IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78»; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti; Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria; Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e' stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita'; Visto il verbale n. 10 del 15 giugno 2004 con il quale il Senato accademico integrato ha approvato la modifica degli articoli 2.3, 2.7, 5.3, 6.4, 6.5 e 3.6 dello statuto di autonomia di questo Ateneo; Vista la nota del 23 aprile 2005, prot. 1100 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha approvato le proposte di modifica degli articoli sopra indicati; Decreta:
Gli articoli 2.3, 2.7, 5.3, 6.4, 6.5 e 3.6 dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati: «Art. 2.3 (Il Senato Accademico). - 1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Universita', fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Universita' per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'. Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato: a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.5, lo statuto; b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Universita', eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie; c) coordina le attivita' delle facolta' e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del centro residenziale; d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere; e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attivita' didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attivita'; f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo; g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero; h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e gli altri regolamenti interni dell'Universita'; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' predisposto dal direttore amministrativo; i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1; l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Universita'; m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca; n) valuta, sentita la commissione didattica di Ateneo di cui all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti; o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore; p) designa i membri del nucleo di valutazione di Ateneo; q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale; r) propone l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione; s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita'. Per gli argomenti di cui alle voci e), f), h), i), l), m), il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate. 2. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione. Il rettore da' esecuzione alle delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile. Entro il mese di luglio di ciascun anno il senato accademico approva le linee generali del piano di attivita' annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'Ateneo. 3. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi di facolta'; c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore, dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo; d) da due rappresentanti degli studenti eletti direttamente da questa categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli studenti in seno al consiglio di amministrazione; e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo. Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale: il pro-rettore; il direttore amministrativo o suo delegato; il presidente del centro residenziale o suo delegato; Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.». «Art. 2.7 (Il Consiglio degli studenti). - Il consiglio degli studenti e' l'organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Universita'. Spetta al consiglio degli studenti: a) avanzare proposte alle facolta' ed al senato accademico in merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualita'; b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione del tutorato; c) formulare proposte al rettore per la redazione del bilancio di previsione dell'Universita'; d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle attivita' del tempo libero nell'ambito del centro residenziale; e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari; f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti generali e particolari dell'Universita'. L'Universita' fornisce i supporti logistici di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite da un apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti. Gli organismi, cui i pareri e le proposte del Consiglio degli studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro determinazioni in merito eventualmente difformi. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni ed e' composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei consigli di facolta' e nel consiglio di amministrazione dell'Universita', nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione del centro residenziale.». «Art. 5.3 (Regolamenti). - 1. Il regolamento generale d'Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione complessiva dell'Universita', alle modalita' di elezione degli organi e precisa le modalita' di attuazione dei principi generali stabiliti dal presente statuto. Il regolamento generale d'Ateneo e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Il regolamento generale d'Ateneo e' emanato dal rettore. 2. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed e' emanato con decreto del rettore. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati secondo le procedure previste dal regolamento didattico di Ateneo e sono emanati con decreto del rettore. I regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono approvati dal senato accademico su proposta dei consigli delle scuole. 4. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi. Il regolamento e' approvato dal senato accademico, sentiti il comitato di coordinamento e programmazione e il consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza, ed e' emanato dal rettore. 5. I regolamenti delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei dipartimenti, deliberati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli, sono approvati dal senato accademico, il quale, per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione. 6. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico, puo', per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti. Quando tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.». «Art. 6.4 (Il consiglio di amministrazione del centro residenziale). - Il consiglio di amministrazione del centro residenziale e' composto dal presidente, da due professori di ruolo, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali, da due rappresentanti degli studenti, dal direttore amministrativo del centro residenziale e da un rappresentante designato dalla regione Calabria. Tutte le rappresentanze vengono elette per un biennio dalle rispettive categorie in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Con voto consultivo e senza influire sul numero legale fanno altresi' parte del consiglio di amministrazione, i direttori dei centri che svolgono attivita' di supporto a quelle del centro residenziale, elencati nella tabella C. Il consiglio di amministrazione approva il programma annuale di attivita' del centro residenziale predisposto dal presidente. Tale programma viene, quindi, presentato al consiglio di amministrazione dell'Universita' che in base ad esso assegna i fondi di cui all'art. 6.1. Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo del centro residenziale e predispone il bando annuale per i servizi del centro. Inoltre il consiglio di amministrazione del centro: approva il regolamento di utilizzo del centro residenziale; predispone la pianta organica del centro residenziale; approva il bilancio consuntivo; approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le relative graduatorie; delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previo parere obbligatorio del comitato di garanzia; delibera sulle questioni ad esso poste dal presidente, dal direttore amministrativo e dal comitato di garanzia. Per lo svolgimento dei propri compiti il consiglio di amministrazione del centro residenziale puo' avvalersi di apposite commissioni nominate dal presidente.». Art. 6.5 (Il Comitato di garanzia). - Il comitato di garanzia e' nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto: a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel centro residenziale; b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri membri; c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Universita'; d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria. Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha durata biennale. La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera b) del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio. Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o almeno due degli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata. Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del centro residenziale, a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanita' e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonche' sul servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalita' previste dal regolamento dello stesso; b) accerta che le strutture del centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari; c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo averli istruiti; d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del centro residenziale sulla congruita' delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto a versare al centro stesso; e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale alle strutture dell'Universita' che abbiano ricevuto finanziamenti a cio' destinati.». «Art. 3.6 (I Consigli dei corsi di studio). - 1. Le facolta' in cui sono attivati i corsi di laurea e di laurea specialistica possono costituire i consigli di tali corsi. 2. I Consigli di corso di laurea e di laurea specialistica: a) formulano per il consiglio di facolta' proposte e pareri in merito: alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio; alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili; alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore; alla richiesta di nuovi posti; alle nomine di professori a contratto; b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformita' con quanto previsto in merito dal regolamento didattico di Ateneo; c) organizzano e coordinano le attivita' didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio; d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi; e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le relative modifiche; f) formulano richieste di professori a contratto; g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici; h) predispongono il manifesto degli studi; i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti; l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalita' di insegnamento; m) approvano la relazione annuale sull'attivita' didattica del corso di studio; n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati; o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attivita' didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale. 3. Il consiglio dei corsi di studio e' costituito: a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta'; b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro attivita' didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta'; c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati; d) dai rappresentanti degli studenti; e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i Consigli dei corsi di studio la consistenza e le modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti di intervento dei docenti di cui alla lettera c). 4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di seconda fascia. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni. Il presidente e' nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni accademici e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive. 5. Il presidente del consiglio di corso di studio: a) sovrintende e coordina le attivita' del corso; b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso; Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facolta'. Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica. Il presidente vicario dei corsi di laurea o di laurea specialistica e' nominato dal rettore con apposito decreto. 6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di corso di laurea e di laurea specialistica durano in carica due anni accademici. Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici. 7. Per i corsi di laurea e di laurea specialistica connessi dal riconoscimento integrale dei crediti e aventi la stessa denominazione e' possibile costituire, previa delibera del consiglio di facolta', un unico consiglio di corso di studio. Per i corsi di laurea e di laurea specialistica connessi dal riconoscimento integrale dei crediti o afferenti alla stessa classe ma aventi diversa denominazione, e' possibile costituire, previa delibera del consiglio di facolta', un unico consiglio di corso di studio. Ove previsto dal regolamento di facolta', il consiglio unificato dei corsi di studio puo' tenere riunioni in composizione separata per questioni specifiche attinenti soltanto ai corsi di laurea o ai corsi di laurea specialistica. 8. Previa delibera del consiglio di facolta', su proposta motivata dei consigli dei singoli corsi di studio interessati, e' possibile costituire uno o piu' consigli di coordinamento dei corsi di studio che comprendono piu' corsi di studio attivati presso la facolta'. Al consiglio di coordinamento degli studi competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio che sostituiscono. I regolamenti di facolta' determinano le modalita' per l'eventuale istituzione e l'articolazione dei consigli di coordinamento dei corsi di studio. 9. Le competenze, la composizione, le modalita' di elezione del presidente e di designazione del presidente vicario per i consigli unificati e i consigli di coordinamento dei corsi di studio sono indicate nei precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 10. Il consiglio di corso interfacolta' e' costituito: a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso in accordo alla programmazione didattica annuale delle facolta'; b) dai ricercatori che nel corso interfacolta' svolgono la loro attivita' didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facolta'; c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati; d) dai rappresentanti degli studenti; e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le modalita' di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e), nonche' i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera c). 11. Al consiglio di corso di studio interfacolta' competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i referenti di cui alla lettera a) del citato comma siano i presidi delle facolta' concorrenti alla costituzione del corso. Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di studio interfacolta' redige il regolamento didattico del corso e lo sottopone all'approvazione delle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo. Il regolamento, con il parere favorevole delle facolta', e' sottoposto all'approvazione del senato accademico ed e' promulgato dal rettore con apposito decreto. 12. I consigli di corso di studio interfacolta' eleggono il presidente, di norma tra i componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore di ruolo di seconda fascia. Le votazioni avvengono secondo le medesime modalita' dell'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo. Il presidente e' nominato dal rettore, resta in carica due anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive. Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento. Il presidente vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto. Il Presidente del corso di studio interfacolta': a) sovrintende e coordina le attivita' del corso; b) da' esecuzione alle delibere del consiglio del corso; Il Presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al corso o destinato allo scopo dalle facolta' che concorrono alla costituzione del corso medesimo. 13. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacolta' tutte le funzioni del consiglio di corso sono esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito: a) dai presidi di ciascuna delle facolta' che concorrono alla costituzione del corso di studio, o da loro delegati; b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle facolta' suddette, designati dai rispettivi consigli di facolta'. Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso. 14. Il consiglio di corso di studio interfacolta' puo' istituire una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le prerogative del consiglio stesso. La composizione, il funzionamento e la durata in carica della giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio interfacolta'.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo. Arcavacata di Rende, 2 maggio 2005 Il rettore: Latorre |