Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 maggio 2005
Sospensione del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Funtana Abbarghente», in Romana, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto 29 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;
Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 prevede, ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, tra l'altro, un'analisi chimica e chimico fisica ed un'analisi microbiologica dell'acqua minerale;
Considerato che ai sensi del piu' volte citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, la valutazione di conformita' della certificazione analitica prodotta e' effettuata sentito il Consiglio superiore di sanita';
Visto che il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 16 marzo 2005, ha espresso parere non favorevole in merito alla certificazione analitica relativa all'acqua minerale naturale «Funtana Abbarghente» di Romana (Sassari) in quanto ha rilevato che:
il valore del parametro arsenico e' superiore al limite;
il limite di rivelabilita' del metodo utilizzato per la determinazione dei parametri antimonio e selenio non soddisfa quanto richiesto dall'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
occorrono nuove analisi microbiologiche per la determinazione della carica microbica;
Considerato che, alla luce del sopra riportato parere, l'acqua minerale «Funtana Abbarghente» di Romana (Sassari) non risponde ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione della valutazione non favorevole effettuata dal Consiglio superiore di sanita' in merito alla certificazione analitica prodotta, e' sospesa la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Funtana Abbarghente» di Romana (Sassari).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.
Roma, 4 maggio 2005
Il direttore generale: Greco
 
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