| 
| Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere  del  Comitato  nazionale,  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche   dei   vini,   relativo   alla  richiesta  di  modifica  del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro D'Alba». |  | 
 |  |  |  | Il  comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la  domanda presentata dal Consorzio di tutela Lacrima di  Morro  d'Alba  e trasmessa dalla regione Marche in data 4 ottobre 2004,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei  vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
 Ha  espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno  pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini,  via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI «LACRIMA
 DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA»
 
 Art. 1.
 
 Denominazione dei vini
 
 La  denominazione  di  origine  controllata  «Lacrima di Morro» o «Lacrima  di  Morro  d'Alba» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Vitigni ammessi
 
 I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima   di   Morro   d'Alba»  devono  essere  ottenuti  dalle  uve provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia superiore e passito):
 lacrima minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino  altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatizzati, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Zona di produzione
 
 La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro  d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati  alla  qualita'  di  tutto  il  territorio dei comuni di Morro d'Alba,  Monte  S.  Vito,  S.  Marcello,  Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia,  con  esclusione  dei  fondi  valle  e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Norme per la viticoltura
 
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  del  vino  «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono  essere  quelle abituali della zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche caratteristiche  di  qualita'. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita'  dei  ceppi  per  ettaro non puo' essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.
 I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona.
 I  sesti  di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; e' esclusa la forma a tendone.
 La  regione  puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
 I  sistemi  di  potatura,  in  relazione  ai  suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 La  resa  massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino  «Lacrima  di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
 «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 Tonn/Ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol;
 «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 13 Tonn/Ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol;
 «Lacrima  di  Morro»  superiore  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba» superiore:  10 Tonn/Ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11% vol.
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla produzione dei vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 Fermi  restando  i  limiti  massimi  sopra  indicati, la resa per ettaro  in  coltura  promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Norme per la vinificazione
 
 Le  operazioni  di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate   all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  al precedente art. 3.
 In  deroga,  il Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,    sentita    la    regione    interessata,   puo'   consentire l'imbottigliamento  dei  vinianzidetti  anche  al di fuori della zona sopraindicata,  nel  territorio  della  provincia  di  Ancona, ove si tratti   di  attivita'  consolidata  e  preesistente.  La  deroga  e' comunicata   all'Ispettorato  repressione  frodi  e  alla  Camera  di commercio competente per il territorio.
 Fatta   eccezione   per   la   tipologia  passito  e'  consentito l'arricchimento  dei  mosti  e  dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti  dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti   da   uve   di   vigneti  iscritti  all'Albo  della  stessa denominazione  di  origine  controllata  oppure con mosto concentrato rettificato  o  a  mezzo  concentrazione  a freddo o altre tecnologie consentite.
 La  tipologia  «Lacrima  di  Morro»  passito  o «Lacrima di Morro d'Alba»  passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di  appassimento  che  puo'  protrarsi  fino  al  30 marzo  dell'anno successivo  a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere  anteriore  al  1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale   procedimento  deve  assicurare,  al  termine  del  periodo  di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.
 La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, e' la seguente:
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;
 «Lacrima  di  Morro»  superiore  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba» superiore: 70%;
 «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%.
 Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%  per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima  di  Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore, ed  il  50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro  d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di  origine.  Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.
 Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita soltanto  a  partire  dalla  data  per  ciascuno  di  essi di seguito indicata:
 «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia;
 «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;
 «Lacrima  di  Morro»  superiore  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba» superiore:  dopo  il 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Caratteristiche al consumo
 
 I  vini  di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:
 colore: rosso rubino carico;
 odore: gradevole, intenso;
 sapore: gradevole, morbido caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
 «Lacrima  di  Morro»  superiore  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba» superiore:
 colore: rosso rubino carico;
 odore: gradevole, intenso;
 sapore: gradevole, morbido, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
 «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:
 colore:  rosso  piu'  o  meno  intenso,  talvolta tendente al granato;
 odore: caratteristico piu' o meno intenso;
 sapore: armonico, vellutato;
 titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 15,00% vol, di cui effettivo almeno 13,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 acidita' volatile massima: 1,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
 E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con   proprio  decreto  i  limiti  indicati  dell'acidita'  totale  e dell'estratto non riduttore minimo.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Etichettatura, designazione e presentazione
 
 Nell'etichettatura,  designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo  1  e'  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
 In  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita'  amministrative,  o  frazioni, aree, zone, localita', comprese nella  zona  delimitata nel precedente art. 3, dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' alla normativa vigente.
 Nella   etichettatura   di   cui   all'art.   1  e'  obbligatoria l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  nel  caso  di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Confezionamento
 
 Per  i  vini  di cui all'art. 1 e sino a 5 litri, l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro.
 Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» superiore o  «Lacrima di Morro d'Alba» superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima  di  Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.
 |  |  |  |  |