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| Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 maggio 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di controllo, denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione  geografica protetta «Zampone Modena». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre   2004  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord  Est  -  Qualita'  INEQ»,  con  decreto 9 gennaio 2001, e' stata prorogata fino al 16 maggio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione  geografica  protetta «Zampone Modena» a quanto richiesto dal  gruppo  tecnico  di  valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 9 febbraio 2005;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 9 gennaio 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Istituto  Nord  Est  Qualita'  - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Nazionale  n. 33/35, con decreto 9 gennaio   2001,   ad   effettuare  i  controlli  sulla  indicazione geografica  protetta  «Zampone  Modena» registrata con il regolamento della  Commissione  (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, gia' prorogata con  decreti  12 dicembre  2003,  22 aprile  2004,  7 luglio  2004  e 13 dicembre  2004,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 9 gennaio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
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