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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 6 aprile 2005 |  | Modificazioni  ed  integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 64/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 6 aprile 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti   applicativi   (di  seguito:  decreto  legislativo  n. 79/1999);
 il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
 l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003,  come  successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);
 l'atto  del  Ministro  delle attivita' produttive del 24 dicembre 2004,  n.  4159  (di  seguito:  atto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 24 dicembre 2004);
 l'atto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del 1° aprile 2005,   n.  748  (di  seguito:  atto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 1° aprile 2005).
 Considerato che:
 l'atto del Ministro delle attivita' produttive 1° aprile 2005:
 a) prolunga  al 30 giugno 2005 il periodo transitorio di cui al punto 2 dell'atto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004;
 b) demanda  all'Autorita'  la  definizione  dell'entita'  degli oneri  di  sbilanciamento  a  carico  degli operatori che partecipano attivamente  con  la  propria  domanda al Sistema Italia 2004, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2005;
 c) stabilisce  che  l'entita'  di detti oneri di sbilanciamento non sia inferiore a quella gia' prevista per il mese di marzo 2005;
 con  deliberazione n. 34/05, l'Autorita' ha definito le modalita' e  le  condizioni  economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui  all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, e al comma 41 della legge n. 239/2004;
 Ritenuto  che sia opportuno procedere alla modifica ed integrazione della  deliberazione  n.  168/03  al  fine  di  definire gli oneri di sbilanciamento  a  carico degli operatori che partecipano attivamente con  la  propria  domanda  al Sistema Italia 2004, nonche' al fine di consentire  il  dispacciamento  dell'energia  elettrica immessa dalle unita'  di produzione che cedono energia elettrica ai sensi dell'art. 13,  commi  3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'art. 1, del comma 41, della legge n. 239/2004;
 Delibera:
 
 1.  Di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:
 a) all'art.  1,  comma l.1, dopo l'alinea «Disciplina del mercato e'   il  testo  integrato  della  disciplina  del  mercato  elettrico approvata  con  il  decreto  19  dicembre  2003  come successivamente modificata e integrata;» sono inseriti i seguenti alinea:
 «energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n. 387/2003 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di  produzione alimentate da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10  MVA,  ivi  compresa  la  produzione  imputabile  delle  unita' di produzione  ibride,  nonche'  dalle  unita'  di produzione di potenza qualsiasi   alimentate   dalle   fonti  rinnovabili  eolica,  solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per  quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di  quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere  stipulate  ai  sensi  dei  provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90,  n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle  unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli   articoli 1   e  4  della  medesima  deliberazione.  L'energia elettrica  prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10  MVA  alimentate  dai  rifiuti  di  cui  all'art. 17, comma 1, del decreto  legislativo  n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;
 energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da fonti  non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione  non  imputabile  delle  unita'  di  produzione  ibride, e l'energia   elettrica  prodotta,  come  eccedenze,  dalle  unita'  di produzione,  di  potenza  uguale  o superiore a 10 MVA, alimentate da fonti  assimilate  o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,  maremotrice  ed  idraulica, limitatamente,   per  quest'ultima  fonte,  agli  impianti  ad  acqua fluente,   purche'  nella  titolarita'  di  un  autoproduttore,  come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione  di  quella  ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni  in  essere  stipulate  ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89,  n.  34/90,  n.  6/92,  nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente  alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione.
 gestore  di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche  non  avendone  la  proprieta',  della  gestione  di  una  rete elettrica   con  obbligo  di  connessione  di  terzi,  nonche'  delle attivita'  di  manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il  Gestore  della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999;»;
 b) all'art.  1, comma 1.1, dopo l'alinea «unita' di produzione di cogenerazione  e'  un'unita' di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;» e' inserito il seguente alinea:
 «unita'  di  produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.  239/2004 e' un'unita' di produzione che cede energia elettrica ai sensi  dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;»;
 c) all'art.  1, comma 1.1, dopo l'alinea «deliberazione n. 224/04 e'  l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;» e' inserito il seguente alinea:
 «deliberazione  n.  34/05 e' la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05.»;
 d) all'art.  4, comma 4.2, lettera a), dopo le parole «gli utenti del  dispacciamento  con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro  responsabilita',»  sono  aggiunte  le  parole «ad eccezione dei punti  di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»;
 e) all'art.  4,  comma  4.2,  dopo  la  lettera e) e' inserita la seguente lettera:
 «f)  i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per  unita'  di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004  ai  fini  del ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13,  commi  3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»;
 f) all'art.  4,  comma  4.10, dopo le parole «Qualora un soggetto abbia  la  qualifica  di  operatore  di mercato con riferimento ad un punto  di dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»;
 g) all'art.  4,  comma  4.10,  le parole «con riferimento a detto punto  non possono includere altri punti di dispacciamento per unita' di esportazione o per unita' di consumo» sono sostituite dalle parole «che includono il predetto punto in prelievo non possono includere in prelievo  ne' altri punti di dispacciamento per unita' di pompaggio o per  unita'  di  esportazione ubicati in zone differenti da quella in cui  e'  ubicato  il  predetto  punto  di dispacciamento ne' punti di dispacciamento per unita' di consumo»;
 h) all'art.  4,  dopo  il  comma  4.10,  sono inseriti i seguenti commi:
 «4.11.  Qualora  un  gestore  di  rete  abbia  la  qualifica di operatore  di  mercato  con riferimento ad un punto di dispacciamento per  unita'  di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,  esso  e' tenuto a concludere un contratto di compravendita al  di  fuori  del  sistema  delle offerte ai fini del dispacciamento dell'energia  elettrica  di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n.  387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»;
 4.12.  In  deroga  a  quanto stabilito al comma 4.7, l'operatore di mercato  acquirente  del  contratto  di compravendita di cui al comma 4.11  e'  tenuto  a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente compilato  al  Gestore della rete e, per conoscenza, all'operatore di mercato  cedente,  nei tempi e con le modalita' definite dal medesimo Gestore.»;
 i) all'art. 5, dopo il comma 5.2, e' inserito il seguente comma:
 «5.2.1.  Il titolare di un'unita' di produzione decreto legislativo n.  387/2003  o legge n. 239/2004 che intenda concludere il contratto di  dispacciamento  attraverso  l'interposizione  di  un  terzo  deve interporre  il  gestore di rete della rete con obbligo di connessione di  terzi cui e' connessa, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, la suddetta unita' di produzione. In tal caso, il gestore di rete deve assumere il mandato.»;
 j) all'art. 10, comma 10.1, lettera d), dopo le parole «unita' di produzione  CIP6/92»,  sono  aggiunte le parole «, ad eccezione delle unita'  di  produzione  CIP6/92  alimentate  da fonti rinnovabili non programmabili»;
 k) all'art.  10,  comma  10.1, la lettera g) e' cosi' sostituita: «g)   unita'  di  produzione  alimentate  da  fonti  rinnovabili  non programmabili;»;
 l)  all'art.  10, comma 10.1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti lettere:
 «h)  unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 i) unita'  di  produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004;
 j) unita'  di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.»;
 m) all'art. 10, comma 10.2, lettera d), dopo le parole «unita' di produzione  CIP6/92»,  sono  aggiunte le parole «, ad eccezione delle unita'  di  produzione  CIP6/92  alimentate  da fonti rinnovabili non programmabili»;
 n) all'art.  10,  comma  10.2,  lettera g) dopo le parole «di cui alle  precedenti  lettere da a) a f)» sono aggiunte le parole «e alle successive lettere da h) a i)»;
 o) all'art.  10,  comma 10.2, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti lettere:
 «h)  unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 i) unita'  di  produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
 p) all'art.  12,  al  comma  12.4,  dopo le parole «L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione  non  rilevanti»  sono  inserite le parole «, ad eccezione delle  unita'  di  produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera i),»;
 q) all'art.  12,  dopo  il  comma  12.4,  e' inserito il seguente comma:
 «12.4.1.  L'insieme  dei  punti  di immissione inclusi nel punto di dispacciamento  per  unita'  di  produzione  decreto  legislativo  n. 387/2003  o  legge  n.  239/2004  e'  l'insieme  di  tutti i punti di immissione  relativi a unita' di produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera i) localizzati in un'unica zona.»;
 r) all'art.  14,  dopo  il  comma  14.13, e' inserito il seguente comma:
 «14.14.  Ai  fini  di  cui  all'art.  35,  comma  35.2.2, l'energia elettrica  immessa  in  un  punto  di  dispacciamento  per  unita' di produzione  decreto  legislativo  n.  387/2003  o  legge  n. 239/2004 imputabile a un operatore di mercato per tale punto di dispacciamento e' pari alla somma di:
 a) il  prodotto  tra  l'energia  elettrica  di cui all'art. 13, commi  3  e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 immessa in ciascun punto  di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle  unita'  di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a) della  deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette  o  di  reti  interne  d'utenza,  alla  rete  con  obbligo di connessione  di  terzi  di cui il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari a zero;
 b) il prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 immessa in ciascun punto di immissione appartenente al  predeff  o  punto di dispacciamento dalle unita' di produzione di cui  all'art.  7,  comma 7.1, lettera a) della deliberazione n. 34/05 connesse,  anche  per  il  tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza,  alla  rete  con  obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto  operatore  di  mercato  e' il gestore di rete ed un fattore pari a zero;
 c) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamerito dalle unita'  di  produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione  n.  34/05  connesse,  anche  per  il  tramite di linee dirette  o  di  reti  interne  d'utenza,  alla  rete  con  obbligo di connessione  di  terzi  di cui il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari al corrispondente fattore R di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione n. 34/05;
 d) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di  immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle unita' di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne  d'utenza,  alla  rete con obbligo di connessione di terzi di cui  il  suddetto  operatore  di  mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari a 1»;
 s) all'art.  17,  dopo  il  comma  17.2,  e' inserito il seguente comma:
 «17.2.1. La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema  delle  offerte  di  cui  all'art. 4, comma 4.11, deve essere effettuata  dall'operatore  di mercato acquirente, nei termini di cui al  comma  17.2.  Ai  fini  di  tale  comunicazione,  i  programmi di immissione  dei  contratti  di compravendita conclusi al di fuori del sistema  delle  offerte  di cui all'art. 4, comma 4.11, registrati da uno   stesso  operatore  di  mercato  acquirente  sono  dal  medesimo operatore aggregati per punto di dispacciamento.»;
 t) all'art.  17, comma 17.3.2, dopo le parole «Con riferimento ai contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del sistema delle offerte  che  includono» sono inserite le parole «in prelievo» e dopo le  parole  «punti di dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»;
 u) all'art. 19, comma 19.6, lettera e), dopo le parole «unita' di produzione  CIP6/92»,  sono  aggiunte  le  parole  «e delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»;
 v) all'art. 20, comma 20.6, lettera e), dopo le parole «unita' di produzione  CIP6/92»,  sono  aggiunte  le  parole  «e delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»;
 w) all'art.  29, comma 29.1, lettera a), dopo le parole «relativi ai  punti  di dispacciamento nella sua responsabilita», sono aggiunte le parole «, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
 x) all'art.   29,   comma  29.3,  le  parole  «comma  35.2»  sono sostituite dalle parole «commi 35.2, 35.2.1e 35.2.2;
 y)  all'art.  29,  dopo  il  comma  29.3, e' aggiunto il seguente comma:
 «29.4  Entro  il  giorno  dieci  (10) del secondo mese successivo a quello  di  competenza,  l'operatore  di  mercato  acquirente paga al Gestore  della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se  positivi,  i  corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32, comma 32.4,  relativi  ai  punti  di  dispacciamento  delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
 z) all'art.  32, comma 32.2, lettera a), punto i), dopo le parole «ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»;
 aa) all'art. 32, comma 32.3, lettera b), punto i), dopo le parole «ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»;
 bb)  all'art.  32,  comma  32.4,  dopo  le parole «Per i punti di dispacciamento   per   unita'   di  produzione  alimentate  da  fonti rinnovabili  non programmabili,» sono inserite le parole «per i punti di  dispacciamento  per  unita'  di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»;
 cc)  all'art.  35,  comma  35.1,  le parole «del comma 35.2» sono sostituite dalle parole «dei commi da 35.2 a 35.2.2»;
 dd) all'art. 35, comma 35.2.1, dopo le parole «Per i contratti di compravendita  conclusi  al  di  fuori  del sistema delle offerte che includono  punti  di  dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»;
 ee)  all'art. 35, comma 35.2.1, lettera b), le parole «nella zona estera  in  cui  e'  ubicato il punto di dispacciamento per unita' di esportazione»  sono  sostituite  dalle  parole  «nella zona in cui e' ubicato  il  punto di dispacciamento per unita' di esportazione o per unita' di pompaggio»;
 ff)  all'art.  35,  dopo il comma 35.2.1, e' inserito il seguente comma:
 «35.2.2.  Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema  delle  offerte  che  includono  punti  di dispacciamento per unita'  di  produzione  decreto  legislativo  n.  387/2003 o legge n. 239/2004,   il   corrispettivo   di   cui  al  comma  35.1  a  carico dell'operatore  di  mercato  cedente  e'  pari  alla differenza tra i seguenti elementi:
 a) il  prodotto  tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di  dispacciamento  del  contratto  di  compravendita  imputabile  al suddetto  operatore  di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato tale punto;
 b) il  prodotto  tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di  dispacciamento  del  contratto  di  compravendita  imputabile  al suddetto  operatore  di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c).»;
 gg)  all'art.  35,  comma  35.3,  lettera  c), dopo le parole «il prodotto  tra  le  quantita'  delle offerte di acquisto accettate nel mercato  del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per unita'  di  esportazione»  sono  inserite  le parole «o per unita' di pompaggio»;
 hh)  all'art.  35, comma 35.3, dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera:
 «d)  il  prodotto  tra le quantita' delle vendite di cui all'art. 17,   comma  17.5.1,  lettera  b),  e  il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c)»;
 ii)  all'art.  48, comma 48.13.3, dopo le parole «il prezzo medio delle  offerte  di  acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»;
 jj)   all'art.   48,  comma  48.13.3,  la  lettera  d)  e'  cosi' sostituita:
 «d) 0,8 per il mese di aprile;»;
 kk) all'art.  48, comma 48.13.3, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere:
 «e) 0,9 per il mese di maggio;
 f) 0,95 per il mese di giugno;
 g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»;
 ll)  all'art.  48, comma 48.13.4, dopo le parole «il prezzo medio delle  offerte  di  vendita  accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»;
 mm)   all'art.   48,  comma  48.13.4,  la  lettera  d)  e'  cosi' sostituita:
 «d) 0,8 per il mese di aprile;»;
 nn)  all'art. 48, comma 48.13.4, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere:
 «e) 0,9 per il mese di maggio;
 f) 0,95 per il mese di giugno;
 g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»;
 oo)  all'art.  48,  dopo  il comma 48.20, e' aggiunto il seguente comma:
 «48.21.  In  deroga  a quanto stabilito all'art. 14, comma 14.14, i fattori  di cui al medesimo comma 14.14, lettere a) e c), sono pari a 1  fino  alla  data  di  entrata a regime del mercato elettrico, come verra'   individuata   dal   decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive  di  cui  all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003.».
 2.  Di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione  n. 34/05, nei termini di seguito indicati:
 a) all'art. 7, dopo il comma 7.3, e' aggiunto il seguente comma:
 «7.4. Entro  il  giorno  dieci (10) del secondo mese successivo a quello  di  competenza,  i  produttori  pagano  al gestore di rete se negativo,  ovvero  ricevono  dal  gestore  di  rete  se  positivo, il corrispettivo  per  l'assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della capacita' di trasporto.»
 3.    Di    pubblicare    nel    sito    Internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),    il    testo    dell'allegato   A   alla deliberazione  dell'Autorita'  30 dicembre  2003,  n.  168/03,  nella versione  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni  di  cui  al precedente punto 1.
 4.  Di  stabilire  che  le  modifiche  ed  integrazioni  di  cui al precedente punto 1 si applichino a partire dal 1° gennaio 2005.
 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita' affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
 Milano, 6 aprile 2005
 Il presidente: Ortis
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