Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DIRETTIVA 13 maggio 2005
Denaturazione del gasolio per uso riscaldamento. Articolo 1, comma 9, decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

IL DIRETTORE
dell'area centrale

L'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, prevede, come principio di carattere generale, l'obbligo della denaturazione in vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante.
Opportunamente, quindi, l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, ha previsto nell'ultimo periodo, essendosi realizzata una differenza di aliquota tra i due gasoli, l'obbligo, entro il termine di novanta giorni, di denaturazione per il gasolio da riscaldamento, secondo la formula e le modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane.
Pertanto, a partire dal 23 maggio 2005, trovano applicazione le statuizioni di legge.
Al riguardo, per quanto attiene i prodotti denaturanti da utilizzare, considerate la decisione del 13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 28 luglio 2001, L 203, e la decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 dicembre 2003, L 336, non puo' che farsi riferimento al marcatore fiscale comune previsto dalle suddette decisioni per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 27100066, 27100067 e 27100068 impiegati negli usi diversi dalla carburazione. Com'e' noto trattasi del solvent yellow 124 che viene utilizzato previa diluizione con nafta solvente da petrolio, come gia' in uso nel settore dell'agricoltura e della motopesca.
Pertanto, considerando anche che il gasolio per riscaldamento e' gia' attualmente colorato con solvent red 161 ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, cosi' come modificato dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, non puo' che essere utilizzata, anche nella presente circostanza, la seguente formula per ogni 100 kg di prodotto:
a) 4 grammi di solvent red 161;
b) 0,95 grammi di solvent yellow 124;
c) 0,51 grammi di nafta solvente da petrolio.
Per quanto attiene, infine, alle modalita' per lo svolgimento delle operazioni di denaturazione, opportunamente si rinvia a quelle attualmente gia' in uso nel settore dei prodotti agevolati per l'agricoltura, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 4 del regolamento 14 dicembre 2001, n. 454.
I signori direttori regionali dirameranno la presente agli Uffici dipendenti, impartendo ogni ulteriore istruzione operativa.
Roma, 13 maggio 2005
Il direttore dell'area centrale: De Santis
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone