Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 maggio 2005
Bando FIRB - Progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favore l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita';
Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);
Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
Visto il decreto direttoriale n. 2187/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale, ai sensi del decreto ministeriale dell'8 marzo 2001 - prot. n. 199/Ric. ed in coerenza con le «Linee Guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», e' stato emanato un bando FIRB - «Progetti strategici di ricerca per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblico-privati anche su scala internazionale» per complessivi Euro 59.000.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 settembre 2004, adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 100 milioni di euro, prevede l'assegnazione al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca di Euro 75.000.000,00 di cui una quota pari a Euro 55.000.000,00 per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB;
Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2004 prevede, tra l'altro, il finanziamento dei seguenti interventi:
progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;
realizzazione e potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privato;
Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalita' ivi indicate, destinando risorse per ulteriori Euro 45.000.000,00 alla copertura delle esigenze rinvenienti dal finanziamento delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione ed al potenziamento dei laboratori di ricerca pubblico-privato, di cui al bando emanato con decreto ministeriale n. 2187/Ric. del 12 dicembre 2003;
Visti i decreti ministeriali rispettivamente n. 718/Ric. e 719/Ric. del 31 marzo 2005, con i quali sono state approvate le proposte della Commissione FIRB, espresse nelle sedute del 21-22 dicembre 2004, 11-27 gennaio 2005 e 27 febbraio 2005, riguardanti, tra l'altro, la realizzazione di laboratori pubblico-privati per i quali, rispetto al budget prefissato, residua un importo di Euro 17.735.000,00;
Ritenuta la necessita' di utilizzare tali risorse per la realizzazione di nuovi progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati;
Vista la nota del 27 aprile 2005 di indirizzo sull'utilizzo dei fondi residui;
Ritenuta altresi', la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Decreta:

Art. 1.
Ambito operativo e modalita' di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004, n. 378-Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo di 17,735 milioni di euro, progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati nelle seguenti aree scientifiche:
sviluppo di tecnologie innovative di mapping genetico nel settore delle cardiopatie;
studio delle antibiotico-resistenze batteriche.
2. I laboratori da promuovere attraverso i progetti di ricerca di cui al precedente comma 1, sono unita' organizzative in grado di realizzare:
la concentrazione di competenze multidisciplinari e di strumentazione sofisticata e multiuso di alto valore scientifico;
l'integrazione tra il sistema pubblico della ricerca ed il sistema delle imprese;
l'attrattivita' di giovani talenti nazionali e di studiosi e/o ricercatori presenti su scala internazionale;
lo sviluppo di competenze tecnologiche e di valorizzazione economica dei risultati della ricerca;
la convergenza e l'integrazione di competenze e di tecnologie afferenti le aree scientifiche di cui al successivo art. 2.
3. Possono presentare domanda di finanziamento tutti i soggetti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi ammissibili indicati all'art. 4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o dei ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello stesso decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.
 
Art. 2.
Articolazione dell'intervento e disponibilita' finanziarie

1. L'importo di 17,735 milioni di euro e' articolato come segue:
progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative di mapping genetico nel settore delle cardiopatie euro 9,735 milioni;
progetti per lo studio delle antibiotico-resistenze batteriche euro 8 milioni.
Il finanziamento richiesto dovra' risultare non inferiore ai 5 milioni di euro sia per i laboratori afferenti ai progetti di mapping genetico nel settore delle cardiopatie che per i laboratori afferenti ai progetti per lo studio delle antibiotico-resistenze batteriche.
 
Art. 3. Formulazione delle proposte, loro requisiti parametri di valutazione

1. I progetti dovranno prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative di mapping genetico nel settore delle cardiopatie
sviluppo di nuove tecnologie di facile applicabilita' e basso costo, utilizzabili su larga scala per l'identificazione dei profili di espressione genica caratteristici di specifici quadri clinici, fasi evolutive e risposta terapeutica della malattia;
valutazione dell'impatto clinico ai fini del miglioramento dei processi di diagnosi, prevenzione e trattamento della malattia, inclusa l'identificazione di nuove linee di ricerca farmacologica.
Progetti per lo studio delle antibiotico-resistenze batteriche
sviluppo di ceppoteche e banche dati di microrganismi antibioticoresistenti;
sviluppo di nuove metodologie di sequenziamento di genomi batterici.
2. Le proposte dovranno fare riferimento ad una sola delle aree scientifiche di cui al precedente art. 1.
3. I soggetti ammissibili interessati dovranno presentare, entro le ore 17 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, un progetto di ricerca nel quale dovranno essere esplicitati:
a) obiettivi e tematiche delle attivita' di ricerca e loro collegamento funzionale con il laboratorio di cui al precedente art. 1;
b) la visione, le strategie, gli obiettivi i processi organizzativi del laboratorio cui il progetto e' finalizzato ed il piano economico-finanziario;
c) il gruppo di «leaders» che garantisca l'eccellenza scientifica secondo standards internazionali (direttore del laboratorio e comitato guida);
d) l'esistenza di comprovate competenze di management di progetti di ricerca complessi richiedenti azioni di promozione, integrazione e coordinamento di attivita' di ricerca, nonche' attivita' di alta formazione;
e) la preesistenza di logistica ambientale idonea ad ospitare piattaforme tecnologiche abilitanti ed a supportare attivita' di promozione e coordinamento;
f) la preesistenza di attrezzature scientifiche di base con adeguata scala dimensionale, caratteristica del settore di riferimento;
g) il collegamento con strutture di alta formazione (dottorati di ricerca o post-doc);
h) l'esistenza di progetti di collaborazione con imprese produttive;
i) l'esistenza di un portafoglio di progetti di ricerca valutati ed approvati, secondo procedure coinvolgenti esperti internazionali;
l) l'esistenza di rapporti contrattuali con imprese del settore di riferimento, nonche' di esperienza nella formazione di spin-off e di incubatore di impresa;
m) l'esistenza di competenze sulla tutela della proprieta' intellettuale;
n) la durata temporale prevista per la messa a regime del laboratorio;
o) le procedure regolanti l'accesso e Iutilizzo del laboratorio da parte dei soggetti proponenti e di utilizzatori esterni.
4. Le proposte dovranno prevedere una significativa partecipazione di soggetti privati operanti nel settore di riferimento.
5. La partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi dovra' essere prevista nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004, ovvero purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui al precedente comma 1;
ovvero:
c) i soggetti di cui al precedente comma 1 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
6. Ciascuna unita' di ricerca potra' partecipare ad una sola proposta progettuale; ogni proposta progettuale dovra' comprendere non piu' di 4 unita' di ricerca.
7. La durata del progetto non potra' eccedere i cinque anni.
8. La continuita' operativa del laboratorio dovra' comunque essere assicurata, evidenziandone le modalita' nella proposta progettuale, per un periodo non inferiore ai successivi 5 anni.
9. Ogni proposta progettuale dovra' prevedere l'inserimento, all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale, come specificato all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sara' a totale carico del MIUR.
 
Art. 4.
Selezione delle proposte

1. La selezione delle proposte verra' effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) Rilevanza e/o originalita' dei risultati di ricerca attesi, innovativita' delle metodologie proposte max punti 15;
b) Visione, strategia, obiettivi, processi organizzativi, attivita' e piattaforme tecnologiche previste, piano economico e finanziario del programma proposto max punti 15;
c) Qualita' scientifica del gruppo di «leaders» garanti del progetto (direttore del laboratorio e comitato guida) e relativo portafoglio di progetti scientifici e di collaborazioni industriali acquisiti competitivamente max punti 20;
d) Potenziale di brevettabilita' delle attivita' di ricerca max punti 20;
e) Grado di coinvolgimento delle imprese partecipanti e loro qualita' tecnologica ed innovativa max punti 15;
f) Grado di coinvolgimento nei programmi europei max punti 5;
g) Capacita' manageriale e competenza nel settore della protezione della proprieta' intellettuale max punti 5;
h) Grado di coinvolgimento di giovani talenti da addestrare o valorizzare max punti 10.
i) Grado di attrattivita' verso altri ricercatori e/o utilizzatori delle piattaforme tecnologiche abilitanti max punti 10.
2. Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, nei limiti di quanto previsto al comma 2 del successivo art. 5, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 85, dei quali almeno 60 dovranno derivare dalla valutazione complessiva relativa ai precedenti punti a, b, c, d.
3. Ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita' alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
 
Art. 5.
Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvarra' della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valutera' l'ammissibilita' delle proposte progettuali, acquisendo il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati, e proporra' al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento.
2. Il MIUR adottera' la relativa determinazione nei limiti delle disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.
 
Art. 6.
Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto dovranno essere presentate, entro il termine di cui al precedente art. 3, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://firb.miur.it, alla voce «Bandi».
2. Il predetto servizio consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - ufficio IV - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
3. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.
4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempinienti connessi all'attuazione del presente decreto.
5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2005
Il direttore generale: Criscuoli
 
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