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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 9 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Adami Antonio, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del  sig. Adami Antonio, nato il 31 luglio 1973 a Pisa  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre colegio de abogados  de  Madrid»  cui  e' iscritto dal 22 dicembre 2004, ai fini dell'iscrizione   all'albo  e  dell'esercizio  della  professione  di avvocato in Italia;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «Dottore  in giurisprudenza» presso l'Universita' di Pisa in data 5 luglio  1999  e  che  detto  titolo  e' stato altresi' omologato al titolo  accademico  spagnolo  di «Licenciado en derecho» con delibera del  «Ministerio  de  Educacion,  y  Ciencia» spagnolo del 27 ottobre 2004;
 Preso atto che il sig. Adami ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Pisa in data 12 novembre 2001;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Adami  Antonio,  nato  il 31 luglio 1973 a Pisa (Italia), cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di «Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un  esame  orale  sulle  materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 9 maggio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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