| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
 Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra l'altro,  che  una  quota  del  Fondo  sanitario  nazionale  di parte corrente  sia  riservata  all'erogazione  di  borse  di studio per la formazione  specifica  in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio  delle  Comunita'  europee n. 86/457 del 15 settembre 1986, successivamente  incorporata  dalla  direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993,  poi  modificata  dalla  direttiva  n. 2001/19/CE del 14 maggio 2001;
 Visto   il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente il riordino e la  disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  30 maggio  1994,  n.  325, convertito   nella   legge   19 luglio  1994,  n.  467  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  che definisce gli oneri connessi ai corsi di formazione dei medici;
 Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in  base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il  quale  dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994  e  dell'art.  1,  comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
 Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  2001/19/CE  sovracitata,  che  reca  in particolare all'art.  9, modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla professione di medico;
 Vista  la propria delibera in data 29 settembre 2004, che destina complessivamente  la  somma  di 601.690.000 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2004,  da  ripartire  successivamente con proposta del Ministro della salute;
 Viste  le  proposte del Ministero della salute 19 agosto 2004, n. 22083  e  17 settembre 2004, n. 24103 relative al finanziamento delle borse di studio in medicina generale;
 Considerato  che  le  eccedenze  di fondi dovute a variazioni del numero  dei  tirocinanti,  secondo  quanto stabilito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del Fondo sanitario;
 Tenuto   conto   che   le   somme  utilizzate  per  le  spese  di organizzazione non sono soggette al recupero;
 Considerato  che, sulla base dei dati comunicati dalle Regioni al Ministero  della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento  agli  anni precedenti, risultano da assegnare 37.654.872 euro;
 Vista  l'intesa  espressa dalla Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 17 giugno 2004;
 Delibera:
 
 A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2004, e'  assegnata  alle  Regioni la somma complessiva di 37.654.872 euro, per  la formazione specifica in medicina generale, come risulta dalla tabella  allegata  che  costituisce  parte  integrante della presente delibera.
 Roma, 20 dicembre 2004
 
 Il Presidente delegato: Siniscalco
 
 Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 113
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