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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005 |  | Delega  di  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia  di  pari  opportunita'  al  Ministro  senza  portafoglio on. Stefania Prestigiacomo. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con  il quale l'on. Stefania Prestigiacomo e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
 Visto  il  proprio decreto 23 aprile 2005, con il quale al predetto Ministro  senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita';
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri ed in particolare l'art. 18 relativo al Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  nonche'  il  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28 ottobre  1997,  n. 405, recante  regolamento per l'istituzione ed organizzazione del predetto Dipartimento;
 Vista  la  piattaforma  di  azione  adottata  dalla  IV  Conferenza mondiale   delle  Nazioni  Unite  sulle  donne,  svoltasi  a  Pechino nel settembre  del  1995,  che  indica come obiettivo dell'azione dei Governi  l'acquisizione  di  poteri  e responsabilita' da parte delle donne e come metodo la verifica della non discriminazione dei sessi;
 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 18;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 27 marzo  1997: «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita'  alle  donne,  a  riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini»;
 Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull'Unione europea, come  modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209;
 Vista  la  relazione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee sull'attuazione  della  raccomandazione  n. 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini  al  processo  decisionale,  COM  (2000) 120 del 7 marzo 2000, nonche'  le  comunicazioni della medesima Commissione sull'attuazione di una strategia quadro comunitaria per la parita' tra donne e uomini (2001-2005) n. 355 del 7 giugno 2000 e n. 119 del 2 marzo 2001;
 Vista  la  direttiva  2000/43 CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che  attua  il  principio della parita' di trattamento tra le persone indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine  etnica,  nonche' la direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un  quadro  generale  per  la  parita'  di  trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
 Vista  la  Carta  dei  diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 A  decorrere  dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per le  pari  opportunita'  on.  Stefania  Prestigiacomo  e'  delegato ad esercitare  le  funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di  tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione di pari opportunita' tra  uomini e donne, nonche' la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.
 In  particolare,  salve  le  competenze  attribuite  dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunita' e' delegato:
 a) a  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo volte ad assicurare   l'attuazione   delle   politiche   in  materia  di  pari opportunita'  tra  uomo e donna con riferimento ai temi della salute, della  scuola,  dell'ambiente,  della  famiglia,  del  lavoro e delle cariche elettive;
 b) a  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte a prevenire  e  rimuovere  le  discriminazioni per cause direttamente o indirettamente  fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle  o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,   la  religione  o  le  convinzioni  personali,  le  opinioni politiche   o  di  qualsiasi  altra  natura,  l'appartenenza  ad  una minoranza  nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' e le tendenze sessuali;
 c) ad  adottare  le  iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo,   il   coordinamento   ed   il  monitoraggio  dei  fondi strutturali europei in materia di pari opportunita';
 d) ad   esercitare  tutte  le  attribuzioni  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e successive modificazioni;
 e) a  sottoporre  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri la proposta  di  esercitare  i  poteri  previsti  dall'art.  5, comma 2, lettera  c),  della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate,  in  caso di persistente violazione del principio della non discriminazione.
 |  |  |  | Art. 2. Al  Ministro  per le pari opportunita' sono delegate le funzioni di coordinamento   delle   attivita'   svolte   da  tutte  le  pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale,  e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto1998, n. 269.
 Il  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e'  altresi' delegato ad esercitare  le  funzioni  di  indirizzo  politico nella materia delle adozioni  dei  minori  stranieri,  in  raccordo  con  la  Commissione istituita   dalla   legge  31 dicembre  1998,  n.  476,  ed  operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 3. Il  Ministro  per  le pari opportunita' e' delegato a presiedere la Consulta  per  i  problemi  degli  stranieri  immigrati  e delle loro famiglie  di  cui  all'art.  42,  comma  4,  del  decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  in  raccordo  con  la  Commissione per le politiche  di  integrazione  di  cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 4. Il  Ministro  per  le  pari  opportunita' assiste il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla  presidenza  di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di  competenza  dell'amministrazione  statale  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 Il  Ministro per le pari opportunita' e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte  all'attuazione  di  quanto  previsto  dall'art. 18 della legge 6 febbraio   1996,  n.  52,  per  l'emanazione  dei  regolamenti  per l'adeguamento del l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e  per  la  realizzazione  dei  programmi  comunitari  in  materia di parita', pari opportunita', azioni positive.
 Il  Ministro  per  le  pari  opportunita'  rappresenta  il  Governo italiano  in  tutti  gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza  in  materia  di  pari  opportunita',  anche ai fini della formazione    e    dell'attuazione   della   normativa   comunitaria. Rappresenta,  inoltre, il Governo nel Comitato consultivo europeo per le  pari  opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee, ai  sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della decisione 82/43/CEE della   Commissione,  del  9 dicembre  1981,  come  modificata  dalla decisione 95/420/CE della Commissione, del 19 luglio 1995.
 |  |  |  | Art. 5. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro per le pari opportunita' e' altresi' delegato:
 a) a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e   gruppi  di  lavoro,  nonche'  a  designare  rappresentanti  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
 b) a   provvedere  ad  intese  e  concerti  di  competenza  della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
 c) a  curare  il  coordinamento tra le amministrazioni competenti per  l'attuazione  dei  progetti  nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali di parita' e pari opportunita'.
 Restano  salve  tutte  le  competenze  attribuite dalla legge o dai regolamenti  direttamente  al  Ministro o al Dipartimento per le pari opportunita'.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei conti.
 Roma, 6 maggio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
 
 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
 registro n. 6, foglio n. 229
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