| 
| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 24 marzo 2005 |  | Adeguamento  della  misura  dei  compensi  spettanti  ai C.A.F. ed ai sostituti  d'imposta  per l'attivita' svolta nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo  38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 di concerto con
 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 
 Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n 241, cosi' come integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
 Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,  in  base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34  dello  stesso  decreto, ai Centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
 Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,  in  base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art. 37  dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico  del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  di Euro 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
 Visto  l'art.  18,  comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in  misura  doppia  per  la  predisposizione  e  l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;
 Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,  in  base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie   di  operai  ed  impiegati  accertata  dall'ISTAT  rilevata nell'anno precedente;
 Visto  il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si  e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando  la  variazione  percentuale verificatasi negli indici dei prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999  e  l'anno  2000  pari  +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (Euro  12,91)  a  L.  25.650  (Euro 13,25) per ciascuna dichiarazione modello  730/2000  elaborata  e  trasmessa  ai  sensi del comma 1 del citato  art.  38 e da L. 20.000 (Euro 10,33) a L. 20.520 (Euro 10,60) per  ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
 Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche  fiscali e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 26 novembre 2002 con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi   spettanti  ai  citati  C.A.F.,  applicando  la  variazione percentuale  verificatasi  negli  indici dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai ed impiegati tra l'anno 2000 e l'anno 2001, pari al  +2,7%,  elevandone  la  misura  da  Euro  13,25  a Euro 13,61 per ciascuna  dichiarazione  modello  730/2001  elaborata  e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da Euro 10,60 a Euro 10,89 per ciascuna  dichiarazione,  modello  730/2001  elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
 Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche  fiscali e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  del  24 giugno 2003 con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati Centri di assistenza fiscale, applicando la  variazione  percentuale  verificatasi  negli indici dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai ed impiegati tra l'anno 2001 e l'anno 2002, pari al +2,7%, elevandone la misura da Euro 13,61 a Euro 13,98   per  ciascuna  dichiarazione  modello  730/2002  elaborata  e trasmessa  ai  sensi del comma 1 del citato art. 38 e da Euro 10,89 a Euro  11,18  per ciascuna dichiarazione, modello 730/2002 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
 Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche  fiscali e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  del  6 maggio  2004 con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati Centri di assistenza fiscale, applicando la  variazione  percentuale  verificatasi  negli indici dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai ed impiegati tra l'anno 2002 e l'anno 2003, pari al +2,5%, elevandone la misura da Euro 13,98 a Euro 14,33   per  ciascuna  dichiarazione  modello  730/2003  elaborata  e trasmessa  ai  sensi del comma 1 del citato art. 38 e da Euro 11,18 a Euro  11,46  per ciascuna dichiarazione, modello 730/2003 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
 Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche  fiscali e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,  di  concerto  con  il  ragioniere  generale  dello  Stato del 23 febbraio  2004,  con il quale sono state stabilite le modalita' di erogazione  del  compenso  spettante  ai  C.A.F.  per  l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2003 e successivi;
 Vista  la nota del 2 febbraio 2005, n. 326, con la quale l'Istituto nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2004 risulta pari al +2,0%;
 Considerato  che  a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  241  del  1997,  occorre  adeguare  alla  variazione percentuale  del  +2,0%  la misura unitaria del compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attivita' prestata nell'anno 2004;
 Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del coordinamento  legislativo-finanze  ha osservato, tra l'altro, che il presente  atto  consiste  in  un  mero adeguamento statistico operato sulla  base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e  che,  pertanto,  tale  atto  puo'  essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;
 Sentita l'Agenzia delle entrate;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il  compenso  di  Euro  14,33 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma  1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza  fiscale,  per  ciascuna  dichiarazione  modello  730/2004 elaborata  e  trasmessa,  e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,62.
 2.  Il  compenso  di  Euro  11,46 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma  2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta  per  ciascuna  dichiarazione  modello 730/2004 elaborata e trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,69.
 3.  Per  la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui  ai  commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in misura doppia.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   L'aumento   risultante   dall'applicazione   dell'art.   1  e' corrisposto  ai  Centri  di  assistenza  fiscale,  sui  compensi loro spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 23 febbraio 2004 del Capo  del  Dipartimento  per  le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato.
 2.   I   sostituti   d'imposta   applicano   l'aumento,   stabilito dall'articolo   precedente,  sui  compensi  loro  spettanti,  con  le modalita'  di  cui  al  comma  2  dell'art.  38  del  citato  decreto legislativo n. 241 del 1997.
 3.  I  sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per l'attivita'  prestata  nell'anno  2004  effettuano  una riduzione dei versamenti  delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del  presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'organo  di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 marzo 2005
 
 Il capo del Dipartimento
 Ciocca
 
 Il ragioniere generale dello Stato
 Grilli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
 
 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 400
 |  |  |  |  |