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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 4 maggio 2005 |  | Modifica  ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Visti  il  decreto  ministeriale  18 luglio  2003  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6 novembre  2003  - serie generale - n. 258 e il decreto  ministeriale  25 novembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  12 dicembre  2003  -  serie  generale - n. 288 con i quali vengono  fissati  i  nuovi  criteri  per  la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale;
 Viste  le  circolari  in  data  16 dicembre 2004, 13 gennaio 2005 e 24 marzo  2005 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha  apportato  modifiche  sostanziali  ai  criteri per le nomine e le conferme dei giudici onorari di tribunale;
 Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio Superiore della Magistratura  P-10358/2003  coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  l'art.  42-ter,  ultimo  comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Disposizioni di carattere generale
 
 1)  I  giudici  onorari  di  tribunale svolgono presso il tribunale ordinario  il  lavoro  giudiziario  loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
 2)  I  giudici  onorari  di tribunale sono nominati con decreto del Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  su proposta del Consiglio giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
 3)  Il  numero  dei  giudici onorari presso ogni tribunale non puo' essere  superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in organico  per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio  -  da  motivare  espressamente - consiglino di elevare tale numero.
 |  |  |  | Art. 2. Nomina (requisiti e documentazione)
 
 1.  Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante:
 a) sia cittadino italiano;
 b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
 c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
 d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a  sessantanove  anni,  con  riferimento, per la nomina, alla data di presentazione della domanda, e per la conferma, alla data di scadenza dell'incarico da confermare;
 e) abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per il quale e' presentata domanda, fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
 f) abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza in una delle universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
 g) non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.
 2.   Tali   requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  della presentazione  della  domanda  di  nomina  o  conferma,  salvo quanto previsto, con riguardo ai limiti di eta', al comma 1, lettera d), che precede.
 3.  Alle istanze di nomina, presentate al Presidente della Corte di Appello  e  successivamente  trasmesse  al  Consiglio giudiziario, in originale   e   in   copia,   dovranno  essere  allegati  a  pena  di inammissibilita': prodotti dall'interessato:
 a) istanza di nomina dell'aspirante;
 b) certificazione  o  autocertificazione  dei requisiti di cui al paragrafo  precedente,  con  l'indicazione,  quanto  al punto f), del luogo  e  della  data  in  cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;
 c) certificato   attestante   l'idoneita'   fisica   e   psichica rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medico militare);
 d) rilascio     del    nullaosta    incondizionato    da    parte dell'amministrazione  di  appartenenza  o  del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;
 e) dichiarazione  con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la  professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale (v. art. 5);
 f) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita' ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).
 prodotti dall'Ufficio:
 a) certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato  dalla Procura della Repubblica presso il tribunale;
 b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;
 c) rapporto informativo del prefetto;
 d) parere  motivato  del  competente  Consiglio dell'ordine degli avvocati.
 Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato.
 |  |  |  | Art. 3. Procedimento per la nomina
 
 1.  Le  istanze  di  nomina,  dirette  al Consiglio Superiore della Magistratura  devono  essere  presentate nelle ore di ufficio, ovvero fatte  pervenire  per  mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente  della  Corte  di  Appello  competente entro il termine di giorni  quaranta  dalla  pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia,  emanato  con  cadenza biennale, che recepisce la delibera consiliare  con  la  quale si da' inizio alla procedura di nomina dei giudici onorari di tribunale.
 Le  istanze  di  nomina  dovranno  essere  redatte  in carta libera secondo  lo  schema che sara' allegato al citato decreto ministeriale di inizio della procedura di nomina.
 La  domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e'  valida  se sottoscritta dall'interessato  in  presenza  del dipendente addetto alla ricezione ovvero  se  sottoscritta  e  presentata  per  mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.
 Chi e' iscritto all'albo degli avvocati non puo' presentare domande per   piu'   di   due  distretti  di  corte  di  appello  a  pena  di inammissibilita' delle domande stesse.
 Nelle  domande  devono  essere  complessivamente indicate un numero massimo  di  quattro sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato;
 2.  Il  Presidente  della  Corte  di  Appello  provvede,  una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale:
 a) convocare   il   Consiglio   giudiziario   nella  composizione integrata  prevista  dall'art.  4,  comma  1, della legge 21 novembre 1991,  n.  374,  per  la  valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di  graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma;
 b) eventuali   osservazioni   nei  confronti  della  graduatoria, proposte  entro  venti  giorni  dalla  sua  approvazione da parte del Consiglio   giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio Superiore della Magistratura;
 c) predisposta   la   proposta   di   graduatoria   il  Consiglio giudiziario  provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in  copia)  entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto  1  al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione  e  la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;
 d) coperti  i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal Consiglio   Superiore   della  Magistratura  fino  al  30 giugno  del successivo  biennio,  al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti  a  seguito  del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art.  12  del  presente decreto. La nomina a giudice onorario di tribunale  caduca  ogni  ulteriore  istanza  presentata  presso altri uffici giudiziari;
 e) in  caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale,  il  Presidente  della  Corte di Appello puo' richiedere al Consiglio  Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;
 f) alla  scadenza  del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente  le  istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;
 g) eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre il termine di presentazione  delle  istanze  di  cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
 3.   Le   proposte   dei   Consigli   giudiziari   dovranno  essere espressamente motivate sui seguenti punti:
 a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;
 b) inesistenza  di  cause  di incompatibilita', tenen-do presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non  abbiano  avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio   Superiore  della  Magistratura  o  siano  state  da  esso revocate;
 c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita' nell'amministrazione della giustizia;
 d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza;
 e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli aspiranti.
 4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i  Consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.
 5.  I  dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di Appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria  attesteranno  la  regolare allegazione della documentazione per  le  istanze  di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo  delle  pratiche  corredate  da  tutta  la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
 6.  Le  istanze  di  nomina  e  le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio  Superiore  della  Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.
 7.   Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  uffici  interessati comunicare   a  questo  Ministero  e  al  Consiglio  Superiore  della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
 Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del tribunale la mancata  presa  di  possesso  nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
 |  |  |  | Art. 4. Titoli di preferenza
 
 1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
 a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
 b) della   professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di iscritto  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
 c) dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
 d) delle   funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
 e) delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
 2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.
 3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
 a) tra  i  titolari  delle funzioni indicate alle lettere a), c), d),  e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di servizio;
 b) tra  i  titolari  delle  qualifiche  di  cui  alla lettera b), prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
 c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
 d) a  residuale  parita'  di titoli si da' preferenza alla minore anzianita' anagrafica.
 |  |  |  | Art. 5. Incompatibilita'
 
 1.  Non  possono  esercitare  le  funzioni  di  giudice onorario di tribunale:
 a) i  membri  del  parlamento  nazionale ed europeo, i membri del governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle giunte degli  enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al controllo  sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
 b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
 c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
 d) gli   appartenenti   ad   associazioni  i  cui  vincoli  siano incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione giurisdizionale;
 e) coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita'  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  societa'  di intermediazione finanziaria.
 2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario  del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
 3.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
 4. Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
 5.   Non   si   estendono   ai  giudici  onorari  di  tribunale  le incompatibilita' previste dall'art. 18 Ord. Giud.
 6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilita' previste  dall'art.  19  Ord.  Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo  l'interpretazione  della  circolare  del Consiglio Superiore della  Magistratura n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai  magistrati,  ordinari  ed  onorari,  in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
 7.  Si  applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge   30 marzo   1957,  n.  361,  pertanto,  coloro  che  intendono candidarsi,   hanno   l'obbligo   di  dimettersi  dalle  funzioni  di magistrato onorario.
 |  |  |  | Art. 6. Tirocinio
 
 1.  Ai  fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina  una  indispensabile formazione professionale, i Presidenti di tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo  di  tirocinio  della durata di quattro mesi (due nel settore civile  e  due  in  quello  penale)  anteriormente  all'assunzione di funzioni  giudiziarie,  e  i  Consigli  giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.
 2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto  seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
 3.  Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di  incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di  tribunale,  mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
 4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita'  del  magistrato  onorario nell'esame e nello studio degli  atti  processuali,  nonche'  sulla  redazione delle minute dei provvedimenti   e   sulle  attitudini  all'esercizio  delle  funzioni giurisdizionali.
 5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una valutazione  negativa  dell'attivita' svolta dal magistrato onorario, il  Presidente  del  tribunale redige apposita relazione per l'inizio della  procedura  di  revoca  dall'incarico di cui all'art. 42-sexies comma  2,  lettera c),  Ord. Giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.
 |  |  |  | Art. 7. Conferma
 
 1.   Ai  fini  della  conferma,  il  Consiglio  giudiziario,  nella composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
 2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
 3. Alle istanze o proposte di conferma sara' sufficiente allegare: prodotti dall'interessato:
 a) istanza  di  conferma, da presentare al Presidente del tribunale almeno  sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilita' (v. art. 8.3);
 b) certificazione  o  autocertificazione  dei  requisiti  di  cui all'art. 2, commi, a), b), d), e), g);
 c) dichiarazione   con  cui  il  confermando  si  impegna  a  non esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del circondario del tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5);
 d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita' ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5). prodotti dall'ufficio:
 relazione   del  Presidente  del  tribunale  sull'attivita'  svolta dall'interessato   nel   triennio   decorso,  con  l'allegazione  dei prospetti  statistici  relativi  a  detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'.
 Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato.
 4.  Ai  fini  della  conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della  valutazione  espressa  dal  Presidente del tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita'.
 |  |  |  | Art. 8. Durata dell'incarico e procedimento per la conferma
 
 1.  La  nomina  a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
 2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza di  nomina  a  giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.
 3.  Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale  gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i  capi  degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.
 4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata, secondo le modalita' previste  dagli  articoli 2,  lettera  d),  e  7  al  Presidente  del tribunale,  che  una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di Appello con il proprio parere motivato.
 5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il Consiglio giudiziario, nella composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile, compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
 6.  La  nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla  data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, Ord.  Giud.,  ha  durata  triennale  con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.
 |  |  |  | Art. 9. Assegnazione ad altro ufficio o funzione
 
 1.  Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il  giudice  onorario  di  tribunale dovra' dimettersi dal precedente incarico.
 3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto previsto  dai  precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
 4.  In  ogni  caso  la durata complessiva dell'attivita' di giudice onorario di tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
 5.  Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per la partecipazione  alle  procedure  di  selezione  per  la nomina a vice procuratore  onorario  o  a  giudice  di  pace.  L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3. deve   intendersi   nomina   ad  una  funzione  onoraria  diversa  ed incompatibile con quella svolta.
 |  |  |  | Art. 10. Doveri e diritti
 
 1.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' tenuto a svolgere le sue funzioni  in  posizione  di  assoluta  indipendenza ed autonomia, nel rispetto  dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla funzione  giurisdizionale,  nonche' all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
 2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva comunicazione   al   Consiglio  Superiore  della  Magistratura  della pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.
 |  |  |  | Art. 11. Sorveglianza  sull'adempimento  dei  doveri  dei  giudici  onorari di tribunale
 1.   Il   Presidente   del   tribunale  ha  l'obbligo  di  vigilare sull'attivita'  dei  giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  al  Consiglio  giudiziario  sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
 2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata dell'incarico  del  magistrato  onorario,  attivando  tempestivamente prima  della  scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
 3.  Il  Presidente  del tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti  di  possibile  rilievo  ai  fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.
 |  |  |  | Art. 12. Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
 
 1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:
 a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
 b) per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della conferma;
 c) per dimissioni.
 2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
 a) se   non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;
 b) se   non   esercita   volontariamente   le  funzioni  inerenti all'ufficio;
 c) se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilita'.
 3.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso  di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.
 |  |  |  | Art. 13. Procedura per la decadenza e revoca
 
 1.  Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste  dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo   precedente,   poiche'  si  tratta  di  prendere  atto dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio Superiore della Magistratura  dispone  la immediata decadenza del magistrato onorario appena   la   condizione   si   verifica   senza  disporre  ulteriori accertamenti.
 2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilita'  (art.  12, lettera c), e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Presidente del tribunale  che  abbia  avuto  notizia di un fatto che possa dar luogo alla  decadenza  o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo', in ogni  momento,  proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art.  4,  comma  2,  della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati  dai  consigli  dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'Appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.
 3.   Il   Consiglio  giudiziario  integrato,  dovra'  formulare  la contestazione   indicando  succintamente,  i  fatti  suscettibili  di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie  dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di  quindici  giorni  dal  ricevimento  dell'atto, l'interessato puo' presentare  memorie  e  documenti  o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
 4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
 5.  Il  Consiglio  giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone l'archiviazione  del  procedimento; se, in caso contrario, la notizia non   si  e'  rivelata  infondata  viene  notificato  tempestivamente all'interessato   il  giorno,  l'ora  ed  il  luogo  fissati  per  la deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e' scaturito il procedimento e degli  eventuali  accertamenti  svolti.  L'interessato  e' avvertito, altresi',  che  potra'  comparire  personalmente,  che  potra' essere assistito  da  un  difensore  scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti  all'ordine  giudiziario  o  tra gli avvocati del libero Foro  e  che  se  non  si  presentera'  senza  addurre  un  legittimo impedimento  si  procedera'  in  sua  assenza. La data fissata per la deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
 6.   Ciascun  membro  del  Consiglio  giudiziario  ha  facolta'  di rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di  non  aver  potuto  produrre  in  precedenza. Il Presidente da' la parola  al  difensore,  se presente, ed infine all'interessato che la richieda.
 7. All'esito di tale attivita' il Consiglio giudiziario inviera' la proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.
 8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio Superiore  della  Magistratura  potra'  accogliere  la  proposta  del Consiglio  giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere chiarimenti  al  Consiglio  giudiziario  stesso o all'espletamento di ulteriore attivita' istruttoria.
 9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e' dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della giustizia, in conformita'   alla   deliberazione   del  Consiglio  Superiore  della Magistratura.
 10.  In  caso  di  cessazione  e/o  revoca dall'incarico di giudice onorario   di  tribunale,  il  Presidente  del  tribunale  chiede  al Consiglio  Superiore  della  Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo  della  graduatoria  deliberata  dal  Consiglio Superiore della Magistratura.
 Roma, 4 maggio 2005
 Il Ministro: Castelli
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