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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 maggio 2005 |  | Riconoscimento del consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine  di oliva D.O.P. «Val di Mazara» e attribuzione dell'incarico a  svolgere  le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;
 Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera efficace  dai  Consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
 Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio delle  quali  i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G  possono  ricevere,  mediante  provvedimento di riconoscimento, l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000, emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in attuazione  dell'art.  14,  comma  17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  Consorzi, determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  Consorzio istante;
 Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
 Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d),  sono  state  impartite  le  direttive  per la collaborazione dei Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 23   del  25 gennaio  2001  con  il  quale  e'  stata  registrata  la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;
 Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio volontario per la tutela dell'olio  extra  vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» con sede in Palermo,  via  Ugdulena  n.  3,  intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
 Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;
 Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi  (oli),  individuata  all'art.  4,  lettera  d)  del  medesimo decreto,  che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal  predetto  organismo  di  controllo, nel periodo significativo di riferimento.  La  verifica  di cui sopra e' stata eseguita sulla base delle  dichiarazioni  presentate  dal  Consorzio  richiedente e delle attestazioni   rilasciate   dall'organismo   privato  Agroqualita'  - Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.,   autorizzato  a  svolgere  le  attivita'  di  controllo  sulla denominazione  di  origine  protetta  «Val  di  Mazara»  con  decreto ministeriale  25 novembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002;
 Considerate  le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge 21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del regolamento  (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza dell'organismo privato autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le  attivita'  di  salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti  di  concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;
 Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del Consorzio  volontario  per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P.  «Val  di  Mazara»  al  fine di consentirgli l'esercizio delle attivita'  sopra  richiamate  e  specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Lo  statuto  del Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine  di  oliva  D.O.P.  «Val  di Mazara» con sede in Palermo, via Ugdulena  n.  3,  e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto  12 aprile  2000,  recante  disposizioni generali relative ai requisiti   di   rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni   di  origine  protette  (D.O.P)  e  delle  indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva  D.O.P.  «Val di Mazara» e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma  15  della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere  le  funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Val di  Mazara»  registrata con regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001.
 2.  Gli  atti  del  Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza  esterna,  contengono  gli  estremi del presente decreto di riconoscimento  al  fine  di  distinguerlo  da  altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e  di  rendere  evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal  Ministero  allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Val di Mazara».
 |  |  |  | Art. 3. Il  Consorzio  volontario  per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» non puo' modificare il proprio statuto e gli   eventuali  regolamenti  interni  senza  il  preventivo  assenso dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 4. Il  Consorzio  volontario  per la tutela dell'olio extra vergine di oliva   D.O.P.   «Val   di   Mazara»   puo'  coadiuvare,  nell'ambito dell'incarico   conferitogli  con  l'art.  2  del  presente  decreto, l'attivita'  di  autocontrollo  svolta  dai  propri  associati e, ove richiesto,  dai  soggetti  interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Val  di  Mazara»  non  associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
 |  |  |  | Art. 5. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio  volontario  per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P.  «Val  di  Mazara»  sono  ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  delle  attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette   incaricati   dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali.
 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Val di Mazara»  appartenenti  alla  categoria  «olivicoltori»  nella filiera grassi   (oli),  individuata  all'art.  4,  lettera  d)  del  decreto 12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  L'incarico  conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.
 2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
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