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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 28 aprile 2005 |  | Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la progettazione,  la  costruzione  e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle  tariffe,  delle  modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi al personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
 Vista  la  legge  13 luglio  1966,  n. 615, recante: «Provvedimenti contro  l'inquinamento  atmosferico,  limitatamente  al settore degli impianti termici»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.  1391,  di  approvazione del regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.   37,   recante   l'approvazione  del  regolamento  concernente  i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
 Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982, n. 577, modificato  dall'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
 Rilevata  la  necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio  per  gli  impianti  termici  alimentati  da combustibili liquidi;
 Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
 Decreta:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione  incendi  riguardanti  la progettazione, la costruzione e l'esercizio  dei  sottoelencati  impianti  termici di portata termica complessiva  maggiore  di  35  kW  (convenzionalmente  tale valore e' assunto  corrispondente  al  valore  di  30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:
 a) climatizzazione di edifici e ambienti;
 b) produzione  centralizzata  di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
 c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
 d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
 e) cucine e lavaggio stoviglie.
 2.  Sono  esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati specificatamente   per   essere  inseriti  in  cicli  di  lavorazione industriale e gli inceneritori.
 3.  Non  sono  oggetto  del  presente  decreto  le  attrezzature  a pressione   e  gli  insiemi  disciplinati  dal  decreto  legislativo, 25 febbraio  2000,  n.  93 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.
 4.  Piu'  apparecchi  termici  installati  nello stesso locale o in locali  direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di  un  unico  impianto,  di  portata  termica  pari alla somma delle portate  termiche  dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unita'  immobiliare  adibita  ad  uso  abitativo, ai fini del calcolo della  portata  termica  complessiva,  non  concorrono gli apparecchi domestici  di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi  di  cottura  alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali,  gli  scaldacqua  unifamiliari,  gli  scaldabagno  e  le lavabiancheria.
 5.  Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni per gli impianti esistenti
 1.  Agli  impianti  esistenti  alla  data  di entrata in vigore del presente   decreto   e   di   portata  termica  superiore  a  116  kW (convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore di 100.000  kcal/h  indicato  nelle  precedenti  disposizioni),  purche' approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non e' richiesto alcun  adeguamento,  anche  nel  caso  di aumento di portata termica, purche'  non superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata e  purche' realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della   portata  termica  realizzati  negli  impianti  di  cui  sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
 2.  Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui  alla  legge  7 dicembre  1984, n. 818 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 338 del 10 dicembre 1984), sono  adeguati alle presenti disposizioni entro tre anni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  con l'esclusione dei requisiti di ubicazione,  di  accesso  e  di aerazione dei locali per i quali puo' essere applicata la previgente normativa.
 3.  Agli  impianti  esistenti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purche' realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto alcun  adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.
 |  |  |  | Art. 3. Obiettivi
 1.  Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo scopo di raggiungere   i   primari   obiettivi   di  sicurezza  relativi  alla salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:
 evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
 evitare,  nel  caso  di  fuoriuscita accidentale di combustibile, spandimenti in locali diversi da quello di installazione;
 limitare, in caso di incendio, danni alle persone;
 limitare,  in  caso  di incendio, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
 consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni tecniche
 1.   Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  riportati  al precedente  art.  3,  e'  approvata  la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
 1.  Ai  fini  della  salvaguardia  della sicurezza antincendio, gli apparecchi  e  i  relativi  dispositivi  di  sicurezza, regolazione e controllo,  sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.
 |  |  |  | Art. 6. Commercializzazione CE
 1.  I  prodotti  provenienti  da uno degli Stati membri dell'Unione europea   o  dalla  Turchia,  ovvero  da  uno  degli  Stati  aderenti all'Associazione   europea   di   libero  scambio  (EFTA),  firmatari dell'accordo  SEE,  legalmente  riconosciuti  sulla  base  di norme o regole  tecniche  applicate in tali Stati che permettono di garantire un  livello  di  protezione,  ai  fini  della  sicurezza antincendio, equivalente  a  quello  perseguito  dalla  presente regolamentazione, possono  essere  impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finali
 1.  Sono  abrogate  tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi  impartite in materia dal Ministero dell'interno, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 per gli impianti esistenti.
 Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 28 aprile 2005
 Il Ministro: Pisanu
 |  |  |  | Allegato 
 REGOLA  TECNICA  DI  PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA  PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE   E   L'ESERCIZIO   DI  IMPIANTI  TERMICI  ALIMENTATI  DA
 COMBUSTIBILI LIQUIDI
 TITOLO I
 Generalita'
 
 1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
 1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni  e  le  tolleranze  dimensionali approvati con il decreto ministeriale   30 novembre   1983  (Gazzetta  Ufficiale  n.  339  del 12 dicembre 1983). Inoltre, si definisce:
 a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore e relativo/i bruciatore/i;
 b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere, a  conveniente  altezza  dal  suolo,  i  prodotti  della combustione, realizzato   con   materiali  incombustibili,  impermeabili  ai  gas, resistenti  ai  fumi  ed al calore e tali, in ogni caso, da garantire che  la temperatura della superficie esterna non costituisca elemento di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversate;
 c) canale  da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi dall'apparecchio ed il camino, rispondente ai medesimi requisiti costruttivi previsti per il camino;
 d) capacita'  di  un  serbatoio:  volume geometrico interno del serbatoio;
 e) condotte  aerotermiche:  condotte  per  il trasporto di aria trattata  e/o  per  la  ripresa  dell'aria dagli ambienti serviti e/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;
 f) condotte  di  adduzione del combustibile liquido: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del combustibile liquido;
 g) combustibile  liquido:  combustibile  derivato  dal petrolio (olio combustibile o gasolio) o di origine vegetale;
 h) generatore  di  aria  calda  a  scambio diretto: apparecchio destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore,  senza  fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria e' mantenuto da uno o piu' ventilatori;
 i) impianto  termico:  complesso  comprendente:  le condotte di adduzione  del  combustibile  liquido, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla produzione di calore;
 j) locale  esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza  all'edificio  servito,  purche' strutturalmente separato e privo di pareti comuni;
 k) locale  fuori  terra:  locale il cui piano di calpestio e' a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
 l) locale  interrato:  locale in cui l'intradosso del solaio di copertura  e'  a  quota  inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;
 m) locale  seminterrato:  locale  che  non  e' definibile fuori terra ne' interrato;
 n) modulo   a   tubo   radiante:   apparecchio   destinato   al riscaldamento   di   ambienti   mediante  emanazione  di  calore  per irraggiamento,  costituito da una unita' monoblocco composta dal tubo o  dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore e relative staffe di   supporto,   dall'eventuale   scambiatore,  dal  bruciatore,  dal ventilatore,   dai   dispositivi   di   sicurezza,  dal  pannello  di programmazione  e  controllo,  dal  programmatore  e  dagli accessori relativi;
 o) nastro  radiante:  apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti  mediante  emanazione di calore per irraggiamento costituito da  una  unita'  termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione  del  calore stesso. L'unita' termica e' composta da un bruciatore,   da   un   ventilatore-aspiratore,   da  una  camera  di combustione,  da  una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi,  dai  dispositivi  di  controllo  e  sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale. Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima  deve  essere  minore di 300 °C, devono essere realizzate con materiale  resistente  alle  alte  temperature e isolate termicamente nella  parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente  in  depressione;  tali  condotte sono parte integrante dell'apparecchio;
 p) piano  di riferimento: piano della strada pubblica o privata o  dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
 q) portata  termica:  quantita'  di  energia  termica assorbita nell'unita'  di  tempo  dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kiloWatt (kW);
 r) serbatoio:    recipiente    idoneo   al   contenimento   del combustibile liquido;
 s) serranda   tagliafuoco:   dispositivo   di   otturazione  ad azionamento  automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle  condotte  aerotermiche  ed  a  garantire la compartimentazione antincendio per un tempo prestabilito. 1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi.
 1. Gli apparecchi possono essere installati:
 all'aperto;
 in locali esterni;
 in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito;
 in serre.
 2.  Gli  apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni. 1.2.1 Disposizioni comuni.
 1.  Nel  caso  in  cui  l'asse  del bruciatore e' ubicato a quota maggiore  della generatrice superiore del serbatoio non e' necessario prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.
 
 TITOLO II
 Installazione all'aperto
 
 2.1 Disposizioni comuni.
 1.  Gli  apparecchi  installati  all'aperto,  in  luogo avente le caratteristiche  di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale tipo  di  installazione  oppure  adeguatamente  protetti dagli agenti atmosferici, secondo quanto stabilito dal costruttore.
 2.   E'   ammessa   l'installazione   in  adiacenza  alle  pareti dell'edificio  servito  alle  seguenti  condizioni:  la  parete  deve possedere  caratteristiche  di  resistenza  al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale incombustibile.
 3.  Qualora  la  parete  non  soddisfi  in  tutto o in parte tali requisiti:
 gli  apparecchi  devono distare almeno 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure,
 deve essere interposta una struttura avente caratteristiche non inferiori  a  REI  120  di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
 4.  Qualora  la  generatrice  superiore  del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore, deve essere previsto un  idoneo bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e   realizzato  in  modo  tale  da  evitare  l'accumulo  delle  acque meteoriche. 2.2 Disposizioni particolari. 2.2.1   Limitazioni   per  i  generatori  di  aria  calda  installati all'aperto.
 1.  Nel  caso  il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo  o  di  locali  soggetti  ad  affollamento superiore a 0,4 persone/m2,  deve  essere  installata  sulla condotta dell'aria calda all'esterno   dei   locali   serviti,  una  serranda  tagliafuoco  di caratteristiche  non  inferiori  a  REI  30  asservita  a dispositivo termico  tarato  a  80  °C  o  a  impianto  automatico di rivelazione incendio.  Inoltre,  nel  caso in cui le lavorazioni o i materiali in deposito  negli  ambienti  da  riscaldare comportino la formazione di gas,  vapori  o  polveri  suscettibili  di  dar  luogo ad incendi e/o esplosioni,  non  e'  permesso  il  ricircolo  dell'aria. Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3. 2.2.2 Tubi e nastri radianti installati all'aperto.
 1.  E'  ammessa  l'installazione  di  tubi  e nastri con la parte radiante posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di  fuori di questi, purche' la parete attraversata sia realizzata in materiale  incombustibile  per almeno 1 m dall'elemento radiante. Per la  parte  installata all'interno si applica quanto disposto al punto 4.6  per  i  moduli  a  tubi  radianti  e  al  punto 4.7 per i nastri radianti.
 
 TITOLO III
 
 Installazione in locali esterni
 
 1.  I  locali  devono  essere  ad  uso  esclusivo e realizzati in materiali  incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2  e  di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
 
 TITOLO IV
 
 Installazione  in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito
 
 4.1 Disposizioni comuni. 4.1.1 Ubicazione.
 1. Gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale  del  fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non inferiore  al  15%  del  perimetro,  confinante con spazio scoperto o strada  pubblica  o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con  intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore  a  quella richiesta per l'aerazione, larga almeno 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. 4.1.2 Aperture di aerazione.
 1.  I  locali  devono  essere  dotati  di  una  o  piu'  aperture permanenti  di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1;  e'  consentita  la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga  ridotta  la  superficie  netta  di  aerazione.  Ai  fini della realizzazione   delle   aperture   di   aerazione,  la  copertura  e' considerata  parete  esterna qualora confinante con spazio scoperto e di  superficie  non  inferiore  al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2, e al 20% negli altri casi.
 2.  Fatto  salvo quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione della   legge   13 luglio   1966,   n.   615,  contro  l'inquinamento atmosferico,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1970,  n.  1391  (S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 59 dell'8 marzo  1971),  le  superfici  libere minime, in funzione della portata  termica complessiva, non devono essere inferiori a quanto di seguito  riportato  («Q»  esprime la portata termica, in kW, e «S» la superficie, in cm2):
 a) locali fuori terra: S >= Q x 6;
 b) locali  seminterrati  ed  interrati,  fino  a quota -5 m dal piano di riferimento: S >= Q x 9;
 c) locali  interrati,  a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento: S >= Q x 12 con un minimo di 3.000 cm2.
 In  ogni  caso  ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.
 3. Alle serre si applica quanto previsto al successivo Titolo V. 4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
 1.  Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonche' le distanze fra gli  apparecchi  installati  nello  stesso  locale, devono permettere l'accessibilita'  agli  organi  di regolazione, sicurezza e controllo nonche'  la  manutenzione  ordinaria  secondo  quanto  prescritto dal costruttore dell'apparecchio. 4.2  Locali  di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici  ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore.
 1.  I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici. 4.2.1 Caratteristiche costruttive.
 1.  I  locali  posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio.
 2. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al  fuoco  non  inferiori  a  R  120,  quelle di separazione da altri ambienti  non  inferiori a REI 120. Nel caso di apparecchi di portata termica   complessiva   inferiore  a  116  kW  e'  ammesso  che  tali caratteristiche  siano  ridotte  a R 60 e REI 60. Le strutture devono essere realizzate con materiali incombustili.
 3.  Ferme  restando  le  limitazioni  di cui al punto 4.1.3 ed al successivo  punto  4.2.3,  l'altezza del locale di installazione deve rispettare  le  seguenti  misure  minime,  in  funzione della portata termica complessiva:
 non superiore a 116 kW: 2,00 m;
 superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
 superiore a 350 kW: 2,50 m.
 4.  Qualora  la  generatrice  superiore  del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore, la soglia del locale deve  essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al pavimento. Inoltre il  pavimento  ed una fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti perimetrali,   devono   essere   resi  impermeabili  al  combustibile utilizzato in modo che si possa determinare un bacino di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale di combustibile. 4.2.2 Aperture di aerazione.
 1.  La superficie di aerazione, calcolata e realizzata secondo le modalita'  riportate  al  punto  4.1.2,  non deve essere in ogni caso inferiore a 2.500 cm2 . 4.2.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
 1. Lungo il perimetro dell'apparecchio e' consentito il passaggio dei  canali  da  fumo  e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua,  del  combustibile,  del  vapore  e  dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio.
 2.  E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione.
 3.  E'  consentito  che  piu'  apparecchi termici a pavimento o a parete,  previsti  per  il  particolare  tipo di installazione, siano posti  tra  loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   siano  facilmente raggiungibili. 4.2.4 Accesso.
 1. L'accesso puo' avvenire dall'esterno da:
 spazio scoperto;
 strada pubblica o privata scoperta;
 porticati;
 intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
 2.  L'accesso  dall'interno puo' avvenire solo tramite disimpegno avente le seguenti caratteristiche:
 a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
 resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;
 b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
 superficie in pianta netta minima di 2 m2;
 resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;
 aerazione  a  mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada  pubblica  o  privata scoperta o su intercapedine. Nel caso in cui  l'aerazione  non  sia  realizzabile  come  sopra  specificato e' consentito  l'utilizzo  di un condotto in materiale incombustibile di sezione  non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di sopra della copertura dell'edificio.
 3.   Nel  caso  di  locali  ubicati  all'interno  del  volume  di fabbricati  destinati,  anche  parzialmente  a  pubblico  spettacolo, caserme, attivita' comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92  e  94  (per  edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m) dell'allegato  al  decreto  ministeriale  16 febbraio  1982 (Gazzetta Ufficiale  n.  98  del  9 aprile  1982)  o  soggetti  ad affollamento superiore  a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno   o   da  intercapedine  antincendio  di  larghezza  non inferiore a 0,9 m. 4.2.4.1 Porte.
 1. Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
 avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;
 essere munite di dispositivo di autochiusura. Inoltre:
 a) per impianti con portata termica complessiva non superiore a 116 kW:
 possedere   caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  non inferiori a REI 30;
 b) per  impianti  con portata termica complessiva superiore a 116 kW:
 essere apribili verso l'esterno;
 possedere   caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  non inferiori a REI 60.
 2.  Alle  porte  di  accesso  diretto  da spazio scoperto, strada pubblica  o  privata  scoperta, o da intercapedine antincendio non e' richiesto  il  requisito  della  resistenza  al  fuoco, purche' siano realizzate in materiale incombustibile. 4.3  Locali  per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione.
 1.  Gli  apparecchi  devono  essere  installati in locali ad essi esclusivamente   destinati  o  nei  locali  in  cui  si  svolgono  le lavorazioni. 4.3.1 Caratteristiche costruttive.
 1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al  fuoco  non  inferiori  a  R  60,  quelle  di separazione da altri ambienti  non  inferiori  a  REI 60. Per portate termiche complessive fino a 116 kW, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 30. 4.3.2. Accesso e comunicazioni.
 1. L'accesso puo' avvenire:
 direttamente  dall'esterno,  tramite  porta  larga almeno 0,8 m realizzata in materiale incombustibile;
 da  locali  attigui,  purche'  pertinenti  l'attivita'  stessa, tramite  porte  larghe  almeno  0,8  m,  di  resistenza  al fuoco non inferiore  a  REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo   normalmente   aperto   purche'  asservito  ad  un  sistema  di rivelazione incendi. 4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie.
 1.  I  locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi. 4.4.1 Caratteristiche costruttive.
 1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al  fuoco  non  inferiori  a  R  120,  quelle di separazione da altri ambienti  non  inferiori  a  REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60. 4.4.2. Accesso e comunicazioni.
 1. L'accesso puo' avvenire:
 direttamente  dall'esterno,  tramite  porta  larga almeno 0,8 m realizzata in materiale incombustibile;
 dal  locale  consumazione  pasti,  tramite  porte larghe almeno 0,8 m,  di  resistenza  al  fuoco  non inferiore a REI 60 per portate termiche  superiori  a  116  kW  e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purche' asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
 2.  E'  consentita  la comunicazione con altri locali, pertinenti l'attivita'  servita  dall'impianto,  tramite  disimpegno  anche  non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con i   quali  la  comunicazione  puo'  avvenire  esclusivamente  tramite disimpegno  avente  le caratteristiche indicate al punto 4.2.4, comma 2, lettera b), indipendentemente dalla portata termica. 4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti.
 1.  L'installazione di apparecchi di cottura e' consentita, negli stessi   locali   di  consumazione  pasti,  alle  seguenti  ulteriori condizioni:
 a) gli  apparecchi  utilizzati  devono  essere  corredati di un efficace  sistema  di  evacuazione  dei  fumi e dei vapori di cottura (p.e.: cappa aspirante);
 b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale   incombustibile  e  dotati  di  filtri  per  grassi  e  di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
 c) le   comunicazioni   dei   locali   con   altri,  pertinenti l'attivita'   servita,   deve  avvenire  tramite  porte  REI  30  con dispositivo di autochiusura;
 d) il  locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento previsto,  deve  essere  servito  da  vie di esodo ed uscite, tali da consentire  una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza. 4.5  Locali  di  installazione  di generatori di aria calda a scambio diretto. 4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori.
 1.  I  locali  e  le  installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti  al punto 4.2. E' tuttavia ammesso che i locali comunichino con  gli  ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
 nel  caso  in  cui  le  lavorazioni  o  le  concentrazioni  dei materiali  in  deposito  negli  ambienti  da riscaldare comportino la formazione  di  gas,  vapori  o  polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni, non e' permesso il ricircolo dell'aria;
 l'impianto  deve  essere  munito  di dispositivo automatico che consenta,   in   caso   di  intervento  della  serranda  tagliafuoco, l'espulsione      all'esterno     dell'aria     calda     proveniente dall'apparecchio;
 l'intervento   della   serranda  tagliafuoco  deve  determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore. 4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attivita'.
 1.  E'  vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo,   locali   soggetti   ad  affollamento  superiore  a  0,4 persone/m2,  locali  in  cui  le  lavorazioni o le concentrazioni dei materiali  in  deposito  negli  ambienti  da riscaldare comportino la formazione  di  gas,  vapori  o  polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni. 4.5.2.1 Caratteristiche dei locali.
 1.  Le  pareti  alle  quali  sono  addossati,  eventualmente, gli apparecchi  devono  possedere caratteristiche almeno REI 30 ed essere realizzate in materiale incombustibile.
 2.   Qualora  non  siano  soddisfatti  i  suddetti  requisiti  di comportamento   al   fuoco,  devono  essere  rispettate  le  seguenti distanze:
 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
 3.  Se  tali  distanze non sono rispettate deve essere interposta una  struttura di schermo, avente caratteristiche non inferiori a REI 120  e  dimensioni  superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio. 4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi.
 1.  La  distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda,  del  canale  da  fumo  e  del  camino  da eventuali materiali combustibili   in   deposito   deve   essere   tale  da  impedire  il raggiungimento,  sulla  superficie di detti materiali, di temperature pericolose  per  lo  sviluppo  di  incendi e/o alterazioni o reazioni chimiche  e,  in ogni caso, non inferiore a 4 m. Tale limitazione non si  applica agli apparecchi posti ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per i quali sono sufficienti distanze minime pari a 1,5 m.
 2.  Gli  apparecchi  installati  a  pavimento  od  ad una altezza inferiore a 2,5 m, devono essere protetti da una recinzione metallica fissa  di  altezza  non  inferiore  a  1,5  m,  distante almeno 0,6 m dall'apparecchio e comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di controllo. 4.5.3. Condotte aerotermiche.
 1.  Le  condotte devono essere realizzate in conformita' a quanto previsto  dal  decreto ministeriale 31 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n.  86  del  12 aprile 2003) recante: «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione».
 2.  Negli  attraversamenti  di  pareti e solai, lo spazio attorno alle  condotte  deve  essere  sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
 3.  Le  condotte  non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano  spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni  o  i  materiali  in  deposito  comportano  il rischio di esplosione  e/o  incendio.  L'attraversamento  dei  sopra  richiamati locali puo' tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le  racchiudono  hanno  una  resistenza  al  fuoco non inferiore alla classe  del  locale  attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30.
 4.  Qualora  le  condotte  attraversino  strutture che delimitano compartimenti  antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari  a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:
 rivelatori  di  fumo,  installati  nelle  condotte, qualora gli apparecchi siano a servizio di piu' di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria;
 dispositivi  termici,  tarati  a 80° C, posti in corrispondenza delle serrande stesse, negli altri casi.
 5.  L'intervento  della serranda deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore. 4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti.
 1.  E'  vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo,   locali   soggetti   ad  affollamento  superiore  a  0,4 persone/m2,  locali  in  cui  le  lavorazioni o le concentrazioni dei materiali  in  deposito  negli  ambienti  da riscaldare comportino la formazione  di  gas,  vapori  o  polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni. 4.6.1 Caratteristiche dei locali.
 1.  Le  strutture  orizzontali  e/o  verticali  alle  quali  sono addossati  i  bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche  di  resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale incombustibile.
 2.   Qualora  non  siano  soddisfatti  i  suddetti  requisiti  di comportamento  al  fuoco,  l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
 0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;
 1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.
 3.  Se  tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una  struttura  di  caratteristiche  non  inferiori  a REI 120 avente dimensioni  lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione  retta  del  bruciatore  lateralmente,  e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente. 4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali.
 1.  La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali materiali  combustibili  in  deposito  ed  il piano calpestabile deve essere  tale  da impedire il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m.
 2.  Il  circuito  radiante  deve  essere  installato  in  modo da garantire,  sulla  base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore,   che   la   temperatura  delle  strutture  verticali  e orizzontali alle quali e' addossato il circuito medesimo non superi i 50°   C,  prevedendo,  ove  necessario,  l'interposizione  di  idonee schermature di protezione. 4.7. Locali di installazione di nastri radianti.
 1.  I  nastri  radianti  devono essere installati rispettando una distanza  minima  di  4  metri  tra  il  piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.
 2.  Fatto  salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di  prevenzione  incendi, e' in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi:
 all'interno   di   locali  di  intrattenimento  e  di  pubblico spettacolo;
 in  locali  soggetti a densita' di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2;
 in locali interrati;
 in  locali  in  cui  le  lavorazioni  o  le  concentrazioni dei materiali  in  deposito  negli  ambienti  da riscaldare comportino la formazione  di  gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
 3.  Negli impianti sportivi e nei locali soggetti ad affollamento con  densita'  maggiore di 0,1 persone/m2, e' ammessa l'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unita' termica sia posizionata all'aperto. 4.7.1 Caratteristiche dei locali. 4.7.1.1 Unita' termica posizionata all'aperto.
 1.  L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1. 4.7.1.2 Unita' termica posizionata all'interno dei locali.
 1.  Le  strutture  orizzontali  e/o  verticali  alle  quali  sono addossate  le  unita'  termiche,  devono possedere caratteristiche di resistenza  al  fuoco  almeno  R/REI  30  e  realizzate  in materiale incombustibile.
 2.   Qualora  non  siano  soddisfatti  i  suddetti  requisiti  di comportamento al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
 0,60 m tra l'involucro dell'unita' termica e le pareti;
 1,00 m tra l'involucro dell'unita' termica ed il soffitto.
 3.  Se  tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una  struttura  di  caratteristiche  non  inferiori  a REI 120 avente dimensioni  lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unita' termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unita' termica superiormente. 4.7.2 Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.
 1.  La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed  eventuali  materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei  materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.
 2.  Le  condotte  radianti  devono  essere  installate in modo da garantire,  sulla  base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore,   che   la   temperatura  delle  strutture  verticali  e orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i  50°  C,  prevedendo,  ove  necessario,  l'interposizione di idonee schermature di protezione. 4.7.3 Aperture di aerazione.
 1.  Qualora  l'unita'  termica  sia  installata  all'interno  dei locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.
 2.  La  medesima  superficie  permanente di aerazione deve essere prevista  nel  caso  di  installazione dell'unita termica all'aperto, qualora  il  rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte  radianti  ed  il  volume  interno  del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.
 
 TITOLO V
 
 Installazione di apparecchi all'interno di serre
 
 1.  L'installazione  di  apparecchi  all'interno  di  serre  deve avvenire  nel  rispetto  delle  seguenti distanze minime da superfici combustibili:
 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
 2.  Se  tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una  struttura  di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120  e  dimensioni  superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.
 3.  L'aerazione  deve  essere assicurata da almeno un'apertura di superficie non inferiore a 100 cm2.
 
 TITOLO VI
 
 Deposito di combustibile liquido
 
 6.1 Ubicazione.
 1.  Il  deposito,  costituito da uno o piu' serbatoi, puo' essere ubicato   all'esterno   o  all'interno  dell'edificio  nel  quale  e' installato l'impianto termico o all'interno di serre.
 2.  Nel  caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono essere interrati sotto cortile, giardino o strada oppure installati a vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto.
 3.  Nel  caso  di  deposito  ubicato all'interno dell'edificio, i serbatoi  possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati a  vista,  in  locali  aventi caratteristiche di ubicazione di cui al punto 4.1.1.
 4.  I locali devono essere destinati esclusivamente a deposito di combustibile liquido a servizio dell'impianto. 6.2 Capacita'.
 1.  La capacita' di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3.
 2.   In   relazione  all'ubicazione  dei  serbatoi  la  capacita' complessiva del deposito deve osservare i seguenti limiti:
 a) 100 m3, per serbatoi ubicati all'esterno del fabbricato;
 b) 50 m3, per serbatoi interrati all'interno del fabbricato;
 c) 25  m3,  per  serbatoi  installati  a  vista all'interno del fabbricato. 6.3 Modalita' di installazione.
 1.  I  serbatoi  devono essere saldamente ancorati al terreno. In base  alle  modalita' di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di deposito: A) deposito all'esterno con serbatoi interrati:
 i  serbatoi  devono  essere installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio; B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno:
 i serbatoi devono essere installati in apposito locale realizzato in  materiale  incombustibile,  posizionati ad una distanza reciproca nonche'  dalle  pareti  verticali  ed orizzontali del locale, tale da garantire  l'accessibilita'  per  le  operazioni  di  manutenzione ed ispezione.  La  porta  di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna  sopraelevata,  onde  il  locale  possa  costituire bacino di contenimento  impermeabile,  di volume non inferiore alla meta' della capacita' complessiva dei serbatoi; B2) deposito all'aperto con serbatoi fuori terra:
 i  serbatoi  devono  essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile e di bacino di  contenimento impermeabile realizzato in muratura, cemento armato, o  altro materiale idoneo allo scopo, avente capacita' pari ad almeno un  quarto  della  capacita'  complessiva  dei  serbatoi.  E' vietata l'installazione su rampe carrabili e su terrazze; C) deposito con serbatoi interrati all'interno di un edificio:
 le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90; D) deposito con serbatoi fuori terra all'interno di un edificio:
 i  serbatoi  devono  essere  installati in apposito locale avente caratteristiche  di  resistenza  al fuoco almeno REI 120, su apposite selle  di  resistenza  al  fuoco  R  120, posizionati ad una distanza reciproca  nonche'  dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale  da garantire l'accessibilita' per le operazioni di manutenzione ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna  sopraelevata,  onde  il  locale  possa  costituire bacino di contenimento  impermeabile,  di  volume  almeno  pari  alla capacita' complessiva dei serbatoi; E) deposito all'interno di serre:
 i depositi possono essere ubicati all'interno di serre secondo le seguenti modalita':
 in  serbatoi  interrati,  installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;
 in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);
 in  serbatoi  fuori terra su apposite selle; in questo caso, se le serre sono realizzate in materiale combustibile, devono osservarsi le seguenti distanze minime:
 0,60  m  tra  il  perimetro  del  serbatoio e le pareti della serra;
 1,00  m  tra  il  perimetro del serbatoio e il soffitto della serra.
 Se  tali  distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni  superiori  di  almeno  0,5  m  della proiezione retta del serbatoio.
 La  distanza  tra  i  serbatoi  fuori  terra  e  l'involucro  del generatore  deve  essere  non  inferiore  a  5 m; deve essere inoltre previsto  un  bacino di contenimento di capacita' non inferiore ad un quarto del volume dei serbatoi.
 Per  depositi  installati all'esterno delle serre si applicano le prescrizioni  di  cui  ai  punti  A),  B1)  E  B2)  in funzione delle modalita' di installazione previste. 6.4 Accesso e comunicazioni.
 1. L'accesso al locale deposito puo' avvenire dall'esterno da:
 spazio scoperto;
 strada pubblica o privata scoperta;
 porticati;
 intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m; oppure  dall'interno  tramite  disimpegno  avente  le caratteristiche indicate al punto 4.2.4, comma 2, lettera b).
 2.  E' consentito utilizzare lo stesso disimpegno per accedere al locale di installazione dell'impianto termico ed al locale deposito.
 3.  I  locali,  all'interno  di  un  edificio, adibiti a deposito possono  comunicare  tra  loro esclusivamente a mezzo di porte REI 90 provviste di dispositivo di autochiusura.
 4.  Non  e'  consentito  che  il  locale adibito a deposito abbia aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso. 6.5 Aperture di aerazione.
 1.  Il  locale deposito deve essere dotato di una o piu' aperture permanenti  di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1.  Nei  comuni  nei  quali  non si applicano le prescrizioni del regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  13 luglio 1966, n. 615, contro   l'inquinamento   atmosferico,   approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, la superficie di  aerazione  non  deve essere inferiore ad 1/30 della superficie in pianta  del  locale;  e'  consentita  la protezione delle aperture di aerazione  con  grigliati  metallici,  reti  e/o alette antipioggia a condizione  che  non  venga  ridotta la superficie netta di aerazione prevista. 6.6 Porte.
 1.  Le  porte  del locale deposito devono avere altezza minima di 2 m,  larghezza  minima  di 0,8 m, essere apribili verso l'esterno ed essere munite di dispositivo di autochiusura.
 2.   Le   porte  di  accesso  al  locale  deposito  devono  avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
 3.  Alle  porte  di  accesso  diretto  da spazio scoperto, strada pubblica  o  privata  scoperta, intercapedine antincendio ovvero alle porte  di  accesso a locali esterni all'edificio, non e' richiesto il requisito  della  resistenza  al  fuoco,  purche'  siano in materiale incombustibile. 6.7 Caratteristiche dei serbatoi.
 1.  I  requisiti  tecnici  per la costruzione, la posa in opera e l'esercizio  dei  serbatoi,  sia  fuori  terra  che interrati, devono essere  conformi  alle  leggi,  ai  regolamenti  ed alle disposizioni vigenti in materia.
 2.  I  serbatoi  devono  presentare  idonea  protezione contro la corrosione e devono essere muniti di:
 a) tubo  di  carico  fissato stabilmente al serbatoio ed avente l'estremita' libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino interrato o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato in modo da evitare  che il combustibile, in caso di spargimento, invada locali o zone sottostanti;
 b) tubo  di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla meta'  del  diametro  del  tubo  di carico e comunque non inferiore a 25 mm,  sfociante  all'esterno  delle  costruzioni  ad un'altezza non inferiore  a  2,5  m  dal piano praticabile esterno ed a distanza non inferiore  a  1,5  m  da finestre e porte; l'estremita' del tubo deve essere protetta con sistema antifiamma;
 c) dispositivo  di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di carico,  il  flusso del combustibile quando si raggiunge il 90% della capacita' geometrica del serbatoio;
 d) idonea messa a terra;
 e) targa  di  identificazione  inamovibile  e  visibile anche a serbatoio interrato indicante:
 il nome e l'indirizzo del costruttore;
 l'anno di costruzione;
 la capacita', il materiale e lo spessore del serbatoio.
 
 TITOLO VII
 
 Disposizioni complementari
 
 7.1 Dispositivi accessori.
 Devono     essere    adottate    tubazioni,    dispostitivi    di preriscaldamento   e   di   accensione   del   combustibile  conformi all'utilizzo  previsto e che garantiscano il rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio riportati all'art. 3.
 La  tubazione di adduzione del combustibile liquido al bruciatore deve essere munita di:
 un  dispositivo  automatico  di intercettazione che consenta il passaggio  del  combustibile  soltanto  durante  il funzionamento del bruciatore stesso;
 un  organo di intercettazione a chiusura rapida e comandabile a distanza  dall'esterno  del  locale  serbatoio  e  del  locale ove e' installato il bruciatore. 7.2 Impianto elettrico.
 1.  L'impianto  elettrico  deve  essere realizzato in conformita' alla  legge  1° marzo  1968,  n.  186  (Gazzetta  Ufficiale n. 77 del 23 marzo  1968),  e tale conformita' deve essere attestata secondo le procedure   previste  dalla  legge  5 marzo  1990,  n.  46  (Gazzetta Ufficiale  n.  59  del  12 marzo  1990),  e  successive  modifiche ed integrazioni.
 2.  L'interruttore generale a servizio dei locali di cui ai punti 4.2  e  6.1  deve essere installato all'esterno dei locali stessi, in posizione  segnalata  e facilmente accessibile. Negli altri casi deve essere  collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile e accessibile. 7.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
 1.  In  prossimita'  di  ciascun  apparecchio e/o serbatoio fuori terra,  deve  essere  installato, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile,  un  estintore  portatile  avente  carica nominale non minore di 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A - 113B.
 2.   Gli   impianti   termici  con  portata  termica  complessiva installata superiore a 1160 kW devono essere protetti da un estintore carrellato  a  polvere  avente  carica nominale non minore di 50 kg e capacita' estinguente pari a A-B1. 7.4 Segnaletica di sicurezza.
 1.  La  segnaletica  di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo  14 agosto  1996, n. 493 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 settembre 1996) e deve richiamare l'attenzione sui divieti e  sulle  limitazioni  imposti  nonche'  segnalare la posizione della valvola  esterna  di  intercettazione  e  dell'interruttore elettrico generale.
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