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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 aprile 2005 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Bici Fitije, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'integrazioni  della  disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Bici Fitije, nata a Tirana (Albania) il  18 gennaio 1958, cittadina albanese diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il  riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale albanese di «Zooteknik  i  Larte»  di  cui  e'  in possesso dal maggio 1981, come attestato dal certificato rilasciato dall'Istituto Alto agricolturale nel ramo della Zootecnica;
 Considerato   che   ha   dimostrato   di   avere  ampia  esperienza professionale;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2005 e del 22 febbraio 2005; Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  di categoria;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo n. 286/1998, modificato dalla   legge   n.   189/2002,  per  cui  lo  straniero  regolarmente soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni, titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata in data 23 dicembre 2002 dalla Questura di Ravenna a tempo indeterminato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Bici  Fitije,  nata  a Tirana (Albania) il 18 gennaio 1958,  cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori  agronomi e dottori forestali sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento   di   una   prova  attitudinale,  le  cui  modalita'  di svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: 1) estimo e matematica  finanziaria; 2) economia e politica agraria; 3) Industrie alimentari dei prodotti di origine animale.
 Roma, 29 aprile 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il  candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Il  candidato,  per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale domanda in carta legale, allegando  la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita  presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della  commissione e del calendario fissato  per  le  prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  attitudinale  e'  volta  ad accertare la conoscenza delle  materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 c) L'esame  scritto  verte sulla materia individuata nel punto 1) del precedente art. 3.
 d) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  su tutte e tre le materie indicate nel precedente art.  3.  A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
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