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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 4 maggio 2005 |  | Modalita'  di deroga alla condizione posta all'articolo 2 del decreto 12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti di  rappresentativita'  dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
 Visto  in  particolare  l'art.  14,  comma  17,  della citata legge 21 dicembre  1999,  n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle  politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali   relative   ai   requisiti  di  rappresentativita'  per  il riconoscimento   dei   Consorzi  di  tutela  nonche'  i  criteri  che assicurino   una   equilibrata  rappresentanza  delle  categorie  dei produttori  e  dei  trasformatori  interessati  alle denominazioni di origine  protette (D.O.P.), indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e  specialita'  tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;
 Visto   il  decreto  12 aprile  2000  concernente  le  disposizioni generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tulela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e successive integrazioni;
 Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto il quale prevede che  ogni  Consorzio di tutela incaricato puo' esercitare le funzioni di  cui  all'art.  14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per una sola D.O.P. o I.G.P.;
 Visto  il  decreto  12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni geografiche protette e successive integrazioni;
 Visto  il  decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale e' stato adottato   il  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei  costi derivanti  dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
 Considerato  che  e' stata rappresentata da varie Organizzazioni di categoria  e  da  numerosi  produttori l'esigenza di attribuire ad un unico Consorzio di tutela le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  per piu' D.O.P. o I.G.P., laddove la filiera produttiva delle diverse denominazioni interessate sia  la stessa e le zone di produzione siano coincidenti totalmente o in parte;
 Considerato  che  la  richiesta  di  cui sopra appare meritevole di accoglimento  poiche'  consente  di  realizzare  economie di gestione soprattutto  alle produzioni con un minor peso economico per le quali la  costituzione  e la gestione di un Consorzio di tutela comporta un onere non facilmente sostenibile;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  L'art.  2  del  decreto  12 aprile  2000,  recante disposizioni generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.) e delle indicazioni   geografiche  protette  (I.G.P.)  e'  integrato  con  il seguente comma:
 1-bis.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 1 un Consorzio di tutela  puo'  esercitare  le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  per piu' D.O.P. o I.G.P., purche' sussistano i seguenti requisiti:
 i  prodotti  D.O.P.  o  I.G.P.  per  i  quali  e' incaricato il Consorzio  rientrano  nella  medesima  filiera cosi' come individuata dall'art.  2  del  decreto  12 aprile  2000,  n.  61414  e successive modifiche;
 la  zona  di  produzione  dei  prodotti  medesimi,  cosi'  come individuata   nel   disciplinare   di   produzione,   e'   totalmente coincidente,  ovvero la zona di produzione di una delle denominazioni protette  include  al  suo  interno la/e zona/e di produzione della/e altra/e  denominazione/i  protetta/e per la/e quale/i il consorzio e' incaricato.
 |  |  |  | Art. 2. L'art.  5 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle  denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e' integrato con il seguente comma:
 2.  Ai fini del riconoscimento i Consorzi di tutela che intendono svolgere  le  funzioni  di  cui  all'art.  14,  comma  15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu' D.O.P. o I.G.P., devono dimostrare per   ciascuna   denominazione   protetta,  la  partecipazione  nella compagine  sociale delle categorie individuate all'art. 4 del decreto 12 aprile  2000  che  rappresentano  almeno  i  2/3  della produzione controllata   dall'organismo   di  controllo  privato  autorizzato  o dall'autorita'  pubblica  designata  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a D.O.P. o I.G.P.
 |  |  |  | Art. 3. 1.    L'art.    3   del   decreto   12 aprile   2000,   concernente l'individuazione  dei  criteri di rappresentanza negli organi sociali dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine protette (D.O.P.)   e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  e' integrato con il seguente comma:
 «3.  Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui  all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu'  D.O.P.  o  I.G.P. la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, cosi' come individuata nei comma 1 e 2, deve tenere conto di ciascuna   denominazione  protetta  per  la  quale  il  Consorzio  e' incaricato.».
 |  |  |  | Art. 4. 1.    L'art.    5   del   decreto   12 aprile   2000,   concernente l'individuazione  dei  criteri di rappresentanza negli organi sociali dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine protette (D.O.P.)   e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  e' integrato con il seguente comma:
 «4.  Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui  all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per piu'  D.O.P.  o  I.G.P., il valore del voto di ciascun consorziato e' determinato  dalla  somma  dei  singoli  valori  di  voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna D.O.P. o I.G.P.».
 |  |  |  | Art. 5. Fermi  restando  i  criteri  fissati  con  il  decreto ministeriale 12 settembre 2001, n. 410, quando l'attivita' del Consorzio di tutela incaricato  per  piu'  D.O.P.  o I.G.P., interessa esclusivamente una delle   denominazioni  per  le  quali  il  Consorzio  stesso  risulta incaricato,  i  costi derivanti dalla predetta attivita' sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione cui e' rivolta l'attivita' del Consorzio.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2005
 Il Ministro: Alemanno
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