Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 maggio 2005 |
Modalita' di deroga alla condizione posta all'articolo 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999; Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (D.O.P.), indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e specialita' tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi; Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tulela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e successive integrazioni; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto il quale prevede che ogni Consorzio di tutela incaricato puo' esercitare le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per una sola D.O.P. o I.G.P.; Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e successive integrazioni; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; Considerato che e' stata rappresentata da varie Organizzazioni di categoria e da numerosi produttori l'esigenza di attribuire ad un unico Consorzio di tutela le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' D.O.P. o I.G.P., laddove la filiera produttiva delle diverse denominazioni interessate sia la stessa e le zone di produzione siano coincidenti totalmente o in parte; Considerato che la richiesta di cui sopra appare meritevole di accoglimento poiche' consente di realizzare economie di gestione soprattutto alle produzioni con un minor peso economico per le quali la costituzione e la gestione di un Consorzio di tutela comporta un onere non facilmente sostenibile; Decreta:
Art. 1. 1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e' integrato con il seguente comma: 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un Consorzio di tutela puo' esercitare le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' D.O.P. o I.G.P., purche' sussistano i seguenti requisiti: i prodotti D.O.P. o I.G.P. per i quali e' incaricato il Consorzio rientrano nella medesima filiera cosi' come individuata dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche; la zona di produzione dei prodotti medesimi, cosi' come individuata nel disciplinare di produzione, e' totalmente coincidente, ovvero la zona di produzione di una delle denominazioni protette include al suo interno la/e zona/e di produzione della/e altra/e denominazione/i protetta/e per la/e quale/i il consorzio e' incaricato. |
| Art. 2. L'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e' integrato con il seguente comma: 2. Ai fini del riconoscimento i Consorzi di tutela che intendono svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' D.O.P. o I.G.P., devono dimostrare per ciascuna denominazione protetta, la partecipazione nella compagine sociale delle categorie individuate all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a D.O.P. o I.G.P. |
| Art. 3. 1. L'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e' integrato con il seguente comma: «3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' D.O.P. o I.G.P. la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, cosi' come individuata nei comma 1 e 2, deve tenere conto di ciascuna denominazione protetta per la quale il Consorzio e' incaricato.». |
| Art. 4. 1. L'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e' integrato con il seguente comma: «4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' D.O.P. o I.G.P., il valore del voto di ciascun consorziato e' determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna D.O.P. o I.G.P.». |
| Art. 5. Fermi restando i criteri fissati con il decreto ministeriale 12 settembre 2001, n. 410, quando l'attivita' del Consorzio di tutela incaricato per piu' D.O.P. o I.G.P., interessa esclusivamente una delle denominazioni per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, i costi derivanti dalla predetta attivita' sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione cui e' rivolta l'attivita' del Consorzio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2005 Il Ministro: Alemanno |
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