Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 febbraio 2005
Inclusione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1° ottobre 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2004/99/CE del 1° ottobre 2004, concernente l'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Tenuto conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva thiacloprid e la Grecia, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva acetamiprid, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 29 giugno 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive soddisfano, in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/99/CE della commissione, con l'inserimento delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato 1 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2004/99/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
Considerato, che deve essere concesso un adeguato periodo per l'uti1izzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid sono iscritte fino al 31 dicembre 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid presentano al Ministero della salute, entro il 30 aprile 2005 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio 2005.
4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari autorizzati contenente acetamiprid o thiacloprid, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2004, presentano al Ministero della salute, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995 che forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto, entro il 30 settembre 2005. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2006 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.
dei principi uniformi di cui l'allegato VI del citato decreto. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2006 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.
5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui comma 4 entro il 30 settembre 2005, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° ottobre 2005.
6. Per i prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid o thiacloprid in associazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2004 non risultano ancora iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/, resta salva l'applicazione dei termini piu' ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive, di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 giugno 2006 indicato al comma 4.
 
Art. 3.

1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid e thiacloprid, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2005.
2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2007.
3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2006.
4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid e thiacloprid sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze:
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 17 febbraio 2005
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 134
 
Allegato

Nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

----> Vedere tabella a pag. 17 <----
 
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