| 
| Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |  | COMUNICATO |  | Limitazione  di funzioni del titolare del consolato generale onorario in Gibuti. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE
 
 (Omissis ...)
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  titolare dell'ufficio consolare onorario di seconda categoria in  Gibuti  (Gibuti),  sig. Gianni Rizzo, sono attribuite le seguenti funzioni:
 1.  ricezione  e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sanaa degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai  cittadini  italiani  o  dai  comandanti  di  navi  o  aeromobili nazionali o stranieri;
 2.  ricezione  e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sanaa delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
 3.  ricezione  e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sanaa dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
 4.  ricezione  e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in  Sanaa  degli  atti  dipendenti  dall'apertura  di  successione in Italia;
 5.  emanazione  di  atti  conservativi,  che  non implichino la disposizione  dei  beni,  in  materia  di  successione,  naufragio  o sinistro   aereo   (con   l'obbligo   di  informarne  tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Sanaa);
 6.   rilascio  di  certificazioni  (esclusi  i  certificati  di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;
 7. autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;
 8.  ricezione  e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in  Sanaa della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini  che  siano  residenti  nella  circoscrizione  territoriale dell'Ufficio consolare Onorario;
 9.  rinnovo  di  passaporti  dei  cittadini che siano residenti nella  circoscrizione  territoriale  dell'ufficio consolare onorario, dopo  aver  interpellato,  caso  per  caso,  l'Ambasciata d'Italia in Sanaa;
 10.  rilascio  di  documenti  di  viaggio,  validi  per il solo rientro  in  Italia  e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Sanaa;
 11.  ricezione  e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Sanaa della documentazione relativa al rilascio di visti;
 12.  ricezione  e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Sanaa delle  domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia   presentate   da   cittadini   che   siano   residenti  nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
 13.  ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in  Sanaa,  competente  per  ogni  decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
 14.  assistenza  ai  connazionali  bisognosi  o  in  temporanea difficolta'  ai  fini  della  concessione  di  sussidi o prestiti con promessa  di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Sanaa;
 15.  notifica  di  atti  a  cittadini  italiani residenti nella circoscrizione  dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli  stessi  all'Autorita'  italiana  competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Sanaa;
 16. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente  in  dipendenza  dell'arrivo  e  della  partenza  di una nave nazionale;
 17.  tenuta  dello  schedario  dei  cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali.
 |  |  |  | Art. 2. E'  abrogata  la  limitazione dei poteri consolari come riportata nei  decreti  ministeriali  del  14 ottobre 1996 e del 17 marzo 1998, citati nelle premesse.
 Il  presente  decreto  viene  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 aprile 2005
 Il direttore generale: Surdo
 |  |  |  |  |