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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 4 marzo 2005 |  | Revisione  generale  delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli  articoli 28  e  29-ter  del  regolamento per la sanita' marittima,  approvato  con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive   modifiche,   recanti   disposizioni   per   il  rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e  dell'attestato  di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di bordo supplenti;
 Visto  che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto n. 636/1895  sono  previsti  periodici atti di revisione non superiori a cinque   anni   per   il   rinnovo  della  originaria  autorizzazione all'imbarco  quale  medico  di  bordo  e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
 Visto  il  decreto  ministeriale  14 febbraio  2000  concernente la revisione  generale  delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti   rilasciati  fino  al  31 dicembre  1994,  anche  se  gia' revisionati con decreto 31 gennaio 1996;
 Visto   il   precedente   decreto   ministeriale  12 febbraio  2002 concernente  la  revisione  parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1997;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n.  217, convertito, in legge, con legge 3 agosto 2001, n. 317;
 Considerato   che   ricorrono  le  condizioni  per  procedere  alla revisione  parziale  delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Revisione generale
 
 1.   E'   indetta   la   revisione  generale  delle  autorizzazioni all'imbarco  quale  medico  di  bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco  dei  medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla revisione
 
 1.  Per  l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 a) cittadinanza italiana;
 b) godimento dei diritti politici;
 c) idoneita'  fisica  di  cui  al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni;
 d) iscrizione  nell'albo  professionale  dell'ordine  dei  medici chirurghi.  Per  il  personale  di ruolo dello Stato non e' richiesto tale requisito;
 e)  non  aver  riportato condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.
 |  |  |  | Art. 3. Presentazione delle domande
 
 1.  La  domanda  per  la  revisione  generale  delle autorizzazioni all'imbarco  e  degli  attestati  di  iscrizione  di  cui all'art. 1, redatta  su  carta  da  bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,  con  esclusione  di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della  salute  -  Direzione  generale  della  prevenzione sanitaria - Ufficio  III - via della Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Il  termine  per la presentazione della domanda, se coincidente con  un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
 3.  Per  le  domande  prodotte  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento   fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale accettante.
 4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano e' stabilita  dal  timbro  a  data  apposto  su  di esse dalla Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria - Ufficio III, che rilascera' ricevuta.  L'ufficio  e'  aperto  al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12.
 5.  Non  si  terra'  conto  delle  domande  di  revisione spedite o presentate  oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
 6.   Nella  domanda  di  revisione,  dattiloscritta  o  redatta  in carattere  stampatello,  l'interessato  dovra'  dichiarare  sotto  la propria responsabilita':
 a) cognome  e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o  recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni  relative  alla revisione, con l'esatta indicazione del codice   di  avviamento  postale,  nonche'  il  recapito  telefonico. Il candidato  e'  tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della   residenza,   dell'indirizzo   e   del   recapito  telefonico. L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il caso di dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta o incompleta indicazione  del  recapito  da  parte dell'interessato o da mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo indicato nella domanda  ne'  da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto  di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  nel  caso di spedizione a mezzo raccomandata;
 b) di possedere la cittadinanza italiana;
 c) di godere dei diritti politici;
 d) di  avere/non  avere  riportato condanne penali e di avere/non avere  procedimenti  penali  in  corso  (dovranno  essere indicate le eventuali   condanne  penali  riportate,  anche  se  sia  intervenuta l'estinzione   della  pena  ovvero  sia  stato  concesso  il  perdono giudiziale  o  la  sospensione  condizionale  della  pena o sia stato accordato   il  beneficio  della  non  menzione  della  condanna  nel certificato generale del casellario giudiziale);
 e) di  essere  iscritto  nell'albo  professionale dell'ordine dei medici  chirurghi. Il personale statale di ruolo e' esonerato da tale dichiarazione;
 f) di  essere  in  possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
 g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.
 7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra  indicate,  potranno essere esclusi dalla revisione con decreto motivato.
 |  |  |  | Art. 4. Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti
 
 1.  Alla  domanda  dovra'  essere  allegato  il  certificato medico rilasciato  su  carta  da  bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso  di  mancanza  o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore  a  capitano  o  dai  competenti  servizi A.S.L. attestante l'idoneita'  fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre   1933,   n.   1773,  e  successive  modificazioni;  tale certificato  deve  essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.
 2.  Per  comprovare  il  possesso  dei restanti requisiti di cui ai commi  a),  b),  d),  e)  dell'art.  2 i candidati potranno produrre, unitamente  alla  domanda,  apposite  certificazioni  ovvero  rendere dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 ottobre 1998,  n.  403.  In  entrambi  i  casi  dovranno  essere osservate le disposizioni  in  materia  di  bollo. L'amministrazione procedera' ad effettuare  idonei  controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
 3.   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  26  della  legge 4 gennaio  1968,  n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla base di dichiarazione non veritiera.
 |  |  |  | Art. 5. Esito della revisione
 
 1.  I  candidati  che,  in  seguito all'esame della domanda e della documentazione  prodotta,  risulteranno  in  possesso  dei  requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute - Direzione  generale  della  prevenzione sanitaria - Ufficio III - via della Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma:
 a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o   l'attestato   di  iscrizione  nell'elenco  dei  medici  di  bordo supplenti,  in  originale,  che  verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;
 b) ricevuta  comprovante  l'avvenuto  pagamento  della  tassa  di concessione  governativa  di  Euro  129,11 da effettuarsi sul c.c. n. 8003  (mod. CH-8-ter AUT) intestato all'Ufficio del registro tasse di Roma   -   Concessioni   governative,  indicando  quale  causale  del versamento:  «Revisione  dell'autorizzazione ad imbarcare in qualita' di  medico  di  bordo» ovvero «Revisione dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti».
 |  |  |  | Art. 6. Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti 
 1.  Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni  a  partire  dal  giorno  successivo alla data di scadenza del termine  per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verra'   approvato  l'elenco  dei  medici  le  cui  autorizzazioni  o attestati  sono  stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel bollettino ufficiale del Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 7. Trattamento dei dati personali
 
 1.  Ai  sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del  30 giugno  2003,  i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti  presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione  sanitaria -  Ufficio  III,  per le finalita' di gestione della  revisione  in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.
 2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.
 3.  L'interessato  gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge,  che  potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della  salute  -  Direzione generale della prevenzione - Ufficio III, titolare  del  trattamento  limitatamente  agli  atti  relativi  alla revisione in questione.
 Il  presente  decreto verra' inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Roma, 4 marzo 2005
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133
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