Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 maggio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Sustacha Maria Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Gutierrez Sustacha Maria Alejandra, nata a Llanes (Spagna) il 3 gennaio 1975, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato al decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Derecho» conseguito presso l'«Universidad Nacional de Education a Distanzia-facultad de Derecho» di Madrid in data 9 febbraio 2004;
Considerato che e' iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo» dal 12 luglio 2004;
Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver sostenuto nove esami nell'ambito del programma Erasmus presso l'Universita' degli studi di Pisa;
Preso atto altresi' di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come dimostrato con attestato dell'11 dicembre 2004;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 27 gennaio 2005;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Gutierrez Sustacha Maria Alejandra, nata a Llanes (Spagna) il 3 gennaio 1975, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 3 maggio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta verte su le seguenti materie: 1) diritto civile e 2) diritto penale.
c) La prova orale verte su: 1) diritto amministrativo e 2) deontologia e ordinamento professionale.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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