Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 maggio 2005 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est - Qualita' INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, e' stata prorogata fino al 16 maggio 2005; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» a quanto richiesto dal gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 9 febbraio 2005; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, gia' prorogata con decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2005. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2005 Il direttore generale: Abate |
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