegna (Verbania), ha aderito alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11713/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto il concessionario Di Canio Gianluca, con  sede  legale  in  via  IV Novembre,  1  -  28887  Omegna,  dalla concessione  n  3671  per  la  raccolta  delle  scommesse  sportive a totalizzatore   e  a  quota  fissa  operante  nel  comune  di  Omegna (Verbania).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Marsiglia  S.a.s., titolare della  concessione  n.  3142  del  comune di Venezia, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11402/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Marsiglia S.a.s., con sede  legale  in  via  Miranese  n.  21 - 30171 Mestre Venezia, dalla concessione  n.  3142  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Venezia.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  A.T.I. Bets S.a.s. di Mario Sorci,  titolare  della  concessione n. 3195 del comune di Teramo, ha aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11167/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E' dichiarato decaduto il concessionario A.T.I. Bets S.a.s. di Mario  Sorci,  con  sede legale in via Cesare Battisti, 36/46 - 64100 Teramo,  dalla  concessione  n  3195  per la raccolta delle scommesse sportive  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa operante nel comune di Teramo.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Enterprise Services S.r.l., titolare della concessione n. 3434 del comune di Villabate (Palermo), ha  aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/16380/COA/CPS/SCO del 24 marzo  2005  il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Enterprise Services S.r.l.,  con sede legale in via Medici n. 19 - 90039 Villabate, dalla concessione  n.  3434  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune di Villabate (Palermo).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il concessionario Newbet S.r.l., titolare della concessione  n.  3314  del comune di Borgomanero (Novara), ha aderito alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11504/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede  legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n.  3314 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Borgomanero (Novara).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione  n.  3429  del comune di Trescore Balneario (Bergamo), ha aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11505/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede  legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n.  3429 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Trescore Balneario (Bergamo).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione  n.  3738  del  comune di Sarzana (La Spezia), ha aderito alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11506/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede  legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n.  3738 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Sarzana (La Spezia).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione n. 3740 del comune di Casalpusterlengo (Lodi), ha aderito alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11507/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede  legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n.  3740 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Casalpusterlengo (Lodi).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che il concessionario Agenzia Sportiva Capitolina di A.  Siclari & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3633 del comune di  Roma,  ha  aderito  alle  migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11669/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto  il  concessionario Agenzia Sportiva Capitolina  di  A.  Siclari  &  C.  S.n.c.,  con  sede  legale in via Cicerone,  44 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3633 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Roma.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il concessionario Fin-Bet S.r.l. titolare della concessione  n.  3537 del comune di Brescia, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11326/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Fin-Bet S.r.l., con sede  legale  in  C.  Dir.  Milanofiori  Strada, 4 - Pal. A/5 - 20090 Assago,  dalla  concessione  n.  3537 per la raccolta delle scommesse sportive  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa operante nel comune di Brescia.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario Agenzia Ippica Momigliano di Parabita  G. & C. S.n.c. titolare della concessione n. 143 del comune di  Milano,  ha  aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11229/COA/CPS/SCO del 2 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto  il  concessionario  Agenzia  Ippica Momigliano  di  Parabita  G.  &  C.  S.n.c.,  con  sede legale in via Barrili, 36  - 20141 Milano, dalla concessione n. 143 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Milano.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 6 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della concessione  n. 3622 del comune di Minturno (Latina), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione;
 Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e  che  tale  provvedimento  e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio, sezione  staccata  di  Latina,  che  con  ordinanza  n.  62/2005  del 21 gennaio  2005  ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento stesso;
 Tenuto conto che il concessionario ha versato parte delle somme a debito   e  ha  assunto  l'impegno  di  versare  le  ulteriori  somme successivamente  al  ripristino del collegamento con il totalizzatore nazionale;
 Visto  il  pagamento e gli impegni assunti, e' stato ripristinato il  collegamento  con il totalizzatore nazionale e, con nota prot. n. 2005/7964/COA/CPS/SCO del 15 febbraio 2005 il predetto concessionario e'  stato  nuovamente  invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile,  al  rispetto  degli impegni assunti nonche' al pagamento degli importi oggetto di rateizzazione;
 Considerato  che  il  concessionario  in  questione  non  ha piu' versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della  posizione  contabile,  non ha rispettato gli impegni assunti e non  ha  fornito  alcuna  giustificazione,  in conseguenza di cio' e' stato  nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con    il    totalizzatore    nazionale    con    provvedimento    n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato, ai sensi  dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale  in via S. Abbondio, 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3622  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Minturno (Latina).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della concessione  n.  3709  del comune di Arzano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione;
 Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004;
 Tenuto   conto   che   a   seguito   dell'avvenuto  distacco  del collegamento  con  il  totalizzatore  nazionale  il concessionario ha dimostrato  di  aver  versato  parte  delle  somme  richieste, questa Amministrazione  ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004;
 Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n.   2004/59776/COA/CPS/SCO   del  5 novembre  2004  e  con  nota  n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario e'  stato  nuovamente  invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile,  al pagamento degli importi a debito degli anni 2003  e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini  di  versamento  risultavano gia' scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, e' stato avviato, ai sensi dell'art.  7  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale  in  via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3709  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Arzano (Napoli).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della concessione  n.  3577  del  comune di Cisterna di Latina (Latina), ha aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione;
 Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004;
 Tenuto   conto   che   a   seguito   dell'avvenuto  distacco  del collegamento  con  il  totalizzatore  nazionale  il concessionario ha dimostrato  di  aver  versato  parte  delle  somme  richieste, questa Amministrazione  ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004;
 Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n.   2004/59776/COA/CPS/SCO   del  5 novembre  2004  e  con  nota  n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario e'  stato  nuovamente  invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile,  al pagamento degli importi a debito degli anni 2003  e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini  di  versamento  risultavano gia' scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, e' stato avviato, ai sensi dell'art.  7  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale  in  via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3577  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cisterna di Latina (Latina).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della concessione  n.  3573 del comune di Palermo, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione;
 Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004;
 Tenuto   conto   che   a   seguito   dell'avvenuto  distacco  del collegamento  con  il  totalizzatore  nazionale  il concessionario ha dimostrato  di  aver  versato  parte  delle  somme  richieste, questa Amministrazione  ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004;
 Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n.   2004/59776/COA/CPS/SCO   del  5 novembre  2004  e  con  nota  n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario e'  stato  nuovamente  invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile,  al pagamento degli importi a debito degli anni 2003  e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini  di  versamento  risultavano gia' scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, e' stato avviato, ai sensi dell'art.  7  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale  in  via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3573  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Palermo.
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della concessione n. 3021 del comune di Orta Nova (Foggia), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione;
 Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004;
 Tenuto   conto   che   a   seguito   dell'avvenuto  distacco  del collegamento  con  il  totalizzatore  nazionale  il concessionario ha dimostrato  di  aver  versato  parte  delle  somme  richieste, questa Amministrazione  ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004;
 Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n.   2004/59776/COA/CPS/SCO   del  5 novembre  2004  e  con  nota  n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario e'  stato  nuovamente  invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile,  al pagamento degli importi a debito degli anni 2003  e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini  di  versamento  risultavano gia' scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, e' stato avviato, ai sensi dell'art.  7  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;
 Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale  in via S. Abbondio, 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3021  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Orta Nova (Foggia).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Tino
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 (Omissis).
 Considerato  che  il  concessionario  Menna  Aldo  titolare della concessione  n. 3533 del comune di S. Maria di Catanzaro (Catanzaro), ha  aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2005/11789/COA/CPS/SCO del 3 marzo  2005  il  predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  in  ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge  n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;
 Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Tenuto  conto  quindi  di  dover  procedere alla dichiarazione di decadenza  del  predetto  concessionario  per  inadempienza ai citati obblighi   e   disposizioni,   con   conseguente  disattivazione  del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E' dichiarato decaduto il concessionario Menna Aldo, con sede legale  in  via  Caduti  16  Marzo  1978  -  88100  Catanzaro,  dalla concessione  n.  3533  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante nel comune di S. Maria di Catanzaro (Catanzaro).
 2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 11 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Tino
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