IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie; Visto l'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto datato 2 aprile 2001 del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica emanato di concerto con il Ministro della Sanita', concernente le classi di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che la Commissione, per la prova finale universitaria abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale; Attesa la necessita' di individuare criteri oggettivi ai quali far riferimento al fine di procedere al prescritto accertamento; Visto l'art. 6, comma 2 del decreto del Ministro della salute del 31 maggio 2004, che, in tema di riconoscimento delle societa' scientifiche, per le categorie prive di ordine o collegio fornisce indicazioni ai fini dell'accertamento della rappresentativita' dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale; Atteso che i requisiti fissati dal medesimo decreto ministeriale 31 maggio 2004, all'art. 1, comma 2, possono essere utilmente impiegati anche ai fini dell'accertamento di cui al sopra citato decreto ministeriale 2 aprile 2001; Tenuto conto del parere reso dall'Ufficio legislativo in data 21 dicembre 2004 il quale nel condividere i criteri e modalita' di rilevazione proposti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, con nota del 7 dicembre 2004, ai fini dell'accertamento della rappresentativita' delle associazioni professionali dell'area sanitaria, suggerisce di far altresi' ricorso al criterio di cui alla lettera c), comma 3, dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 maggio 2004, che prevede il possesso dell'atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico contenenti, tra gli altri requisiti, la previsione di assenza di finalita' di lucro, la previsione di non esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attivita' di formazione continua, la previsione dell'espressa esclusione di finalita' sindacali, l'espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali; Vista la nota datata 16 dicembre 2004, n. prot. DGRUPS 43234, con la quale la Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie ha attivato una ricognizione ai fini dell'accertamento della rappresentativita' delle associazioni professionali dell'area sanitaria; Attese le risultanze della predetta rilevazione; Decreta:
1. Avuto riguardo ai criteri indicati in premessa ed ai dati risultati dalla rilevazione effettuata, in tutti i procedimenti in cui e' previsto il coinvolgimento delle associazioni nazionali dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, verranno considerate maggiormente rappresentative a livello nazionale, le seguenti:
----> vedere elenco a pag. 36 a pag. 37 <---- 2. L'elenco di cui al precedente art. 1, e' soggetto a una verifica annuale e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 2005 Il Ministro: Sirchia |