| 
| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005 |  | Delega  di  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia  di  attuazione  del  programma  di Governo al Ministro senza portafoglio dott. Stefano Caldoro. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005,  con  il quale dott. Stefano Caldoro e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
 Visto  il  proprio  decreto in data 23 aprile 2005, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per l'attuazione del programma di Governo;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005  con  il  quale  l'on.  Giovanni  Dell'Elce  e'  stato  nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Visto   il   proprio  decreto  in  data  3 dicembre  2004,  recante istituzione  del Dipartimento per il programma di Governo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 12 gennaio 2005;
 Vista  la  propria  direttiva  in  data  23 dicembre  2004, recante indirizzi  per  garantire  la  coerenza  programmatica dell'azione di Governo,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005;
 Visto il proprio decreto in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2002;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 A  decorrere  dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per l'attuazione  del  programma  di  Governo  dott.  Stefano  Caldoro e' delegato   ad  esercitare  le  funzioni  di  impulso,  coordinamento, monitoraggio,  verifica  e  valutazione,  nonche' ogni altra funzione attribuita  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in relazione all'attuazione  ed  all'aggiornamento  del programma di Governo. Tali funzioni  si  esplicano  in  tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attivita':
 a) analisi  del  programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti  in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;
 b) analisi  delle  direttive  ministeriali volte a realizzare gli indirizzi  politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;
 c) impulso  e  coordinamento  delle  attivita' e delle iniziative necessarie  per  l'attuazione  e  l'aggiornamento  del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
 d) monitoraggio   e   verifica   dell'attuazione,   sia   in  via legislativa  che  amministrativa,  del  programma  e  delle politiche settoriali,     nonche'    del    conseguimento    degli    obiettivi economico-finanziari programmati;
 e) segnalazione   dei   ritardi,   delle   difficolta'   o  degli scostamenti eventualmente rilevati;
 f) informazione,  comunicazione  e  promozione  dell'attivita'  e delle  iniziative  del  Governo  per  la  realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di  massa,  anche  al  fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza all'attivita' complessiva del Governo.
 Al  Ministro sono altresi' delegate le funzioni di coordinamento in materia  di  valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
 In  relazione  allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene  conto  anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal  Sottosegretario  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio e dal Ministro per la funzione pubblica.
 In  relazione  allo  svolgimento delle funzioni di cui alla lettera e),  il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su suo mandato, al Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Il  Ministro si avvale del Dipartimento per il programma di Governo e  del  Comitato  tecnico-scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Limitatamente   alle  materie  oggetto  del  presente  decreto,  il Ministro e' inoltre delegato:
 a) a  costituire  commissioni  di studio e consulenza e gruppi di lavoro;
 b) a  designare  Rappresentanti della Presidenza del Consiglio de Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi  di  studio  tecnico-amministrativi  e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni;
 c) a  convocare  la  Conferenza  dei  Capi di gabinetto, ai sensi dell'art.  24,  comma  5, secondo periodo, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Le  funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Giovanni Dell'Elce.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei conti.
 Roma, 6 maggio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
 
 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 226
 |  |  |  |  |