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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 9 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Schulz  Katrin,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di assistente sociale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Schulz  Katrin,  nata a Deggendorf (Germania)   il  14 febbraio  1977,  cittadina  tedesca,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo    professionale    «Staatlich   anerkannte   sozialpadagogin» conseguito  presso  l'Istituto superiore di Landshut l'8 agosto 2003, ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di «assistente sociale» sezione A dell'albo;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio e del 22 marzo 2005;
 Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Considerato che il percorso accademico seguito e' di quattro anni e la  formazione  professionale  acquisita  presenta  delle  lacune non colmabili  con  misure  compensative,  si  rigetta  la  richiesta  di iscrizione nella sezione A dell'albo;
 Ritenuto  peraltro  che  la richiedente possa essere iscritta nella sezione  B  dell'albo  degli  «assistenti  sociali», ma che non abbia comunque  una formazione accademica e professionale completa, per cui appare necessario applicare misure compensative;
 Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma  1  lettere  a)  e b) del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato A;
 Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla   sig.ra  Schulz  Katrin,  nata  a  Deggendorf  (Germania)  il 14 febbraio  1977,  cittadina  tedesca,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  e'  subordinato, a scelta della richiedente, al superamento  di  una  prova  attitudinale  oppure al compimento di un tirocinio  di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o privata, nella quale l'assistente sociale  supervisore  svolga  compiti  di  direzione, coordinamento e gestione  del  personale  sociale  e  delle  attivita'  del  servizio sociale.  Le  modalita'  di  svolgimento  dell'una  e dell'altro sono indicate   nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  al presente decreto;
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto di scelta della richiedente, vertera'  sulla  seguente  materia: principi e fondamenti dei servizi sociali.
 Roma, 9 maggio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 Prova  attitudinale:  la candidata dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  Detta  prova si compone di un esame scritto e uno orale.
 a) L'esame   scritto:   concerne  la  materia  individuata  nel precedente art. 3.
 b) L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni vertenti  sulla  materia  indicata  nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo  esame  il  candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto   di  scelta  della richiedente,  e' diretto ad ampliare e approfrondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
 Il  Consiglio  nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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