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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 18 aprile 2005 |  | Modificazioni   dell'articolo 13,   comma   2,   della  deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03,  in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche  di  fornitura  del  gas  naturale  ai  clienti  finali  e disposizioni  in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione. (Deliberazione n. 69/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 18 aprile 2005
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto  del  Ministero  delle attivita' produttive 24 giugno 2002 (di seguito: decreto 24 giugno 2002);
 il decreto del Ministero delle attivita' produttive 23 marzo 2005 (di seguito: decreto 23 marzo 2005);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/2002;
 la  deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito:  deliberazione  n.  138/2003)  e  sue successive modifiche e integrazioni.
 Considerato che:
 l'art.  13,  comma 2, della deliberazione n. 138/2003 prevede che entro  venti giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri    dal   1° gennaio   2004,   gli   esercenti   trasmettono all'Autorita'   e   al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  con riferimento  a  ciascun mese del trimestre precedente, alle tipologie di  clienti  finali  di  cui  alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2 della medesima deliberazione:
 l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al netto delle relative imposte;
 l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al lordo delle relative imposte;
 l'energia fornita, espressa in GJ;
 nel  fissare  il  termine di venti giorni per la trasmissione dei prezzi  di  cui  al  precedente  alinea,  l'Autorita'  ha adottato il termine  indicato  nell'articolo  6, comma 1), lettera g) del decreto 24 giugno 2002;
 in data 23 marzo 2005, il Ministero delle attivita' produttive ha emanato   un   decreto   recante  semplificazione  degli  adempimenti amministrativi  in  materia  di  gas naturale in cui ha previsto, tra l'altro:
 di modificare il suddetto termine di venti giorni, tenuto conto che  tale  termine, alla luce dell'esperienza acquisita, e' risultato insufficiente;
 al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  amministrativi in materia   di   gas   naturale,   di  ritenere  assolto  l'obbligo  di trasmissione  al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  ai  sensi dell'art.  6,  comma 1, lettera g), di cui al decreto 24 giugno 2002, all'atto  della  trasmissione  per  via informatica all'Autorita' dei dati di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 138/2003.
 Ritenuto  che  sia  opportuno  prevedere,  per  la trasmissione dei prezzi  di cui all'art. 13 della deliberazione n. 138/2003, lo stesso termine   di   cui  al  decreto  del  23 marzo  2005  e  adeguare  le disposizioni  della  medesima  deliberazione  a  quanto  previsto nel sopradetto decreto
 Delibera:
 
 1.  di  approvare  le  seguenti modificazioni all'art. 13, comma 2, della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003):
 - sostituire le parole «Entro venti giorni», con le parole «Entro quarantacinque giorni»;
 -   eliminare   le   parole   «e  al  Ministero  delle  attivita' produttive».
 2. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  nel  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il presente  provvedimento,  affinche' entri in vigore a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione;
 3.    di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  il  testo  della deliberazione n. 138/2003 come   risultante  dalle  modificazioni  apportate  con  il  presente provvedimento.
 Milano, 18 aprile 2005
 Il presidente: Ortis
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