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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Errico  Fausto Diego Fabiano, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista l'istanza del sig. Errico Fausto Diego Fabiano, nato a Buenos Aires  il  10 dicembre 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento  del  titolo  professionale di «abogado», di cui e' in possesso,  conseguito  in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Titulo  de  Abogado»,  conseguito  presso  la «Universidad del Museo Social Argentino» il 15 dicembre 1998»;
 Considerato  che e' iscritto presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 14 maggio 1999;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio  nazionale  di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Errico  Fausto  Diego  Fabiano,  nato  a  Buenos Aires il 10 dicembre  1973,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto  penale;  2)  diritto  civile;  3) diritto costituzionale; 4) diritto    commerciale;   5)   diritto   del   lavoro;   6)   diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale;   9)   diritto  internazionale  privato;  10)  deontologia  e ordinamento forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 3 maggio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta consiste nello svolgimento di elaborati su: 1)  diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra  le  restanti  materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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