IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revocadelle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L142/1997); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C28 del 1° febbraio 2000); Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato 1 del trattato; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996; Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma; Vista la nota n. 1227569 del 4 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal consorzio «La Lodigiana S.c. a r.l.», per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nelle diverse filiere dell'agro-alimentare, nella regione Veneto (provincia di Rovigo) e nella regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna), in aree obiettivo 2; Considerato che il contratto prevede la realizzazione di un progetto pilota con l'introduzione di un modello agronomico e gestionale ispirato all'introduzione delle piu' moderne tecnologie e dotazioni strutturali in un'azienda agri-zootecnica, la diversificazione e ottimizzazione di colture, il conseguimento di elevati standard certificati di qualita' e salubrita' dei prodotti e l'integrazione verticale di filiera; Considerato che il modello proposto mira ad integrare in modo solido e strutturato l'attivita' agricola con quella di trasformazione e commercializzazione, al fine di acquisire quote crescenti di valore aggiunto e di potere contrattuale, garantendo in modo efficiente il controllo qualitativo lungo tutte le fasi della filiera; Considerato che la regione Veneto ha espresso parere favorevole sulla• localizzazione degli interventi, sulla coerenza e sulla effettiva rispondenza degli stessi con le linee generali e gli obiettivi della programmazione agricola in ambito regionale; Considerato che la regione Emilia-Romagna ha espresso parere di conformita' con gli indirizzi di programmazione regionale in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' la propria disponibilita' a concorrere alla realizzazione dell'inizativa finanziando iniziative legate al progetto per un importo di circa 500.000 euro, con modalita' da concordarsi con il Ministero delle attivita' produttive; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, con il consorzio «La Lodigiana S.c. a r.l.» il contratto di programma inteso alla realizzazione di un'azienda agri-zootecnica pilota specializzata e integrata verticalmente e che prevede l'applicazione di un nuovo modello agronomico, nella regione Veneto (provincia di Rovigo) e nella regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna), in aree obiettivo 2. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1. Gli investimenti ammessi per un totale di 24.987.600 euro, realizzati dalle aziende consorziate cosi' come indicato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto| di Stato n. 729/A/2000) |16.989.150 euro --------------------------------------------------------------------- investimenti in trasformazione e | commercializzazione dei prodotti agricoli compresi | nell'allegato I del trattato (capo II Aiuto di Stato | n. 729/A/2000) |7.482.000 euro --------------------------------------------------------------------- investimenti in ricerca e sviluppo (capo V Aiuto | di Stato n. 729/A/2000) |516.450 euro
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono indicate per ciascuna iniziativa nella misura dell'80% della misura massima ammissibile, pari a: investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nei limiti dell'intensita' massima ammissibile pari al 40% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole non svantaggiate; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nei limiti del massimale previsto del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree fuori dall'obiettivo 1; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (capo V Aiuto di Stato n. 729°/2000) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti. 1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 9.288.420 euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato in 8.788.420 euro. La restante somma di 500.000 euro sara' a carico della regione Emilia-Romagna. 1.4. Il finanziamento sara' erogato in tre quote annuali dell'importo di 3.096.140 euro ciascuna, prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3. 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a ottanta U.L.A. (Unita' lavorative annue). 1.8. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, e' approvato il finanziamento di 8.788.420 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003, indicato nelle premesse. 3. Prima della stipula del contratto di programma il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver verificato le condizioni di seguito indicate: la disponibilita' effettiva della quota di cofinanziamento regionale; la verifica della redditivita' delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola e della pesca. Roma, 20 dicembre 2004 Il Presidente delegato: Siniscalco Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 105 |