Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 27 aprile 2005 |
Approvazione di proposte tariffarie, per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 74/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 aprile 2005 Visti: l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04); la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04); la deliberazione dell'Autorita' 16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito: deliberazione n. 22/05); la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05); la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05). Considerato che: con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che: a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo regolatorio; la deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalita' di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; la deliberazione n. 62/05 ha previsto che, sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione n. 62/05, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04; le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate da 48 (quarantotto) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04. Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie; Delibera:
1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1; 2. Di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1° ottobre 2004 e sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 62/05; 3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione; 4. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Milano, 27 aprile 2005 Il Presidente: Ortis |
| Allegato 1
----> Vedere allegato a pag. 49 <---- |
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