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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Lugo  Arrendel  Theonil de Lourdes, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza della sig.ra Lugo Arrendel Theonil de Lourdes nata a  Santo  Domingo  il 27 dicembre 1971, cittadina italiana diretta ad ottenere   ai   sensi   dell'art.   12  del  sopra  indicato  decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», di  cui  e'  in  possesso,  conseguito  in  Santo  Domingo,  ai  fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada en Derecho», conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra» il 26 febbraio 1994;
 Considerato  inoltre che e' iscritta presso il «Colegio de Abogados Republica Dominicana» dal 22 aprile 2004;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio  nazionale  di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Lugo Arrendel Theonil de Lourdes, nata a Santo Domingo il  27 dicembre  1971,  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto  penale,  2)  diritto  civile  3) diritto  costituzionale, 4) diritto    commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)   diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale,   9)   diritto  internazionale  privato,  10)  deontologia  e ordinamento forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
 Le  modalita'  di  svolgimento  dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 3 maggio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) La   candidata   per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto  civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra  le  restanti  materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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