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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 aprile 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Abbate  Mario  Osvaldo, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6 cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato  dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig. Abbate  Mario  Osvaldo,  nato a Parana' (Argentina)   il  7 ottobre  1956,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  argentino  di «Ingeniero en Construcciones» conseguito nel  settembre  1984, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio  de  Profesionales  de la Ingenieria civil de Entre Rios» in Argentina,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Considerato  e'  in possesso del titolo accademico professionale di «Ingeniero   en   Construcciones»   rilasciato   dalla   «Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires nell'agosto 1984;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;
 Preso  atto  del  conforme  parere  scritto  dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
 Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  «ingegnere» - Sezione A settore civile e ambientale, come  risulta  dai  certificati  prodotti,  per cui appare necessario applicare misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Abbate  Mario  Osvaldo,  nato  a Parana' (Argentina) il 7 ottobre   1956,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo  degli  «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
 1) architettura tecnica;
 2) acquedotti e fognature.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 29 aprile 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   certificazione   all'interessato dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
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