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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 14 aprile 2005 |  | Riconoscimento,   in  favore  della  cittadina  comunitaria  prof.ssa Pareiner Michaela, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea  (Austria),  quale  titolo abilitante all'esercizio in Italia della  professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio  delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 
 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale 28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
 Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n. 115,  relativa  ai  titoli di formazione «Magistra der Philosophie» e «Zeugnis über die Zurüclekung des Unterrichtspratkikums»;
 Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (articolo 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma  1,  citato decreto legislativo n. 115);
 Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
 Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di servizi  nella seduta del 16 marzo 2005, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
 Accertato che:
 sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
 il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la   formazione   professionale   attestata   non   verte  su  matene sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
 Decreta:
 
 1. Il titolo di formazione cosi' composto:
 diploma  di  istruzione  superiore:  «Magistra  der Philosophie», rilasciato  il 9 novembre 2001 dall'Universita' «Leopold-Franzens» di Innsbruck (Austria);
 titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über  die Zurücklegung  des Unterrichtspraktikums» (attestato di prestazione di pratica  d'insegnamento),  rilasciato  in  data  4 luglio  2003 dalla Bundeshandelsakademie,  Bundeshandelsschule  und  Auflbaulehrgang  di Telfs   (Austria),   posseduto   dalla  cittadina  italiana  Pareiner Michaela,  nata  a  Brunico  l'11 gennaio  1974,  ai  sensi e per gli effetti  di  cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nelle  classi  di concorso:
 45/A «lingua straniera» inglese e francese;
 46/A «lingue e civilta' straniere» inglese e francese.
 2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 14 aprile 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
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