IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Spazio Scommesse S.n.c., titolare della concessione n. 3727 del comune di Boscoreale (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/10461/COA/CPS/SCO del 28 febbraio 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Spazio Scommesse S.n.c., con sede legale in via G. Della Rocca, 439 - 80041 Boscoreale, dalla concessione n 3727 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Boscoreale (Napoli). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Di Canio Gianluca, titolare della concessione n. 3671 del comune di Omegna (Verbania), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11713/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Di Canio Gianluca, con sede legale in via IV Novembre, 1 - 28887 Omegna, dalla concessione n 3671 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Omegna (Verbania). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Marsiglia S.a.s., titolare della concessione n. 3142 del comune di Venezia, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11402/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Marsiglia S.a.s., con sede legale in via Miranese n. 21 - 30171 Mestre Venezia, dalla concessione n. 3142 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Venezia. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario A.T.I. Bets S.a.s. di Mario Sorci, titolare della concessione n. 3195 del comune di Teramo, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11167/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario A.T.I. Bets S.a.s. di Mario Sorci, con sede legale in via Cesare Battisti, 36/46 - 64100 Teramo, dalla concessione n 3195 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Teramo. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Enterprise Services S.r.l., titolare della concessione n. 3434 del comune di Villabate (Palermo), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/16380/COA/CPS/SCO del 24 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Enterprise Services S.r.l., con sede legale in via Medici n. 19 - 90039 Villabate, dalla concessione n. 3434 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Villabate (Palermo). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Newbet S.r.l., titolare della concessione n. 3314 del comune di Borgomanero (Novara), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11504/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3314 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Borgomanero (Novara). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione n. 3429 del comune di Trescore Balneario (Bergamo), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11505/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3429 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Trescore Balneario (Bergamo). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione n. 3738 del comune di Sarzana (La Spezia), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11506/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3738 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Sarzana (La Spezia). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione n. 3740 del comune di Casalpusterlengo (Lodi), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11507/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3740 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Casalpusterlengo (Lodi). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Agenzia Sportiva Capitolina di A. Siclari & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3633 del comune di Roma, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11669/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Agenzia Sportiva Capitolina di A. Siclari & C. S.n.c., con sede legale in via Cicerone, 44 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3633 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Roma. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Fin-Bet S.r.l. titolare della concessione n. 3537 del comune di Brescia, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11326/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Fin-Bet S.r.l., con sede legale in C. Dir. Milanofiori Strada, 4 - Pal. A/5 - 20090 Assago, dalla concessione n. 3537 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Brescia. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Agenzia Ippica Momigliano di Parabita G. & C. S.n.c. titolare della concessione n. 143 del comune di Milano, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11229/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Agenzia Ippica Momigliano di Parabita G. & C. S.n.c., con sede legale in via Barrili, 36 - 20141 Milano, dalla concessione n. 143 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Milano. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2005
Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3622 del comune di Minturno (Latina), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che con ordinanza n. 62/2005 del 21 gennaio 2005 ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che il concessionario ha versato parte delle somme a debito e ha assunto l'impegno di versare le ulteriori somme successivamente al ripristino del collegamento con il totalizzatore nazionale; Visto il pagamento e gli impegni assunti, e' stato ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale e, con nota prot. n. 2005/7964/COA/CPS/SCO del 15 febbraio 2005 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al rispetto degli impegni assunti nonche' al pagamento degli importi oggetto di rateizzazione; Considerato che il concessionario in questione non ha piu' versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha rispettato gli impegni assunti e non ha fornito alcuna giustificazione, in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale con provvedimento n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3622 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Minturno (Latina). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3709 del comune di Arzano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004; Tenuto conto che a seguito dell'avvenuto distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale il concessionario ha dimostrato di aver versato parte delle somme richieste, questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004; Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n. 2004/59776/COA/CPS/SCO del 5 novembre 2004 e con nota n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, e' stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3709 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Arzano (Napoli). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3577 del comune di Cisterna di Latina (Latina), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004; Tenuto conto che a seguito dell'avvenuto distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale il concessionario ha dimostrato di aver versato parte delle somme richieste, questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004; Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n. 2004/59776/COA/CPS/SCO del 5 novembre 2004 e con nota n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, e' stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3577 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cisterna di Latina (Latina). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3573 del comune di Palermo, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004; Tenuto conto che a seguito dell'avvenuto distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale il concessionario ha dimostrato di aver versato parte delle somme richieste, questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004; Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n. 2004/59776/COA/CPS/SCO del 5 novembre 2004 e con nota n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, e' stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3573 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Palermo. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3021 del comune di Orta Nova (Foggia), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004; Tenuto conto che a seguito dell'avvenuto distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale il concessionario ha dimostrato di aver versato parte delle somme richieste, questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004; Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n. 2004/59776/COA/CPS/SCO del 5 novembre 2004 e con nota n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, e' stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3021 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Orta Nova (Foggia). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2005
Il direttore generale: Tino
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis). Considerato che il concessionario Menna Aldo titolare della concessione n. 3533 del comune di S. Maria di Catanzaro (Catanzaro), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003; Considerato che con nota prot. n. 2005/11789/COA/CPS/SCO del 3 marzo 2005 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Menna Aldo, con sede legale in via Caduti 16 Marzo 1978 - 88100 Catanzaro, dalla concessione n. 3533 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di S. Maria di Catanzaro (Catanzaro). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2005
Il direttore generale: Tino |