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| Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 maggio 2005 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo di controllo denominato   «I.C.Q.   -   -Istituto   Calabria   Qualita'   S.r.l.», ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione di origine protetta "«Soppressata di Calabria»". |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto   il   regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  134/98  del 20 gennaio  1998,  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  7 giugno  2002,  con  il  quale  l'organismo di controllo  «I.C.Q.  - Istituto Calabria Qualita' S.r.l.», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di origine protetta «"Soppressata di Calabria»";
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo   concernente   la  denominazione  di  origine  protetta  « Soppressata  di  Calabria»"  anche  nella  fase  intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata  al  6 giugno  2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «I.C.Q.  --  Istituto Calabria qualita' S.r.l.», con sede in Cosenza, via  E.  De  Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di origine protetta « Soppressata di Calabria»"  registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98  del  20 gennaio 1998, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
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