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| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 13 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Turea  Teodora,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Turea  Teodora,  nata  a Ghidigeni (Romania)  il  17 gennaio 1960, cittadina rumena, diretta ad ottenere ai  sensi  dell'art  12  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Inginer  in profilul metalurgic»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo accademico-professionale   di   «diploma   de   inginer  in  profilul metalurgic»,   conseguito   presso   l'«Universitatea   din   Galati» nel giugno  1984  e  che  il  titolo  cosi' conseguito di «inginer in profilul  metalurgic»  conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione omonima;
 Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;
 Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno  richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) acustica; 2) illuminotecnica; 3) impianti elettrici; 4) deontologia e ordinamento professionale;
 Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi' modificato  dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Terni in data 19 agosto 2004 con scadenza 19 maggio 2005, per lavoro subordinato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Turea Teodora, nata a Ghidigeni (Romania) il 17 gennaio 1960,  cittadina  rumena,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri  sezione  A  -  settore  industriale,  e  l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) acustica; 2) illuminotecnica; 3) impianti elettrici; 4) deontologia e ordinamento professionale;
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 Roma, 13 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore industriale.
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