Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005 |
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale il sen. Enrico La Loggia e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005, con il quale il dott. Alberto Giorgio Gagliardi e l'avv. Luciano Gasperini sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1. 1. A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali sen. Enrico La Loggia e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree: a) coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalita' di efficiente svolgimento dei servizi; b) promozione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche comunitarie; c) promozione delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato e sistema autonomistico, anche al fine della realizzazione del sistema regionale delle autonomie locali, ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157; d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli statuti regionali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti; g) problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore; i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari del Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' per i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, per le parti di interesse regionale; l) convocazione e presidenza della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento dalle relative segreterie; m) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, delle legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero; n) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario; o) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali e di cooperazione transfrontaliera; p) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; q) azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche in base ai lavori dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata e covigilanza sull'Istituto nazionale della montagna ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284; problemi concernenti le piccole isole; r) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e regioni e delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; s) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi; t) attivita' connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione e al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131; u) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rapporti con il sistema delle autonomie. |
| Art. 2. 1. Il Ministro, anche in qualita' di presidente della Conferenza Stato-regioni e di componente del CIPE, cura il raccordo con le regioni ai fini della conclusione e del rispetto delle intese istituzionali di programma, promuovendo e verificando l'attuazione del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006. |
| Art. 3. 1. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; d) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; e) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale. |
| Art. 4. 1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Alberto Giorgio Gagliardi e avv. Luciano Gasperini. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 6 maggio 2005 Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 228 |
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