Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 18 aprile 2005 |
Modificazioni dell'articolo 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione. (Deliberazione n. 69/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 aprile 2005 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Ministero delle attivita' produttive 24 giugno 2002 (di seguito: decreto 24 giugno 2002); il decreto del Ministero delle attivita' produttive 23 marzo 2005 (di seguito: decreto 23 marzo 2005); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/2002; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003) e sue successive modifiche e integrazioni. Considerato che: l'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 138/2003 prevede che entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dal 1° gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, alle tipologie di clienti finali di cui alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2 della medesima deliberazione: l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al netto delle relative imposte; l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al lordo delle relative imposte; l'energia fornita, espressa in GJ; nel fissare il termine di venti giorni per la trasmissione dei prezzi di cui al precedente alinea, l'Autorita' ha adottato il termine indicato nell'articolo 6, comma 1), lettera g) del decreto 24 giugno 2002; in data 23 marzo 2005, il Ministero delle attivita' produttive ha emanato un decreto recante semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di gas naturale in cui ha previsto, tra l'altro: di modificare il suddetto termine di venti giorni, tenuto conto che tale termine, alla luce dell'esperienza acquisita, e' risultato insufficiente; al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia di gas naturale, di ritenere assolto l'obbligo di trasmissione al Ministero delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g), di cui al decreto 24 giugno 2002, all'atto della trasmissione per via informatica all'Autorita' dei dati di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 138/2003. Ritenuto che sia opportuno prevedere, per la trasmissione dei prezzi di cui all'art. 13 della deliberazione n. 138/2003, lo stesso termine di cui al decreto del 23 marzo 2005 e adeguare le disposizioni della medesima deliberazione a quanto previsto nel sopradetto decreto Delibera:
1. di approvare le seguenti modificazioni all'art. 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003): - sostituire le parole «Entro venti giorni», con le parole «Entro quarantacinque giorni»; - eliminare le parole «e al Ministero delle attivita' produttive». 2. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, affinche' entri in vigore a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione; 3. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/2003 come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento. Milano, 18 aprile 2005 Il presidente: Ortis |
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