Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 maggio 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Schulz Katrin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Schulz Katrin, nata a Deggendorf (Germania) il 14 febbraio 1977, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale «Staatlich anerkannte sozialpadagogin» conseguito presso l'Istituto superiore di Landshut l'8 agosto 2003, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» sezione A dell'albo; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio e del 22 marzo 2005; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che il percorso accademico seguito e' di quattro anni e la formazione professionale acquisita presenta delle lacune non colmabili con misure compensative, si rigetta la richiesta di iscrizione nella sezione A dell'albo; Ritenuto peraltro che la richiedente possa essere iscritta nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali», ma che non abbia comunque una formazione accademica e professionale completa, per cui appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato A; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Schulz Katrin, nata a Deggendorf (Germania) il 14 febbraio 1977, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione. |
| Art. 2. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto; |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia: principi e fondamenti dei servizi sociali. Roma, 9 maggio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
Prova attitudinale: la candidata dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova si compone di un esame scritto e uno orale. a) L'esame scritto: concerne la materia individuata nel precedente art. 3. b) L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfrondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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