| 
| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 17 febbraio 2005 |  | Inclusione   delle   sostanze   attive   acetamiprid   e  thiacloprid nell'allegato  I  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione  della  direttiva  2004/99/CE  della  Commissione  del  1° ottobre 2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
 Vista  la  direttiva  della Commissione 2004/99/CE del 1° ottobre 2004,  concernente  l'iscrizione  delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Tenuto  conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato per  lo  studio  della sostanza attiva thiacloprid e la Grecia, Stato membro  relatore  designato  per  lo  studio  della  sostanza  attiva acetamiprid,  hanno  effettuato  il  lavoro  di  valutazione  su tali sostanze   attive  in  conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6, paragrafo   2  e  4  della  direttiva  91/414/CEE,  presentando  alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
 Considerato   che   le   relazioni   di  valutazione  sono  state riesaminate  dagli  Stati  membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli animali, con conclusione del riesame il 29 giugno 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
 Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari contenenti tali sostanze attive  soddisfano,  in  generale  i  requisiti  di  cui  all'art. 5, paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  e  all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva
 Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2004/99/CE della commissione, con l'inserimento delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato 1 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  inoltre  che l'attuazione della direttiva 2004/99/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
 Considerato,  che  deve  essere  concesso un adeguato periodo per l'uti1izzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Le  sostanze  attive  acetamiprid e thiacloprid sono iscritte fino  al  31 dicembre  2014  nell'allegato  I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il  Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2005, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate nell'art. 1.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, i titolari di autorizzazioni provvisorie  di  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid presentano al Ministero della salute, entro il 30 aprile 2005 in alternativa:
 a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
 b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 3.   In   assenza  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti  le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid non aventi i requisiti  di  cui  all'art.  1  e  all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio 2005.
 4.   I   titolari  di  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari autorizzati contenente acetamiprid o thiacloprid, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della  direttiva  91/414/CEE entro il 31 dicembre 2004, presentano al Ministero  della  salute,  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato  III  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995 che forma oggetto   di   riesame   alla  luce  dei  principi  uniformi  di  cui all'allegato  VI del citato decreto, entro il 30 settembre 2005. Tali autorizzazioni  saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2006 a conclusione   del  previsto  esame  effettuato  in  applicazione  dei principi uniformi.
 dei  principi  uniformi  di cui l'allegato VI del citato decreto. Tali  autorizzazioni  saranno  adeguate o revocate entro il 30 giugno 2006  a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.
 5.  Le  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari per i quali le imprese  interessate  non  presenteranno  il fascicolo di cui comma 4 entro  il 30 settembre 2005, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° ottobre 2005.
 6.   Per   i   prodotti  fitosanitari  contenenti  acetamiprid  o thiacloprid  in  associazione  con  sostanze attive che alla data del 31 dicembre  2004 non risultano ancora iscritte nell'allegato I della direttiva  91/414/,  resta salva l'applicazione dei termini piu' ampi sia  per  la  presentazione  dei  fascicoli  che  per  la conseguente valutazione   secondo   i  principi  uniformi,  qualora  le  relative direttive,  di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli  di  cui  trattasi  un  termine  successivo  a  quello  del 30 giugno 2006 indicato al comma 4.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.   L'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti  fitosanitari contenenti acetamiprid e thiacloprid, revocati ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2005.
 2.  L'utilizzazione  delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art.  2,  comma  4,  del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2007.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 marzo 2006.
 4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari contenenti  acetamiprid  e  thiacloprid  sono tenuti ad adottare ogni iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze:
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 17 febbraio 2005
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 134
 |  |  |  | Allegato 
 Nell'Allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:
 
 ---->   Vedere tabella a pag. 17  <----
 |  |  |  |  |