Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 aprile 2005 |
Verifica del codice di trasmissione e di dispacciamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. (Deliberazione n. 79/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 aprile 2005; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: la legge n. 481/1995); Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004); Visto l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato; Visto l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato; Visto l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04); Vista la deliberazione dell'Autorita' 25 febbraio 2005, n. 36/05 (di seguito: deliberazione n. 36/05); Visto il documento recante «Proposta di aggiornamento del piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico» (nuovo PESSE) trasmesso dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il GRTN) con lettera in data 21 febbraio 2005, prot. AD/2005000023 (prot. Autorita' n. 003882 in data 25 febbraio 2005); Considerato che l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, stabilisce che, entro il 31 ottobre 2005, sono trasferiti alla societa' Tema S.p.a. (di seguito: Tema S.p.a.) eventualmente anche attraverso conferimento, le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999, facenti capo al GRTN ad eccezione di quanto previsto alle lettere a), b) e c) del medesimo comma; Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 prevede che il GRTN predisponga un documento integrato contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilita' delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonche' i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della medesima rete (di seguito: il Codice di rete); e che, il Ministero delle attivita' produttive e l'Autorita' verifichino, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999 e della legge n. 290/2003, la conformita' del Codice di rete alle direttive dai medesimi emanate; Considerato che con deliberazione n. 250/04, l'Autorita' ha emanato direttive al GRTN per l'adozione del Codice di rete; Considerato che con lettera in data 31 gennaio 2005, prot. AD/P2005000011 (prot. Autorita' n. 002267, in data 3 febbraio 2005), il GRTN ha trasmesso all'Autorita', per la verifica di competenza, il Codice di rete; Considerato che ai fini del completamento del processo di verifica di pertinenza dell'Autorita', con nota in data 24 marzo 2005, prot. n. GB/M05/1229/mp, la medesima Autorita' ha rappresentato al GRTN la necessita' di disporre di tutti i documenti di riferimento allegati al Codice di rete in quanto l'analisi preliminare del predetto codice ha evidenziato l'esistenza di numerosi documenti di riferimento ad esso allegati (di seguito: documenti tecnici di riferimento) che, pur non formando, secondo quanto espressamente indicato dal GRTN, parte integrante del Codice di rete, potrebbero contenere elementi sostanziali ai fini della compiuta definizione del quadro di diritti ed obblighi intestati agli utenti della rete nell'ambito dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; Considerato che con lettera in data 5 aprile 2005, prot. n. (GRTN/P2005006603 (prot. Autorita' n. 007806, in data 6 aprile 2005), il GRTN ha trasmesso all'Autorita' i riferimenti necessari al reperimento di parte dei documenti tecnici di riferimento indicando, altresi', come alcuni di essi siano in corso di revisione, ovvero ancora in corso di pubblicazione; Considerato che con lettera in data 5 aprile 2005, prot. (GRTN/P2005006618 (prot. Autorita' n. 007807 in data 6 aprile 2005) il GRTN ha trasmesso all'Autorita' il Capitolo 4 del Codice di rete - «Regole per il dispacciamento» - modificato in aderenza alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 36/05 in materia di regole per il dispacciamento di merito economico a valere per l'anno 2005 in sostituzione del precedente Capitolo 4 del Codice direte trasmesso in data 31 gennaio 2005; Considerato che ai fini del perseguimento del migliore raccordo tra i distinti procedimenti di verifica del Codice di rete, rispettivamente condotti dal Ministero delle attivita' produttive e dall'Autorita', con nota in data 22 aprile 2005, prot. n. GB/MOS/1668/mp, l'Autorita' ha rappresentato al predetto Ministero che, per quanto riguarda le competenze dell'Autorita', l'attivita' istruttoria condotta dalla medesima e' mirata, oltre che a verificare la conformita' del Codice di rete alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/2004, a far emergere aspetti utili a valutare le prescrizioni del Codice di rete sotto i profili dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' (trasmissione e dispacciamento), della tutela dei clienti finali, consumatori ed utenti delle reti, nonche' della promozione della concorrenza, in coerenza con il dettato legislativo di cui all'art. 1 della legge n. 481/1995; Considerato che l'analisi del Codice di rete ha evidenziato: a) la necessita' di apportare alcune correzioni di carattere puntuale indicate nella parte A del documento Osservazioni al Codice di rete allegato al presente provvedimento allegato A; b) alcune criticita' di carattere generale indicate nella parte B dell'allegato A; c) l'intestazione di obblighi agli utenti della rete mediante disposizioni contenute nei documenti tecnici di riferimento indicati nella parte C dell'allegato A. Ritenuto che sia opportuno considerare positivamente verificato il Codice di rete a condizione che il GRTN, entro il 24 maggio 2005, modifichi e integri il predetto codice in aderenza alle osservazioni di carattere puntuale riportate nella parte A dell'allegato A, trasmettendo il testo risultante all'Autorita'; Ritenuto che sia opportuno stabilire che, entro il 30 novembre 2005, il GRTN, ovvero il soggetto risultante dal processo di unificazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il soggetto unificato), qualora operativo ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, proceda: i. alla revisione del Codice di rete sulla base delle osservazioni di carattere generale di cui alla parte B dell'allegato A, nonche' sulla base degli elementi di criticita' emersi durante il periodo di prima attuazione del medesimo codice; ii. all'inclusione nel Codice di rete, come parte integrante e sostanziale, delle porzioni dei documenti tecnici di riferimento, come indicati nella parte C dell'allegato A atti al completamento della definizione dei diritti e degli obblighi degli utenti della rete nell'ambito di ciascun servizio erogato dal soggetto unificato; iii. alla riformulazione dei documenti tecnici di riferimento in modo che i medesimi riportino unicamente la descrizione tecnica delle procedure utilizzate dal soggetto unificato ai fini' dello svolgimento delle attivita' relative ai predetti servizi Delibera:
1) di considerare positivamente verificato il Codice di rete a condizione che il GRTN, entro il 24 maggio 2005, modifichi e integri il predetto codice in aderenza alle osservazioni di carattere puntuale riportate nella parte A dell'allegato A, trasmettendo il testo risultante all'Autorita'; 2) di stabilire che, entro il 30 novembre 2005, il GRTN, ovvero il soggetto unificato, qualora operativo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, proceda: i. alla revisione del Codice di rete sulla base delle osservazioni di carattere generale di cui alla parte B dell'allegato A, nonche' sulla base degli elementi di criticita' emersi durante il periodo di prima attuazione del medesimo codice; ii. all'inclusione nel Codice di rete, come parte integrante e sostanziale, delle porzioni dei documenti tecnici di riferimento, come indicati nella parte C dell'allegato A atti al completamento della definizione dei diritti e degli obblighi degli utenti della rete nell'ambito di ciascun servizio erogato dal soggetto unificato; iii. alla riformulazione dei documenti tecnici di riferimento in modo che i medesimi riportino unicamente la descrizione tecnica delle procedure utilizzate dal soggetto unificato ai fini dello svolgimento delle attivita' relative ai predetti servizi; 3) di dare mandato al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorita' di ricercare forme di collaborazione con il Ministero delle attivita' produttive al fine di armonizzare i rispettivi procedimenti di verifica dei futuri aggiornamenti del Codice di rete, potendosi avvalere di un gruppo di lavoro congiunto cui partecipano, in rappresentanza dell'Autorita', funzionari designati dal medesimo direttore; 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle attivita' produttive, al GRTN ed a Terna S.p.a.; 5) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 29 aprile 2005 Il presidente: Ortis |
| Allegato A
OSSERVAZIONI AL CODICE DI RETE
Le presenti osservazioni sono relative al documento recante «Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete» (di seguito: il Codice di rete) trasmesso all'Autorita' dal Gestore della rete con lettera in data 31 gennaio 2005, prot. AD/P2005000011, come integrato, relativamente al Capitolo 4, con lettera in data 5 aprile 2005, prot. GRTN/P2005006618 (prot. Autorita' n. 007807 in data 6 aprile 2005). Le predette osservazioni costituiscono l'esito dell'attivita' istruttoria condotta dall'Autorita' ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, mirata, oltre che a verificare la conformita' del Codice di rete alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/2004, a valutare le prescrizioni del Codice di rete sotto i profili dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' (trasmissione e dispacciamento), della tutela dei clienti finali, consumatori ed utenti delle reti, nonche' della promozione della concorrenza, in coerenza con il dettato legislativo di cui all'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Parte A OSSERVAZIONI PUNTUALI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DI RETE
1. Osservazioni al capitolo 1 (Connessione alla RTN). i. La sezione A del Capitolo 1 del Codice di rete deve essere riformulata ai fini di una maggiore aderenza alle disposizioni di cui all'art. 8 della deliberazione n. 250/2004. In particolare, la medesima sezione non reca le soluzioni tecnico convenzionali adottate dal Gestore della rete per la connessione degli impianti elettrici alla rete di trasmissione nazionale, come richiesto dal citato art. 8, che sono invece indicate nella sezione B (Regole tecniche di connessione) del medesimo capitolo. ii. La sezione B del Capitolo 1 reca numerose disposizioni in materia di regolazione della qualita' del servizio di trasmissione che non appaiono conformi con le disposizioni di cui al Titolo 8 della deliberazione n. 250/2004, peraltro gia' recepite, dal Gestore della rete, con le disposizioni di cui al Capitolo 8 del Codice di rete. Pertanto, le sopra richiamate disposizioni devono essere eliminate (si vedano anche le osservazioni di cui al successivo paragrafo 7). iii. Al paragrafo 1B.2.1, lettera b), punto ii, la denominazione «impianti di generazione sottoposti alla attivita' di dispacciamento» non trova riscontro nell'attuale quadro normativo. iv. Al paragrafo 1B4.3 il riferimento alle norme tecniche di enti esterni dovrebbe essere riportata con precisione. v. Con riferimento alle disposizioni di cui al paragrafo 1B4.1.1, si ravvisa l'opportunita' che gli schemi grafici degli inserimenti siano inseriti nel Codice di rete. vi. Al paragrafo 1B5.2.4 e' necessario chiarire come sono individuati i rendimenti e i tassi di guasto tipici di ciascuna tipologia di impianto. vii. Al paragrafo 1B5.4.2 e' necessario chiarire in quale contesto avviene la dichiarazione di non idoneita' al funzionamento in condizioni di emergenza. viii. Si rileva la necessita' di razionalizzare e di meglio precisare alcune disposizioni trattate in maniera ripetuta all'interno del capitolo, in particolare per quanto riguarda gli obblighi relativi al mantenimento della connessione al variare della frequenza e della tensione di rete. Si rileva, altresi', l'esigenza di meglio precisare la normativa relativa alle azioni di rifiuto di carico (cfr. precedente lettera c), nonche' alle azioni di alleggerimento di carico. ix. Al paragrafo 1B5.12.1 devono essere previste verifiche periodiche di funzionalita' degli apparati di protezione sottoposti ad azioni di coordinamento con i dispositivi di protezione installati sulla rete secondo quanto previsto dal Codice di rete. 2. Osservazioni al capitolo 2 (Sviluppo della rete). i. Al punto 2.2 del Capitolo 2, nell'ambito di applicazione dovrebbe essere incluso anche il Gestore della rete. ii. Gli scenari considerati nelle analisi relative alla pianificazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui al punto 2.3.2.1 dovrebbe tenere conto anche degli esiti dei mercati. 3. Osservazioni al capitolo 3 (Gestione, esercizio e manutenzione della rete). i. Con riferimento al paragrafo 3.7.2.3, e' opportuno che contestualmente alla elaborazione del piano di indisponibilita' degli elementi della rete di trasmissione nazionale, il Gestore della rete valuti e pubblichi gli eventuali effetti sui limiti di transito tra le zone. ii. Le procedure per l'interoperabilita' delle reti elettriche di cui al paragrafo 3.5, dovrebbero costituire parte integrante del Codice di rete secondo quanto stabilito dall'art. 23 della deliberazione n. 250/2004. iii. E' opportuno che il paragrafo 3.7.4.3 rechi anche la specificazione delle modalita' tecniche seguite per la verifica di compatibilita' dei piani di manutenzione delle unita' di produzione con i livelli disponibilita' di capacita' produttiva con i piani di manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonche' con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. iv. Si ravvisa le necessita' di armonizzare le disposizioni relative all'individuazione dei soggetti su cui ricade l'obbligo di presentazione della proposta di piani annuale di indisponibilita': il paragrafo 3.7.4 fa riferimento agli utenti del dispacciamento titolari di unita' di produzione con potenza maggiore di 10 MVA, mentre il paragrafo 1.1 dell'appendice al capitolo 3 fa riferimento agli utenti del dispacciamento titolari di unita' «qualificate al mercato dell'energia». v. Al paragrafo 3.9, il termine «tasso di indisponibilita' non programmata» non risulta essere definito. 4. Osservazioni al capitolo 5 (Servizio di misura e settlement). i. La sezione A del capitolo 5 contiene numerose disposizioni relative ai criteri per la localizzazione dei punti di misura con la definizione di numerosi meccanismi di riporto delle misure ai punti di misura da considerare per la regolazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento al fine di tenere conto delle perdite di energia elettrica. Si osserva che con la deliberazione n. 5/2004, l'Autorita' ha razionalizzato la disciplina dell'attribuzione delle perdite di rete alle misure effettuate nei punti di immissione, di prelievo e di interconnessione tra reti elettriche. Tale disciplina, con riferimento ai predetti punti, rende superata l'istituzione di meccanismi di riporto quali quelli indicati nella sezione del Codice di rete in esame e, pertanto, i medesimi devono essere eliminati. Restano fermi i meccanismi di riporto interessanti, eventualmente, misure di energia elettrica effettuate in punti non incisi dalle condizioni fissate dall'Autorita', vale a dire punti interni ad impianti elettrici di produzione, di consumo e di reti senza obbligo di connessione di terzi diversi dai punti di immissione, di prelievo o di interconnessione. ii. L'ambito di applicazione di cui al punto 5A.1 deve includere anche il Gestore della rete. iii. Il punto 5A.3.2 indica una definizione di «punto di misura» diversa dalla definizione riportata nel glossario. E' necessario razionalizzare le due definizioni. iv. Per il punto 5A.3.3 valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto ii. con riferimento alla definizione di «apparecchiatura di misura». v. Nella sezione 5A del capitolo 5 del Codice di rete ricorre la definizione di «soggetto responsabile dell'acquisizione» che non e' compresa nell'ambito delle definizioni vigenti. vi. La procedura concordata di cui al paragrafo 5A.1.B.3 deve formare oggetto di deroghe alle disposizioni di cui al Codice di rete. Il Codice di rete deve prevedere, inoltre, che eventuali caratteristiche migliorative debbano poter essere imposte dal Gestore della rete qualora ritenuto necessario dal medesimo gestore. vii. La definizione di «responsabile dell'apparecchiatura di misura» ricorrente nell'appendice 5A.1.B non e' compresa nell'ambito delle definizioni vigenti. viii. La previsione in calce al paragrafo 5A.1.B.1 deve essere eliminata e le disposizioni del medesimo paragrafo e del documento INSPX3 - Specifica tecnica funzionale e realizzativa delle apparecchiature di misura - devono essere armonizzate. 5. Osservazioni al capitolo 6 (Statistiche). Per quanto concerne il capitolo 6 del Codice di rete, si osserva che: a) tra le fonti normative che legittimano il Gestore della rete a richiedere informazioni, deve essere incluso il riferimento agli articoli 57, 58, 61 e 62 della deliberazione n. 250/2004; b) al punto 6.4.3, lettera a), punto iii., la locuzione «vettoriata ad altri stabilimenti» necessita di essere chiarita. 6. Osservazioni al capitolo 7 (Salvaguardia della sicurezza). i. La previsione di cui al punto 7.4.5 per la quale i soggetti interessati sono tenuti ad osservare o ad attuare le procedure contenute nei documenti di cui all'appendice 3 del capitolo 7 del Codice di rete non e' compatibile con l'introduzione alla medesima appendice 3 ove si indica che i citati documenti non formano parte integrante del Codice di rete. ii. Al punto 7.4.2.1, lettera g), e' necessario che sia chiarito il termine «avarie nella norma». 7. Osservazioni al capitolo 8 (Qualita' del servizio di trasmissione) e alle parti del capitolo 1 in materia di qualita'. i. Al paragrafo 1A.3.3: al primo capoverso dopo la lettera c), sopprimere il riferimento al capitolo 8. ii. Al paragrafo 1A.4.2: aggiungere all'elenco la lettera «h) qualita' del servizio (disalimentazioni e altri parametri di qualita' della tensione)». iii. Al paragrafi 1Aa.6.1 e 1Aa.8.1: sopprimere «di norma». iv. Deve essere eliminato il paragrafo 1.Ab.8.2 che prevede un sollevamento di responsabilita' dell'esercente nei confronti del cliente che richiede particolari schemi di connessione. (Si rammenta che per le connessioni in derivazioni rigida sulle reti di distribuzione sono stati previsti appositi standard meno severi di quelli per gli altri tipi di connessione, e pertanto il Gestore della rete dovrebbe allinearsi a queste indicazioni). v. Al paragrafo 1B.3, dopo il secondo capoverso del periodo introduttivo, sopprimere le parole «a) non si verifichino indisponibilita' di elementi a causa di guasti sulla RTN» e sostituire le parole «c) Tutti gli Utenti» con «c) Gli Utenti». Alla fine del primo capoverso dopo l'elenco per lettere, sostituire le parole «non essendo disponibili rilevazioni sistematiche e statistiche per sito» con le parole «fino all'approvazione dei nuovi livelli attesi di qualita' del servizio da parte dell'Autorita' ai sensi dell'art. 33 della deliberazione 30 dicembre 2004 n. 250/2004». vi. Ai paragrafi 1B3.3, 1B3.4 e 1B3.5 aggiungere in fondo a ciascun paragrafo «I livelli attesi indicati in questo paragrafo sono provvisori fino all'approvazione dei nuovi livelli attesi di qualita' del servizio da parte dell'Autorita' ai sensi dell'art. 33 della deliberazione 30 dicembre 2004 n. 250/2004». vii. Al paragrafo 8.1.1 eliminare le parole «regolazione della». viii. Al paragrafo 8.2.1 deve essere soppresso l'ultimo periodo. ix. Al paragrafo 8.4.5 le parole «con limitazioni geografiche definite dal Gestore della rete, e comunque non superiori al 5% del numero dei siti di connessione» devono essere sostituite con le parole «alla rete elettrica di proprieta' del Gestore della rete ed a partire dal 1° gennaio 2007 a tutta la Rete di trasmissione nazionale.». x. Al paragrafo 8.5.2 sostituire le parole «conformi alla norma EN 50160 ove applicabile» con le parole «definite nel documento «Criteri di misura delle caratteristiche della tensione della RTN».» xi. Al paragrafo 8.6.3. sostituire le lettere b), c) e d) come di seguito indicato: «b) energia non fornita per le disalimentazioni definita dalla seguente formula:
----> Vedere formula a pag. 30 <----
Dove la sommatoria e' estesa a tutte le disalimentazioni accadute nel periodo e/o nell'anno solare e nell'area e, per ciascuna di esse, a tutti gli utenti affetti dalla stessa disalimentazione con: n numero di disalimentazioni nel periodo di osservazione m numero di Utenti coinvolti dalla disalimentazione i-esima Ti,i e Pi,j sono rispettivamente durata (in ore) della disalimentazione e potenza interrotta (MW) sull'Utente j-esimo coinvolto durante la disalimentazione i-esima; Pi, j e' il valore medio costante nei primi 15 minuti se la durata interruzione e' inferiore o uguale a 15 minuti, mentre e' stimata in base al diagramma di potenza previsto e/o storico se la durata e' superiore ai 15 minuti. c) energia non ritirata dalle unita' di produzione per interruzione del punto di immissione, definita dalla seguente formula:
----> Vedere formula a pag. 30 <----
Dove la sommatoria e' estesa a tutte le interruzioni accadute nel periodo e/o nell'anno solare e nell'area e, per ciascuna di esse, a tutte le Unita' di produzione affette dalla stessa interruzione con: n numero di interruzioni nel periodo di osservazione m numero di Unita' di produzione coinvolte dalla interruzione i-esima Ti,i e Pi,j sono rispettivamente durata (in ore) della interruzione e potenza non ritirata (MW) sull'Utente j-esimo coinvolto durante la disalimentazione i-esima; Pi, j e' il valore medio costante nei primi 15 minuti se la durata interruzione e' inferiore o uguale a 15 minuti, mentre e' stimata in base al diagramma di potenza previsto se la durata e' superiore ai 15 minuti. d) tempo medio di disalimentazione di sistema, definito dalla seguente formula. Tempo medio di disalimentazione di sistema = ENS x 60/Pm (min/periodo) Dove il rapporto tra l'energia non fornita (ENS) e la potenza media (Pm) e' riferito al periodo e/o all'anno solare, alle aree e/o all'intero sistema, e dove: periodo e' il periodo di riferimento in ore sul quale calcolare la Pm; ENS e' l'energia non fornita definita al precedente punto b) in MWh; Pm e' la potenza media in MW, ottenuta dal rapporto tra il fabbisogno di energia del sistema e/o dell'area nel periodo di riferimento in MWh ed il numero di ore (h) del periodo di riferimento stesso.». xii. Al paragrafo 8.7.12 la parola «presentati» e' sostituita dalle parole «aggiornati a cura del Gestore della rete e approvati dall'Autorita». xiii. Aggiungere al glossario la seguente definizione: «regime degradato: stato di funzionamento del sistema elettrico nazionale in una delle seguenti condizione di esercizio: allarme: emergenza; interruzione; ripristino.». 8. Osservazioni al capitolo 10 (Disposizioni generali). Si ritiene opportuno che il programma di verifiche predisposto con cadenza annuale dal Gestore della rete di cui al punto 10.5.1.1, sia unicamente comunicato all'Autorita' e non anche approvato.
Parte B OSSERVAZIONI GENERALI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DI RETE
9. Osservazioni al capitolo 1 (Connessione alla RTN). A. Nel capitolo 1 del Codice di rete si rileva un ricorso ad una molteplicita' di documenti in merito alla disciplina della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, nonche' per l'esercizio dell'impianto elettrico connesso alla rete. Si ritiene opportuno che tale insieme di documenti sia raccolto in un unico riferimento identificabile nel contratto per la connessione. Detto contratto deve essere concluso sulla base di un contratto-tipo allegato al Codice di rete che formi parte integrale e sostanziale del medesimo codice. Tale contratto tipo dovrebbe comprendere anche il documento relativo alla realizzazione della connessione di cui al paragrafo 1Aa.12.1 del Codice di rete. A tal riguardo e' opportuno che il Codice di rete rechi una procedura univoca per la regolazione delle fasi di realizzazione delle connessioni indicante le responsabilita' del Gestore della rete e degli utenti della rete. B. Per quanto concerne le disposizioni relative alla disponibilita' all'attuazione di azioni di rifiuto di carico e di ripristino del servizio elettrico, si osserva che il Codice di rete reca previsioni non in linea con le disposizioni di cui all'art. 10, comma 10.1, lettera c), della deliberazione n. 250/2004. A tal riguardo, il Codice di rete dovrebbe sostanziare con precisione le caratteristiche dei servizi richiesti e recare i criteri per la definizione dei relativi obblighi che, una volta individuati, devono costituire condizione essenziale per la connessione. C. La richiesta di dati caratteristici degli impianti elettrici che si connettono alla rete (quali, ad esempio, i rendimenti e i tassi di guasto tipici di ciascuna tipologia di impianto di cui al paragrafo 1B5.2.4) dovrebbero costituire parte degli obblighi informativi degli utenti della rete. Si registra la necessita' di istituire apposite sezioni relative agli obblighi informativi che insistono sugli utenti della rete ai fini della connessione. Inoltre, gli obblighi informativi relativi ai registri delle unita' di produzione e delle unita' di consumo ai fini del dispacciamento dovrebbero essere messi in relazione, qualora possibile, agli obblighi informativi relativi al servizio di connessione. Cio' risponde all'esigenza piu' generale di razionalizzare i flussi informativi tra utenti della rete e il Gestore della rete. A tal proposito, la parte VII della deliberazione n. 250/2004 (in particolare agli articoli 57, 58 e 59) delinea un trattamento unitario degli obblighi informativi per il Gestore della rete e per gli utenti della rete. Benche' le diverse disposizioni relative agli obblighi informativi possano essere indicate nel Codice di rete anche a livello di ciascun servizio, si rileva le necessita' che tali disposizioni siano tra loro armonizzate. D. La previsione riguardanti le deroghe alle regole tecniche previste al paragrafo 1B.12 deve essere eliminata. Le deroghe devono essere trattate unitariamente con riferimento all'intero corpo del Codice di rete secondo le disposizioni di cui all'art. 64 la deliberazione n. 250/2004, come recepite nel Capitolo 10 del medesimo Codice di rete. 10. Osservazioni al capitolo 2 (Sviluppo della rete). A. Per quanto concerne le disposizioni di cui al capitolo 2 del Codice di rete si ravvisa l'opportunita' che il Gestore della rete preveda l'elaborazione di un rapporto annuale che contenga gli elementi che consentano l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 27, comma 27.2, della deliberazione n. 250/2004. B. Il rinvio delle fasi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale correlate a richieste di connessione di cui al punto 2.3.3.1, lettera b), potrebbe determinare problemi di continuita' del servizio tali da limitare l'accesso alla rete dei nuovi impianti. Tale possibilita' deve essere contemplata e gli effetti devono entrare a far parte del contratto di connessione. Analogamente, le previsioni di cui al punto 2.5.4.2.1 devono essere tradotte in obblighi per gli utenti della rete nell'ambito del contratto di connessione. 11. Osservazioni al capitolo 3 (Gestione, esercizio e manutenzione della rete). Le procedure relative alla programmazione e alla gestione delle indisponibilita' necessitano di essere completate. In particolare occorrerebbe disciplinare la programmazione e la gestione delle indisponibilita' delle unita' di produzione anche nei casi relativi ai cosiddetti arresti di lunga durata prevedendo, peraltro, che il Gestore della rete invii all'Autorita', con cadenza almeno semestrale, l'elenco delle unita' di produzione in arresto di lunga durata specificando le motivazioni e la durata prevista dell'arresto. Piu' in generale, ai fini della gestione e dell'esercizio della rete di trasmissione nazionale, gli utenti della rete titolari di impianti di produzione di energia elettrica dovrebbero essere tenuti: a) in qualita' di utenti della connessione, a fornire al Gestore della rete le informazioni relative ai predetti impianti ai fini della interoperabilita' dei medesimi impianti con la rete elettrica; b) in qualita' di utenti del dispacciamento, a fornire le informazioni necessarie alla gestione, da parte del Gestore della rete, del processo di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, nonche' alla regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica mediante la valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali assunti. 12. Osservazioni al capitolo 4 (Regole per il dispacciamento). In seguito alla revisione effettuata dal GRTN in aderenza alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 36/2005, non si rilevano particolari elementi di criticita'. 13. Osservazioni al capitolo 5 (Servizio di misura e settlement). A. L'oggetto del capitolo 5 del Codice di rete non risulta coerente con l'organizzazione dei servizi erogati dal Gestore della rete. E' opportuno che il servizio di misura dell'energia elettrica e il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento trovino una collocazione autonoma nell'ambito del codice di rete. Lo stesso vale per le disposizioni relative alla regolazione economica dei servizi di trasmissione e di dispacciamento che dovrebbero essere trattati separatamente dai servizi di misura e di aggregazione delle misure. In particolare, per quanto riguarda la sezione B del capitolo 5 la definizione dei punti di dispacciamento attiene al servizio di dispacciamento e non al servizio di aggregazione delle misure misure ed e' opportuno che l'appendice 5B.1.A - Dettagli per la determinazione della partite economiche per il servizio di dispacciamento - formi parte integrante del capitolo 4 del codice di rete. B. L'art. 51, comma 5 1.3, lettera h), della deliberazione n. 250/2004 stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica devono essere compatibili con la possibilita' di conferire a soggetti diversi dai gestori delle reti le responsabilita' delle attivita' relative al servizio di misura dell'energia elettrica. A tal fine, il capitolo 5 del Codice di rete dovrebbe essere organizzato secondo le seguenti due parti: (1) definizione di carattere generale dei diversi obblighi in relazione alle diverse attivita' di cui si compone il servizio di misura (1), (2) identificazione dei soggetti responsabili effettuata sulla base della normativa vigente. Tale osservazione trova applicabilita' anche con riferimento alle attivita' svolte dalle imprese distributrici nell'ambito del servizio di aggregazione delle misure. Infatti, il coinvolgimento delle imprese distributrici in tale servizio e' stabilito dall'art. 43, comma 43.2, della deliberazione n. 168/2003 per il solo periodo regolatorio 2004-2007. A partire dall'anno 2008, i medesimi ruoli potrebbero essere ricoperti da soggetti diversi dalle imprese distributrici. C. Le deroghe all'applicazione delle disposizioni relative al servizio di misura costituiscono deroghe all'applicazione del Codice di rete e, pertanto, necessitano di essere trattate in maniera unitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 64 della deliberazione n. 250/2004, come recepite nel capitolo 10 del Codice di rete. D. Risulta necessario chiarire l'articolazione tra punto di scambio e punto di misura. In particolare, il punto di scambio equivale al punto ove si verifica la separazione tra rete con obbligo di connessione di terzi e impianti elettrici di produzione e di consumo (vale a dire, rispettivamente, punti di immissione e punti di prelievo), ovvero equivale al punto di interconnessione tra reti. il punto di misura e' un punto delle reti o degli impianti elettrici ad esse connessi in cui e' installata una apparecchiatura di misura. Il Codice di rete stabilisce che in ciascun punto di scambio debba essere installata una apparecchiatura di misura. Di conseguenza, ciascun punto di scambio deve divenire anche un punto di' misura. Tuttavia, e' possibile che le apparecchiature di misura siano installate in punti di misura differenti dai punti di scambio. In tal caso, valgono le medesime considerazioni di cui al precedente punto i. del precedente paragrafo 4. E. E' opportuno che la sezione C del capitolo 5 rechi gli obblighi degli utenti della rete nei confronti del Gestore della rete al fine della compilazione dei bilanci energetici del sistema elettrico nazionale. Tali obblighi informativi potrebbero essere incorporati e trattati unitariamente al livello del capitolo 9 del Codice di rete. F. Data la molteplicita' di imprese distributrici incise dagli obblighi definiti dal Gestore della rete, e' opportuno che le convezioni tra il Gestore della rete e le imprese distributrici, nell'ambito del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini' del dispacciamento, siano concluse sulla base di una convenzione tipo previamente pubblicata e costituente parte integrante del Codice di rete. 14. Osservazioni al capitolo 8 (Qualita' del servizio di trasmissione). A. Si raccomanda al Gestore della rete di rivedere la formulazione del Codice di rete per unificare nel capitolo 8 le disposizioni in materia di qualita' del servizio, sopprimendo la parte introduttiva del paragrafo 1B.3 e rendendo coerenti le disposizioni in materia di qualita' del servizio e di potenza di corto circuito attualmente contenute in tale paragrafo e nei suoi sottoparagrafi con quelle contenute nel capitolo 8. B. Dovrebbe essere previsto un programma di bonifica delle protezioni delle stazioni elettriche costruite prima del 1990 che, a quanto risulta dal paragrafo 1B.3.8.1, sarebbero «in generale non conformi». 15. Osservazioni al capitolo 9 (Raccolta e gestione delle informazioni). Per quanto riguarda il capitolo 9, la verifica dell'Autorita' e' stata limitata alla sola sezione A. Detta sezione costituisce un quadro di riferimento generale relativamente agli obblighi informativi degli utenti della rete. E' opportuno che i diversi obblighi informativi, unitamente alle modalita' e alle tempistiche specifiche di messa a disposizione delle informazioni, siano trattati in maniera sistematica, al limite anche a livello di ciascun capitolo del Codice di rete. 16. Osservazioni al capitolo 10 (Disposizioni generali). Si rileva che la procedura di contestazione di cui al punto 10.5.2 potrebbe essere formulata incrementando il principio di reciprocita' fra le parti a tutela degli utenti della rete. (1) Ivi inclusi i criteri per la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica in caso di malfunzionamento del misuratore e del sistema di acquisizione dati richiamati dal testo integrato.Parte C OSSERVAZIONI IN MERITO AI DOCUMENTI ALLEGATI AL CODICE DI RETE
17. Documenti tecnici di riferimento. L'analisi dei documenti tecnici di riferimento allegati al Codice di rete ha evidenziato l'opportunita' che alcune delle disposizioni in essi contenute entrino a far parte integrante del Codice di rete in quanto contribuiscono al completamento del quadro relativo agli obblighi intestati agli utenti della rete. Si ritiene, pertanto, opportuno che il Gestore della rete proceda all'integrazione del Codice di rete mediante l'inserimento nel medesimo codice degli elementi che contribuiscono alla definizione degli obblighi degli utenti della rete e del Gestore della rete, in riferimento almeno a quanto indicato nei seguenti documenti. ===================================================================== |Documenti tecnici di riferimento allegati |al Codice di rete suscettibili di essere Capitolo del Codice di rete|inclusi come parte integrante del codice ===================================================================== Capitolo 1 | 2. Guida agli schemi di connessione --------------------------------------------------------------------- | 3. Requisiti e caratteristiche di |riferimento delle stazioni elettriche |della RTN --------------------------------------------------------------------- | 4. Criteri generali di protezione |delle reti a tensione uguale o superiore |a 120 kV --------------------------------------------------------------------- | 6. Criteri di telecontrollo e |acquisizione dati --------------------------------------------------------------------- | 8. Specifica funzionale per sistemi di |monitoraggio per le reti a tensione |uguale o superiore a 120 kV --------------------------------------------------------------------- | 10. Piano di difesa del sistema |elettrico --------------------------------------------------------------------- | 11. Piano di riaccensione del sistema |elettrico nazionale --------------------------------------------------------------------- | 12. Criteri generali di taratura delle |protezioni della rete a tensione uguale o |superiore a 120 kV --------------------------------------------------------------------- | 13. Criteri di taratura dei rele' di |frequenza del sistema elettrico --------------------------------------------------------------------- | 14. Criteri di connessione al sistema |di controllo del GRTN --------------------------------------------------------------------- | 15. Partecipazione alla regolazione di |tensione --------------------------------------------------------------------- | 16. Partecipazione alla regolazione di |frequenza/potenza --------------------------------------------------------------------- | 17. Sistema automatico per la |regolazione della tensione (SART) per |centrali elettriche di produzione --------------------------------------------------------------------- Capitolo 4 | [CO.1] Contratto tipo di dispacciamento --------------------------------------------------------------------- Capitolo 5 | 1. Specifiche funzionali generali --------------------------------------------------------------------- | 2. Specifiche funzionali del sistema |di acquisizione principale --------------------------------------------------------------------- | 3. Specifiche funzionali e |realizzative delle apparecchiature di |misura di energia elettrica --------------------------------------------------------------------- | 5. Specifiche di prova delle |apparecchiature di misura di energia |elettrica --------------------------------------------------------------------- | 6. Specifica tecnica per i sistemi di |acquisizione secondari Capitolo 7 --------------------------------------------------------------------- | 1. Aggiornamento del piano di |emergenza per la sicurezza del sistema |elettrico (nuovo PESSE) --------------------------------------------------------------------- | 2. Piano di riaccensione del sistema |elettrico nazionale - Volume generale --------------------------------------------------------------------- | 3. Verifica della conformita' delle |unita' di generazione alle prescrizioni |tecniche del GRTN --------------------------------------------------------------------- | 4. Prescrizioni tecniche integrative |per la connessione al banco manovra |interrompibili --------------------------------------------------------------------- | 8. Caratteristiche tecniche e |funzionali degli apparati equilibratori |di carico --------------------------------------------------------------------- | 12. Prescrizioni per la verifica delle |prestazioni delle unita' di produzione |per la riaccensione del sistema elettrico --------------------------------------------------------------------- | 1. Criteri di misura delle Capitolo 8 |caratteristiche di tensione della RTN --------------------------------------------------------------------- | 2. Determinazione dei valori massimo e |minimo di potenza di corto circuito |convenzionali
E' necessario, inoltre, che il Gestore della rete proceda secondo quanto sopra indicato relativamente ai documenti tecnici di riferimento ancora in fase di revisione, ovvero in corso di pubblicazione, come indicato nella lettera del Gestore della rete in data 5 aprile 2005, prot. n. GRTN/P2005006603 (prot. Autorita' n. 007806 in data 6 aprile 2005). In particolare, e' necessario che, con riferimento al documento indicato nella tabella precedente relativo al capitolo 8 del Codice di rete, siano previste anche le modalita' operative per la verifica del rispetto della condizione del 95% del tempo (90% fino a tutto il 2006) per il valore minimo convenzionale di potenza di corto circuito. Tale verifica dovra' essere effettuata con riferimento alla descrizione della rete a consuntivo (per le 24 ore del giorno precedente), tenendo conto delle indisponibilita' effettive degli elementi di rete per manutenzione, guasto o altro. A tal riguardo, il GRTN potrebbe stabilire una soglia temporale minima (es. 90') sotto la quale indisponibilita' di brevissima entita' non sono considerate ai fini della verifica rispetto della condizione del 90-95% del tempo per il valore minimo convenzionale di potenza di corto circuito. |
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