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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE DOGANE |  | DIRETTIVA 13 maggio 2005 |  | Denaturazione del gasolio per uso riscaldamento. Articolo 1, comma 9, decreto-legge   20 febbraio  2005,  n.  16,  convertito  dalla  legge 22 aprile 2005, n. 58. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE dell'area centrale
 
 L'art.  5,  comma  4,  del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito  con  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, prevede,  come  principio  di  carattere  generale,  l'obbligo  della denaturazione  in  vigenza  di  un'aliquota  di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante.
 Opportunamente,  quindi,  l'art.  1,  comma  9,  del  decreto-legge 20 febbraio  2005,  n.  16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,   ha  previsto  nell'ultimo  periodo,  essendosi  realizzata  una differenza  di aliquota tra i due gasoli, l'obbligo, entro il termine di  novanta giorni, di denaturazione per il gasolio da riscaldamento, secondo  la  formula  e  le  modalita'  stabilite  dall'Agenzia delle dogane.
 Pertanto,  a  partire  dal  23 maggio 2005, trovano applicazione le statuizioni di legge.
 Al   riguardo,   per  quanto  attiene  i  prodotti  denaturanti  da utilizzare,    considerate    la   decisione   del   13 luglio   2001 (2001/574/CE),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  del  28 luglio  2001,  L 203, e la decisione del 17 dicembre 2003  (2003/900/CE)  della  Commissione,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea del 23 dicembre 2003, L 336, non puo' che  farsi  riferimento  al  marcatore  fiscale comune previsto dalle suddette  decisioni  per  la  marcatura  di  tutti i gasoli di cui ai codici  NC  27100066, 27100067 e 27100068 impiegati negli usi diversi dalla  carburazione.  Com'e' noto trattasi del solvent yellow 124 che viene  utilizzato  previa  diluizione con nafta solvente da petrolio, come gia' in uso nel settore dell'agricoltura e della motopesca.
 Pertanto,  considerando  anche  che il gasolio per riscaldamento e' gia'  attualmente  colorato  con solvent red 161 ai sensi del decreto del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 15 aprile  1997,  cosi'  come  modificato  dall'art.  5, comma 4, del decreto-legge  30 settembre  2000,  n.  268,  convertito  dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, non puo' che essere utilizzata, anche nella presente  circostanza,  la  seguente  formula  per  ogni  100  kg  di prodotto:
 a) 4 grammi di solvent red 161;
 b) 0,95 grammi di solvent yellow 124;
 c) 0,51 grammi di nafta solvente da petrolio.
 Per quanto attiene, infine, alle modalita' per lo svolgimento delle operazioni  di  denaturazione,  opportunamente  si  rinvia  a  quelle attualmente  gia'  in  uso  nel  settore  dei  prodotti agevolati per l'agricoltura,  ai  sensi  del  comma  2  e  seguenti dell'art. 4 del regolamento 14 dicembre 2001, n. 454.
 I  signori  direttori regionali dirameranno la presente agli Uffici dipendenti, impartendo ogni ulteriore istruzione operativa.
 Roma, 13 maggio 2005
 Il direttore dell'area centrale: De Santis
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