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| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n. 84 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
 Vista  la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia  di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma di pagamenti   di  interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
 Vista  la  decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;
 Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Soggetti tenuti alle comunicazioni
 1.  Le  banche,  le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste italiane  S.p.a.,  le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie  e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato,  comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli  interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a persone  fisiche  residenti  in  un  altro Stato membro, che ne siano beneficiarie   effettive;   a  tale  fine  le  persone  fisiche  sono considerate  beneficiarie  effettive  degli  interessi  se ricevono i pagamenti   in   qualita'   di   beneficiario   finale.  Le  suddette comunicazioni  sono,  altresi',  effettuate  da  ogni altro soggetto, anche  persona  fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni  professionali  o commerciali paga o attribuisce il pagamento di  interessi  alle  persone  fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
 2.  I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.
 3.  Le  comunicazioni  di  cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della  riscossione,  anche  dalle entita' alle quali sono pagati o e' attribuito  un  pagamento  di  interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
 a) una persona giuridica;
 b) un  soggetto  i  cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
 c) un  organismo  di  investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985.
 4.  Le  entita'  di  cui  al  comma  3  possono scegliere di essere trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo di  investimento  collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della   citata   direttiva   85/611/CEE,  mediante  presentazione  di un'istanza  all'Agenzia  delle entrate, che, in caso di accoglimento, rilascera'  un  certificato  produttivo  di  effetti  dalla  data  di rilascio.  Il  certificato  puo'  essere  revocato dall'Agenzia delle entrate  o  a richiesta dell'entita'. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, sono stabilite le modalita' per il rilascio e la revoca del certificato.
 
 
 
 Avvertenza
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE vengono forniti. gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  La  direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno
 2003,  in  materia  di  redditi da risparmio sotto forma di
 pagamenti   di   interessi  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.
 26 giugno 2003, n. L 157.
 -  La  direttiva 2004/66/CE del Consiglio che adatta le
 direttive  1999/45/CE,  2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE
 del  Parlamento  europeo e del Consiglio e le direttive del
 Consiglio  77/388/CEE,  91/414/CEE,  96/26/CE, 2003/48/CE e
 2003/49/CE,  in materia di libera circolazione delle merci,
 libera  prestazione  dei servizi, agricoltura, politica dei
 trasporti  e fiscalita', in conseguenza dell'adesione della
 Repubblica  ceca,  dell'Estonia,  di Cipro, della Lettonia,
 della  Lituania,  dell'Ungheria,  di  Malta, della Polonia,
 della  Slovenia  e  della  Slovacchia,  e' pubblicata nella
 G.U.C.E. 1° maggio 2004, n. L 168.
 Nota all'art. 1:
 -  La  direttiva  n.  85/611/CEE  del  20 dicembre 1985
 (pubblicata  nella  G.U.C.E.  31 dicembre  1985, n. L 375),
 concerne  «il coordinamento delle disposizioni legislative,
 regolamentari   ed  amministrative  in  materia  di  taluni
 organismi  d'investimento  collettivo  in  valori mobiliari
 (OICVM).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Pagamenti di interessi
 1.  Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
 a) gli  interessi  pagati  o  accreditati su un conto, relativi a crediti   di  qualsivoglia  natura,  assistiti  o  meno  da  garanzie ipotecarie  e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili  del  debitore,  in  particolare  quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri proventi  derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi moratori non costituiscono pagamenti di interessi;
 b) gli  interessi  maturati  alla  cessione,  al  rimborso  o  al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
 c) i  redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite  un'entita'  di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in un altro Stato membro, distribuiti da:
 1)  organismi  di  investimento  collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 2)  entita'  che  beneficiano  dell'opzione per essere trattate come  un  organismo  di  investimento  collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 3)  organismi  di investimento collettivo stabiliti al di fuori del  territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione europea, in conformita' all'articolo 299 del Trattato medesimo;
 d) i  redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di  partecipazioni  o  quote  negli  organismi ed entita' indicati ai numeri 1), 2) e 3) della lettera c), se questi investono direttamente o  indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o  entita'  di  cui  alla  lettera c), oltre il 40 per cento del loro attivo  in crediti di cui alla lettera a). A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento e' ridotta al 25 per cento.
 2.  E'  altresi'  considerato pagamento di interessi il pagamento o l'accredito  su  un conto intestato ad un entita' di cui all'articolo 1,   comma  3,  dei  proventi  di  cui  al  comma  1,  a  prescindere dall'effettiva  attribuzione  degli stessi al beneficiario effettivo. Tale  disposizione  non  si  applica, qualora sia stato rilasciato il certificato  di  cui  all'articolo  1,  comma 4, all'entita' cui sono pagati o accreditati i predetti proventi.
 3. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi i redditi di  cui  alle  lettere c) e d) del comma 1, derivanti da organismi ed entita'  situati  nel  territorio  di quegli Stati membri che abbiano esercitato  l'opzione  di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  6, primo periodo,  della  direttiva  2003/48/CE,  ed  il  cui investimento nei crediti  di cui al comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo.
 4.  La  percentuale  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1,  e' determinata  in  base al regolamento o ai documenti costitutivi degli organismi  di  investimento  collettivo  in  valori mobiliari o delle entita'  interessate ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base all'effettiva  composizione  dell'attivo  dei  suddetti  organismi  o entita',   avendo   riguardo  all'ultimo  rendiconto  o  bilancio  di esercizio approvato.
 5.  Durante  il  periodo  transitorio  di cui all'articolo 10 della direttiva  2003/48/CE,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, non sono  ricompresi tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili  che  siano stati emessi per la prima volta anteriormente al  1° marzo  2001  o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione  sia  stato  approvato  prima  di tale data dalle autorita' competenti,  ai  sensi  della direttiva 2001/34/CE del Consiglio, del 28 maggio  2001,  o  dalle  autorita'  responsabili di Stati terzi, a condizione  che la sottoscrizione di tali titoli non abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002.
 6.  Qualora  la  sottoscrizione  dei titoli di cui al comma 5 abbia costituito  oggetto  di  riapertura  a  decorrere  dal 1° marzo 2002, rientrano tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1:
 a) l'intera  emissione,  costituita  dalla  prima  emissione e da quelle  successive,  per  i  titoli  emessi  da  Governi o dagli enti collegati,  che  agiscono  in qualita' di autorita' pubblica o il cui ruolo   e'  riconosciuto  da  un  trattato  internazionale,  indicati nell'allegato A;
 b) le  emissioni  effettuate  in  occasione  della  riapertura di emissione  dei  titoli  di  cui  al  comma  5  per i titoli emessi da qualsiasi altro emittente.
 7.  Qualora  i  soggetti  tenuti  alle  comunicazioni  non siano in possesso  degli  elementi  informativi  necessari  per  verificare la sussistenza  delle  condizioni  previste  dai  commi  5 e 6, l'intera emissione del titolo e' considerata un credito di cui alla lettera a) del comma 1.
 8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono apportate  modifiche all'allegato A, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Per  il riferimento alla direttiva n. 85/611/CEE, si
 veda la nota all'art. 1.
 -  L'art.  299  del  Trattato  CEE  del  25 marzo 1957,
 versione  consolidata  Nizza,  (Trattato  che istituisce la
 Comunita'  europea,  pubblicato nella G.U.C.E. n. C 325 del
 24 dicembre  2002),  e' rubricato: «Paesi e territori a cui
 si applica il trattato».
 -  L'art. 10, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio,
 in materia di redditi da risparmio sotto forma di pagamenti
 di  interessi (pubblicata nella G.U.C.E. 26 giugno 2003, n.
 L 157), e' rubricato «Periodo transitorio».
 -   La  direttiva  n.  2001/34/CE  del  Consiglio,  del
 28 maggio 2001 (pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 2001, n.
 L   184  ed  entrata  in  vigore  il  26 luglio  2001),  e'
 rubricata:   «Direttiva   del   Parlamento  europeo  e  del
 Consiglio riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla
 quotazione  ufficiale  e  l'informazione  da  pubblicare su
 detti valori.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Adempimenti  dei  soggetti  che  effettuano  comunicazioni in caso di pagamento di interessi ai beneficiari effettivi
 1.  I  soggetti  indicati  ai  commi 1 e 3 dell'articolo 1 rilevano l'identita'  e  la  residenza dei beneficiari effettivi del pagamento degli interessi.
 2.  L'identita' del beneficiario effettivo e' determinata secondo i seguenti criteri:
 a) per   le   relazioni  contrattuali  avviate  anteriormente  al 1° gennaio  2004,  mediante  la  rilevazione  del  nome,  cognome  ed indirizzo.  A  tale fine sono utilizzate le informazioni acquisite ai sensi  del  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
 b) per  le  relazioni  contrattuali  avviate  o,  in  mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio  2004, mediante rilevazione del nome, cognome ed indirizzo e,  nel caso in cui esista, del codice fiscale attribuito dallo Stato membro  in  cui  ha  la  residenza  fiscale,  attraverso  i  dati del passaporto   o  della  carta  d'identita'  ufficiale  presentati  dal beneficiario  effettivo.  Se  il  passaporto  o  la carta d'identita' ufficiale  non precisano l'indirizzo, questo e' determinato in base a qualsiasi   altro  documento  probante  presentato  dal  beneficiario effettivo.  Se  il  codice  fiscale  non figura sul passaporto, sulla carta   d'identita'   ufficiale   o   su  qualsiasi  altro  documento d'identita'  probante,  compreso,  eventualmente,  il  certificato di residenza  fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identita' e'  completata  dall'indicazione  della  data e del luogo di nascita, stabiliti  sulla  base  del  passaporto  o  della  carta  d'identita' ufficiale.
 3.  La  residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita nello  Stato  in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario medesimo ed e' determinata secondo i seguenti criteri:
 a) per  le  relazioni  contrattuali  avviate prima del 1° gennaio 2004,  mediante l'utilizzazione delle informazioni acquisite ai sensi del   citato   decreto-legge   n.   143  del  1991,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
 b) per  le  relazioni  contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate  in  mancanza  di  relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio  2004, sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o  sulla  carta d'identita' ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi   altro  documento  probante  presentato  dal  beneficiario effettivo.  Qualora  una  persona fisica che presenta un passaporto o una  carta  d'identita'  ufficiale  rilasciati da uno Stato membro si dichiari  residente  in  uno Stato terzo, la residenza e' determinata mediante    un    certificato   di   residenza   fiscale   rilasciato dall'autorita'  competente dello Stato terzo in cui la persona fisica afferma  di  essere  residente.  In  mancanza di tale certificato, si considera  che  la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identita' ufficiale.
 4.  Ai  fini del presente articolo, per autorita' competente di uno Stato terzo si intende l'autorita' competente ai sensi di convenzioni fiscali  bilaterali  o  multilaterali  o,  in  mancanza,  l'autorita' competente a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in
 legge  5 luglio  1991,  n.  197  (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale    n.    106   dell'8 maggio   1991),   concerne:
 «Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
 dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
 l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
 riciclaggio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Adempimenti  dei  soggetti che effettuano le comunicazioni in caso di pagamento  a  persona  fisica diversa dal beneficiario effettivo o ad entita'.
 1.  Gli  obblighi  di  rilevazione  previsti dall'articolo 3 non si applicano  nel  caso  in  cui  la  persona  fisica  che percepisce un pagamento  di  interessi  o  a  favore  della  quale e' attribuito un pagamento  di  interessi  non  sia  il  beneficiario  effettivo degli interessi in quanto agisce:
 a) come   operatore  economico  che  effettua  o  attribuisce  il pagamento  di  interessi  a  favore  del beneficiario effettivo, come debitore  del  credito  che  produce  interessi o come incaricato dal debitore  o  dal  beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi;
 b) per  conto  di  una  persona  giuridica,  di  un'entita' i cui redditi  sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di  impresa,  di  un  organismo  di investimento collettivo in valori mobiliari  autorizzato  ai  sensi  della  direttiva  85/611/CEE  o di un'entita'  diversa  da  questi  ultimi,  alla quale sono pagati o e' attribuito  un  pagamento  di  interessi a vantaggio del beneficiario effettivo;
 c) per  conto  di  un'altra persona fisica che e' il beneficiario effettivo.  In  tale  caso  il  percettore  persona  fisica  comunica l'identita'  di  tale  beneficiario  effettivo  determinata  ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
 2.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 1, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono una dichiarazione della persona fisica che percepisce  o  a  favore  della  quale  e' attribuito un pagamento di interessi,  che  attesti  la  sussistenza  di  una  delle  condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.
 3.  Qualora  i soggetti tenuti alle comunicazioni siano in possesso di  informazioni  secondo  le  quali  il  percettore  persona  fisica potrebbe  non essere il beneficiario effettivo, essi si adoperano per determinare  l'identita'  del  beneficiario effettivo. Se non sono in grado  di  identificare  il  beneficiario  effettivo,  considerano la persona fisica di cui al comma 1 come beneficiario effettivo.
 4.  I soggetti tenuti alle comunicazioni che pagano o attribuiscono interessi  di  cui  all'articolo  2, comma 4, ad una entita' indicata all'articolo  1,  comma 3, situata in un altro Stato membro, rilevano la  denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima, a meno che non sia provato, anche mediante apposita dichiarazione, che:
 a) l'entita'  rientra tra i soggetti indicati alle lettere a), b) e  c)  del  comma 3 dell'articolo 1. A tali fini non sono considerate persone giuridiche:
 1)  in Finlandia: avoin yhti (Ay) et kommandiittiyhti (Ky)/ppet bolag et kommanditbolag;
 2) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB);
 b) nei  confronti  dell'entita'  e'  stato rilasciato dal proprio Stato  membro  un  certificato  dal  quale  risulti  che la stessa ha optato,  ai fini della direttiva 2003/48/CE, per essere trattata come un   organismo   di   investimento  collettivo  in  valori  mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
 5.  Le  comunicazioni  di  cui  al  comma 4 non sono effettuate nei confronti  di  quelle  entita'  situate  nel  territorio di uno Stato membro   che  abbia  esercitato  l'opzione  di  cui  all'articolo  6, paragrafo  6,  secondo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento  nei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo. A tale fine, i  soggetti  tenuti  alle  comunicazioni  acquisiscono dalle suddette entita'  una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza di tale condizione.  Per  la  determinazione della percentuale si applicano i criteri indicati all'articolo 2, comma 3.
 6.  Qualora  la  persona  fisica  che  percepisce  o alla quale sia attribuito  un  pagamento di interessi dichiari di agire per conto di un'entita'  di cui all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro,  nei  confronti  della  quale  non  sia  stato  rilasciato il certificato  di  cui  al  comma 4, lettera b), i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalla suddetta persona fisica gli elementi informativi  sulla denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima, ai  fini  della  comunicazione di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.
 7.  Nel  caso in cui i soggetti che effettuano le comunicazioni non dispongano  di  informazioni  circa  la  percentuale del 40 per cento dell'attivo  investita in crediti ovvero in partecipazioni o quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), considerano tale percentuale superiore al 40 per cento.
 8.  Nel  caso di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora i soggetti che  effettuano le comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi  circa  la  percentuale  del  15  per  cento  dell'attivo investita in crediti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, tale percentuale e' considerata superiore al 15 per cento.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per  il riferimento alla direttiva n. 85/611/CEE, si
 veda la nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Oggetto delle comunicazioni
 1. Sono oggetto di comunicazione:
 a) l'identita'   e   la  residenza  del  beneficiario  effettivo, determinate ai sensi dell'articolo 3;
 b)  la  denominazione  e l'indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione;
 c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale  riferimento,  gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;
 d) gli  elementi  informativi  relativi al pagamento di interessi determinati nel seguente modo:
 1) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;
 2) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d): l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;
 3) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): l'intero ammontare della distribuzione;
 4) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 4: l'ammontare  degli  interessi  attribuibili  a  ciascuno  dei  membri dell'entita' per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;
 5) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 4, comma 4, l'ammontare  totale  degli interessi pagati o attribuiti all'entita', nonche' la denominazione e l'indirizzo dell'entita' medesima.
 |  |  |  | Art. 6. Trasmissione degli elementi informativi
 1.  I  soggetti  di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, comunicano gli elementi  informativi indicati all'articolo 5, secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle   entrate,   da   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 2.  Nei  casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al  comma  1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.
 3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.
 |  |  |  | Art. 7. Scambio automatico di informazioni
 1.  L'Agenzia  delle  entrate  comunica  gli  elementi  informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, all'autorita' competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
 2.  La comunicazione di informazioni e' automatica e ha luogo entro il  30 giugno  dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2.
 3.  Le  disposizioni  della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre  1977, si applicano allo scambio di informazioni previsto dal presente decreto legislativo, a condizione che le disposizioni in esso  contenute  non  vi  deroghino.  Tuttavia,  l'articolo  8  della direttiva  77/799/CEE  non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del presente decreto legislativo.
 4.  Ai  fini del presente articolo, per autorita' competente di uno Stato  membro  si  intende  una  qualsiasi delle autorita' notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 8. Trasferimento di una quota del gettito della ritenuta
 1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono stabilite  le modalita' di riversamento della quota del gettito della ritenuta   alla   fonte,  di  cui  all'articolo  11  della  direttiva 2003/48/CE.
 |  |  |  | Art. 9. Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte
 1.  Il  beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato puo'  chiedere  la  non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo  11  della  direttiva  2003/48/CE  da  parte degli Stati membri  autorizzati  a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di  cui  alla  lettera  b)  del  paragrafo  1  dell'articolo 13 della direttiva  medesima.  A  tale fine il beneficiario effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di un certificato indicante:
 a) il  nome,  il  cognome,  l'indirizzo  e  il codice fiscale del beneficiario effettivo;
 b) la  denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che e'  tenuto  all'applicazione della ritenuta di cui al citato articolo 11 della direttiva nei predetti Stati;
 c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito.
 2.  Tale  certificato  produce effetti per un periodo di tre anni a decorrere   dalla   data   di  rilascio.  Esso  viene  rilasciato  al beneficiario  effettivo  che ne faccia richiesta entro due mesi dalla presentazione della richiesta medesima.
 |  |  |  | Art. 10. Eliminazione delle doppie imposizioni
 1.  Allo  scopo  di  eliminare  la  doppia imposizione che potrebbe derivare   dall'applicazione   della   ritenuta  alla  fonte  di  cui all'articolo   11   della  direttiva  2003/48/CE,  se  gli  interessi percepiti  dal  beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, e' riconosciuto al  beneficiario  effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 2.  Se  l'importo  della  ritenuta  operata  di  cui  al comma 1 e' superiore  all'ammontare  del  credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo  165  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario  effettivo  puo'  chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza   o   dell'intera   ritenuta;   in  alternativa,  puo' utilizzare  la  modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 165 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
 «Art.  165  (Credito  d'imposta  per i redditi prodotti
 all'estero). 1.  Se alla formazione del reddito complessivo
 concorrono  redditi  prodotti  all'estero,  le  imposte ivi
 pagate  a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
 detrazione  dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza
 della  quota  d'imposta  corrispondente  al  rapporto tra i
 redditi  prodotti  all'estero  ed il reddito complessivo al
 netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse
 in diminuzione.
 2.  I  redditi si considerano prodotti all'estero sulla
 base  di  criteri  reciproci a quelli previsti dall'art. 23
 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
 3. Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e
 dall'art.  136, commi 3 e 6, se concorrono redditi prodotti
 in   piu'   Stati   esteri,   la   detrazione   si  applica
 separatamente per ciascuno Stato.
 4.  La  detrazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
 calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
 cui  appartiene  il reddito prodotto all'estero al quale si
 riferisce   l'imposta   di  cui  allo  stesso  comma  1,  a
 condizione  che  il  pagamento  a titolo definitivo avvenga
 prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
 a  titolo  definitivo  avvenga  successivamente  si applica
 quanto previsto dal comma 7.
 5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante
 stabile  organizzazione  o  da  societa' controllate di cui
 alla  sezione  III del capo II del Titolo II, la detrazione
 puo'   essere   calcolata   dall'imposta   del  periodo  di
 competenza  anche  se  il  pagamento  a  titolo  definitivo
 avviene   entro   il   termine   di   presentazione   della
 dichiarazione   relativa   al   primo   periodo   d'imposta
 successivo.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo
 precedente    e'    condizionato   all'indicazione,   nelle
 dichiarazioni  dei  redditi,  delle imposte estere detratte
 per  le  quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo
 definitivo.
 6.  Nel  caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese
 residenti,  nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi
 pagata  a  titolo  definitivo  su tale reddito eccedente la
 quota  d'imposta  italiana  relativa  al  medesimo  reddito
 estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
 della  eccedenza  della quota d'imposta italiana rispetto a
 quella  estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
 stesso   reddito   estero,   verificatasi   negli  esercizi
 precedenti  fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
 precedenti   non   si   sia   verificata   tale  eccedenza,
 l'eccedenza  dell'imposta  estera  puo'  essere riportata a
 nuovo   fino  all'ottavo  esercizio  successivo  ed  essere
 utilizzata  quale  credito  d'imposta  nel  caso  in cui si
 produca   l'eccedenza   della  quota  di  imposta  italiana
 rispetto  a  quella  estera relativa allo stesso reddito di
 cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
 cui  al  presente  comma  relative  al riporto in avanti ed
 all'indietro  del  credito  si  applicano  anche al redditi
 d'impresa   prodotti   all'estero  dalle  singole  societa'
 controllate  di cui alla sezione III del capo II del Titolo
 II  anche  se  residenti  nello  stesso Paese, salvo quanto
 previsto dall'art. 136, comma 6.
 7.  Se  l'imposta  dovuta  in  Italia  per  il  periodo
 d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
 l'imponibile  e'  stata  gia' liquidata, si procede a nuova
 liquidazione  tenendo  conto  anche  dell'eventuale maggior
 reddito  estero,  e  la  detrazione  si  opera dall'imposta
 dovuta  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
 dichiarazione  nella  quale  e' stata richiesta. Se e' gia'
 decorso  il  termine  per  l'accertamento, la detrazione e'
 limitata   alla  quota  dell'imposta  estera  proporzionale
 all'ammontare  del  reddito prodotto all'estero acquisito a
 tassazione in Italia.
 8.   La   detrazione  non  spetta  in  caso  di  omessa
 presentazione  della  dichiarazione o di omessa indicazione
 dei   redditi   prodotti   all'estero  nella  dichiarazione
 presentata.
 9.  Per le imposte pagate all'estero dalle societa' che
 hanno  esercitato  l'opzione di cui agli articoli 115 e 116
 la  detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi
 stabilita.
 10.  Nel  caso  in  cui  il reddito prodotto all'estero
 concorra   parzialmente   alla   formazione   del   reddito
 complessivo,  anche  l'imposta  estera va ridotta in misura
 corrispondente».
 -  L'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
 241   (Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
 contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
 dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni.) prevede:
 «Art.   17   (Oggetto). - 1.  I  contribuenti  eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
 addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
 versamento  diretto  ai  sensi dell'art. 3, del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
 le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
 ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
 competente  sezione  di tesoreria provinciale Stato; in tal
 caso non e' ammessa la compensazione;
 b)  all'imposta  sul  valore aggiunto dovuta ai sensi
 degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 d-bis);
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20;
 h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
 30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
 servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
 28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
 dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
 n. 85;
 h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
 con i Ministri competenti per settore;
 h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
 esercenti sale cinematografiche.
 2-bis.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Applicazione ai territori dipendenti o associati
 1.  Il  presente decreto legislativo si applica anche nei confronti dei  territori  dipendenti  o  associati  di  cui  all'allegato  B al presente   decreto  legislativo,  in  conformita'  alle  disposizioni contenute  negli  accordi  internazionali  stipulati  con  i suddetti territori   ed   a   condizione  che  gli  stessi  ne  applichino  le disposizioni.
 |  |  |  | Art. 12. Decorrenza
 1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti di interessi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 13. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 18 aprile 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato A (previsto dall'art. 2, comma 6, lettera a)
 
 ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI
 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 10 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato B (previsto dall'art. 11, comma 1)
 
 ELENCO DEI TERRITORI DIPENDENTI O ASSOCIATI
 
 1. Jersey 2. Guernsey 3. Isle of Man 4. Antille Olandesi 5. British Virgin Islands 6. Turks and Caicos 7. Cayman 8. Montserrat 9. Anguilla 10. Aruba
 |  |  |  |  |