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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 9 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Ruax  Claudio  Raul,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme, di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6 cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato  dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza del sig. Ruax Claudio Raul nato il 28 gennaio 1967 a  Buenos  Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato «Colegio publico de abogados» della Capitale federale, cui e'  iscritto dal 18 luglio 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
 Considerato  inoltre  che  ha  conseguito  il  titolo accademico in «Abogacia»  presso  la  «Universidad de Moron» (Argentina) l'8 agosto 1994;
 Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Considerato  il  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Ruax Claudio Raul, nato il 28 gennaio 1967 a Buenos Aires (Argentina),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 9 maggio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b)  La  prova  scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  e'  scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c)  La  prova  orale  verte  nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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