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| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 5 maggio 2005 |  | Istituzione  della  Libera Universita' della Sicilia centrale «Kore», non  statale  legalmente riconosciuta, in Enna, e autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
 Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;
 Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto 2004, n. 262, relativo alla  programmazione  del  sistema  universitario  per  il 2004-2006, registrato  alla  Corte  dei conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177;
 Visto   il   decreto  ministeriale  15 settembre  2004,  n.  284, registrato  alla  Corte dei conti il 15 novembre 2004, registro n. 6, foglio  n.  228, con il quale e' stato integrato l'art. 9 del decreto ministeriale   5 agosto   2004,  n.  262,  prevedendo,  al  comma  1, l'istituzione  della Libera Universita' della Sicilia centrale «Kore» non  statale  legalmente  riconosciuta,  con  sede a Enna (promotore: Fondazione Kore, con sede a Enna);
 Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, concernente i requisiti minimi necessari all'attivazione dei corsi di studio;
 Viste  le  convenzioni fra il Consorzio universitario ennese e le Universita'  statali  di  Catania  e  di  Palermo per l'istituzione e l'attivazione  da parte delle stesse universita' di corsi di studio a Enna;
 Tenuto  conto  che  l'istituzione  dell'Universita'  prevista dal decreto  ministeriale  n.  284/2004  fa riferimento a corsi di studio istituiti e attivati a Enna dalle Universita' statali di Catania e di Palermo in attuazione delle predette convenzioni;
 Vista  la relazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema   universitario   (doc.   18/04)   e,   in   particolare,  la raccomandazione  che  si  definisca  «nel  caso  che  si realizzi una universita'  non  statale,  un percorso della transizione dei docenti dalle  strutture  decentrate in atto attivate alla nuova universita', che  non  determini,  anche  indirettamente,  ricadute onerose per il sistema universitario statale»;
 Visto  il  ricordato art. 9 del decreto ministeriale n. 262/2004, il  quale,  al comma 2 stabilisce che l'istituzione delle universita' di  cui  al  comma  1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio     universitari    aventi    valore    legale,    contestuale all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, viene attuata con decreto del Ministro;
 Visto  il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta  di  regolamento didattico d'Ateneo, da ultimo nell'adunanza del  23 marzo  2005,  e  che  lo  stesso  e'  stato  conseguentemente adeguato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  istituita, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, la Libera   Universita'   della  Sicilia  centrale  «Kore»  non  statale legalmente  riconosciuta, con sede a Enna, con le seguenti facolta' e corsi di studio:
 Facolta' di giurisprudenza, con i corsi di:
 laurea in Scienze giuridiche (classe 31), dall'a.a. 2004/2005;
 laurea  in  Studi  internazionali  e relazioni euromediterranee (classe 15), dall'a.a. 2004-2005;
 laurea  in Mediazione culturale e cooperazione euromediterranea (classe 35), dall'a.a. 2004-2005;
 laurea  magistrale  in  Giurisprudenza (classe 22/S), dall'a.a. 2004-2005;
 Facolta' di ingegneria, con i corsi di:
 laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe 8), dall'a.a. 2004-2005;
 laurea   in   Ingegneria   telematica   (classe  9),  dall'a.a. 2004-2005;
 laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (classe 30/S), dall'a.a. 2004-2005;
 laurea magistrale in Ingegneria della protezione civile (classe 38/S) dall'a.a. 2005-2006;
 Facolta' di scienze della formazione, con i corsi di:
 laurea   in   Scienze  e  tecniche  psicologiche  (classe  34), dall'a.a. 2004-2005;
 laurea  in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa (classe 11) dall'a.a. 2004-2005;
 laurea in Scienze della comunicazione multimediale (classe 14), dall'a.a. 2004-2005;
 laurea  in  Scienze  delle attivita' motorie e sportive (classe 33), dall'a.a. 2005-2006;
 laurea  in  Scienze  e tecnologie dello spettacolo e della moda (classe 23), dall'a.a. 2004-2005;
 laurea  magistrale  in  Giornalismo  (classe  13/S),  dall'a.a. 2005-2006;
 laurea   magistrale  in  Psicologia  (classe  58/S),  dall'a.a. 2005-2006;
 Facolta' di economia, con i corsi di:
 laurea in Economia aziendale (classe 17) dall'a.a. 2004/2005;
 laurea  in  Sistemi  turistici integrati (classe 39), dall'a.a. 2005-2006;
 laurea magistrale in Economia aziendale (classe 84/S) dall'a.a. 2007-2008;
 laurea  magistrale  in  Economia  e  progettazione  dei sistemi turistici (classe 55/S), dall'a.a. 2007-2008;
 Facolta' di beni culturali, con i corsi di:
 laurea  in  Scienze  dell'architettura  (classe  4),  dall'a.a. 2004-2005;
 laurea  in  Storia  e archeologia del mediterraneo (classe 13), dall'a.a. 2004-2005;
 laurea   magistrale  in  Archeologia  (classe  2/S),  dall'a.a. 2006-2007.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sono  approvati  lo  statuto  e  il  regolamento didattico di ateneo,   allegati  al  presente  decreto,  dell'Universita'  di  cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Al  termine  del  terzo,  quinto e settimo anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei  rapporti  annuali  del  Nucleo di valutazione interna di ateneo, nonche' sul rispetto dei requisiti minimi strutturali e di docenza di cui  al  decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15 richiamato nelle premesse.
 2.  Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del  quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i  contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse.
 3.  Sulla  base  dell'ultima  valutazione  positiva  da parte del Comitato   puo'  essere  disposto  l'accreditamento,  secondo  quanto indicato  all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il  mantenimento  dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
 4.  Il  presente  decreto e' inviato al Ministero della giustizia per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 5 maggio 2005
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE KORE ENNA
 STATUTO
 
 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 
 Art. 1 - I Fondamenti
 
 1.1.  La Libera Universita' della Sicilia Centrale "Kore" con sede in  Enna  (di seguito denominata "Libera Universita' Kore di Enna" o, in   sigla,   "UKE") e'   una   universita'  non  statale  legalmente riconosciuta,  avente  personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica,   amministrativa,   organizzativa  e  disciplinare  come previsto  all'art.  33  della  Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.
 1.2.  La  sede dell'UKE e dei suoi organi centrali e' nella citta' di  Enna.  L'UKE puo' inoltre istituire ed attivare Facolta' e Corsi, nel  rispetto  dello  Statuto  e  delle  leggi  e  delle disposizioni vigenti,  anche  in  sedi  diverse  da quella di Enna, in particolare nella Sicilia centrale.
 1.3.  Il  logo  della  Libera  Universita' e' allegato al presente Statuto  e  ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della dea Kore  contornata  dalla  scritta  in  latino  "Studiorum  Universitas Hennae"  e  dalla dizione in piccolo "Libera Universita' Kore Enna" a sua  volta  sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione Europea.
 1.4.  La  Libera  Universita'  Kore di Enna nasce su impulso della Regione  Siciliana, la quale agli artt. 34 e 56 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 e successive integrazioni ha individuato la citta' di  Enna  come sede del quarto polo universitario della Sicilia ed ha destinato ad essa le relative risorse.
 1.5.  L'UKE e' finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attivita'  svolta, con il contributo della Regione Siciliana, ai sensi della legge richiamata al comma precedente, e degli Enti locali della   provincia   di   Enna   ed   e'   gestita   da  un  Consiglio dell'universita'  i  cui  componenti  sono  nominati in massima parte dalla  "Fondazione  per  la  Libera  Universita'  Kore  della Sicilia Centrale  con sede in Enna" (di seguito "Fondazione Kore") costituita dal Consorzio per l'universita' Kore di Enna.
 1.6. Sono fonti normative dell'UKE:
 1.6.1.  le  disposizioni  costituzionali  e  le disposizioni di legge   e  regolamentari  sull'istruzione  superiore  riguardanti  le universita'  non  statali  autorizzate  a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
 1.6.2. il presente Statuto;
 1.6.3.   i   regolamenti  richiamati  nello  Statuto  e  quelli riguardanti  ulteriori  specifiche  materie,  approvati dal Consiglio dell'universita'
 
 Articolo 2 - La Missione e i Compiti
 2.1.  Secondo  le  indicazioni  della  Fondazione  Kore,  l'UKE e' istituita   con   lo   scopo  di  rendere  effettivi  e  concreti  la cooperazione  internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il  patrimonio  scientifico  delle  diverse  sponde  del  bacino  del Mediterraneo,   da   una   parte,   e  la  ricerca  e  la  formazione universitaria, dall'altra.
 2.2.   In   particolare,   all'UKE  e'  assegnato  il  compito  di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico  e  scientifico  dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo  specificamente  nei segmenti dell'alta formazione delle nuove  generazioni,  della formazione di eccellenza, della formazione continua  e  della  formazione  a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.
 2.3.  L'UKE  assicura  la  liberta'  di  ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
 2.4.  Professori,  ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti,  quali  componenti  dell'UKE,  contribuiscono,  nell'ambito delle  rispettive  funzioni  e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
 2.5. L'UKE cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti  didattici  previsti  per  legge,  opera  nel campo della formazione   culturale   e   professionale,   attraverso   scuole  di specializzazione,  corsi  di  perfezionamento,  di aggiornamento e di cultura,   seminari,   nonche'   attraverso  attivita'  propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni.
 2.6.  Essa  cura  altresi'  la  formazione  e  l'aggiornamento del proprio  personale e puo' attivare iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che con tecnologie telematiche.
 2.7.  L'UKE,  ai  sensi  del  D.M.  22  ottobre  2004 n. 270, puo' conferire i seguenti titoli:
 2.7.1. Laurea (L)
 2.7.2. Laurea magistrale (LM)
 2.7.3. Diploma di specializzazione (DS)
 2.7.4. Master universitario di primo livello (M1)
 2.7.5. Master universitario di secondo livello (M2)
 2.7.6. Dottorato di ricerca (DR).
 2.8. L'UKE puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi  di  alta  specializzazione  e  di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
 2.9. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca  scientifica  di  base,  anche  allo  sviluppo  della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
 2.10.   Per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalita',  l'UKE intrattiene  rapporti  con  enti  pubblici  e privati. Puo' stipulare contratti  e  convenzioni  per  attivita'  didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.
 2.11.  Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di capitali,   e  costituire  centri  e  servizi  interdipartimentali  e interuniversitari  e  intrattenere  collaborazioni  nel  campo  della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare,  a  consorzi  con altre universita' ed organizzazioni ed enti pubblici e privati.
 2.12. In coerenza con la missione affidata dalla Fondazione, l'UKE instaura  ed  intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche  e  scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con altre  universita'  dei  Paesi  del  Mediterraneo  e  a tale riguardo promuove  e  sostiene  lo  svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi.
 
 Articolo 3 - Il Patrimonio
 3.1. L'UKE utilizza per le attivita' istituzionali i beni propri o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.
 3.2.  I  mezzi  finanziari  per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attivita' dell'UKE sono costituiti da:
 3.2.1. i trasferimenti operati dalla Fondazione Kore;
 3.2.2.  i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
 3.2.3. altri proventi delle attivita' istituzionali;
 3.2.4.  i  proventi e i contributi erogati in via ordinaria e/o straordinaria    dalle    istituzioni    pubbliche    internazionali, comunitarie, statali e regionali;
 3.2.5.  le  erogazioni  e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo,   da   enti   pubblici,  imprese  e  privati  interessati  al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
 
 Articolo 4 - Gli organi centrali
 4.1. Sono organi centrali di governo dell'UKE:
 4.1.1. il Consiglio dell'universita';
 4.1.2. il Comitato esecutivo;
 4.1.3. il Direttore generale;
 4.1.4. il Presidente;
 4.1.5. i Vice Presidenti;
 4.1.6. il Rettore;
 4.1.7. il Senato accademico.
 4.2.  Ha  inoltre  il  rango  di organo centrale dell'UKE, pur non avendo ruoli di governo, l'Ombudsman.
 
 Articolo 5 - Il Consiglio dell'universita': Composizione
 5.1.   Il   Consiglio  dell'universita'  e'  l'organo  di  governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'UKE.
 5.2. Esso si compone di 40 membri, e precisamente:
 5.2.1.   il  Presidente,  nominato  dalla  Fondazione  Kore  su designazione del Presidente della stessa Fondazione;
 5.2.2.   un   rappresentante   del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca designato dal Ministro;
 5.2.3.  un rappresentante della Regione siciliana designato dal Presidente della Regione;
 5.2.4.  un  rappresentante  dell'Assessorato  per  la  Pubblica istruzione della Regione Siciliana designato dall'Assessore;
 5.2.5.  due  rappresentanti  della  Provincia Regionale di Enna designati dal Presidente della Provincia;
 5.2.6.  un  rappresentante  del  Comune  di  Enna designato dal Sindaco;
 5.2.7. quattro rappresentanti dei Comuni con popolazione pari o superiore   a   10.000  abitanti  facenti  parte  del  Consorzio  per l'universita' Kore di Enna, espressi congiuntamente dai Sindaci degli stessi Comuni, con esclusione del Comune di Enna;
 5.2.8.  due rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore a  10.000 abitanti facenti parte del Consorzio per l'universita' Kore di Enna, espressi congiuntamente dai Sindaci degli stessi;
 5.2.9.  un  rappresentante  della Camera di Commercio Industria Artigianato  e  Agricoltura  di  Enna  designato dal Presidente della stessa;
 5.2.10.  un rappresentante del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale  della  Provincia  di Enna designato dal Presidente dello stesso;
 5.2.11.  un  rappresentante  dei professori nominato dal Senato accademico,  che  appartenga  ad  una Facolta' diversa da quella alla quale  appartiene  il  Rettore. In caso di prima nomina del Consiglio dell'universita', il professore designato dal Senato accademico viene scelto tra i professori che sono membri dei Comitati ordinatori delle Facolta';
 5.2.12.  un  rappresentante dei ricercatori nominato dal Senato accademico,  che  appartenga  ad  una Facolta' diversa da quella alla quale  appartiene  il  Rettore. In caso di prima nomina del Consiglio dell'universita',  il  ricercatore  designato  dal  Senato accademico viene   scelto  tra  i  ricercatori  che  sono  membri  dei  Comitati ordinatori delle Facolta';
 5.2.13.  un  rappresentante  degli studenti eletto dalla stessa componente;
 5.2.14. il Direttore generale dell'UKE;
 5.2.15. venti membri designati dalla Fondazione Kore, dei quali fino a otto rappresentanti dei contribuenti Benemeriti individuati in rapporto al livello di contribuzione alla Fondazione stessa.
 5.3.  Del  Consiglio dell'universita' fa parte di diritto, a pieno titolo, il Rettore.
 5.4.   Il   Consiglio  dell'universita'  nomina  su  proposta  del Presidente,  tra  i  componenti  designati dalla Fondazione Kore, due Vicepresidenti.  In  caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte da uno dei Vice Presidenti, designato dal Presidente.
 5.5.  Il  Presidente  nomina il segretario, che puo' essere scelto anche  tra  persone estranee al Consiglio ma che non ha, in tal caso, diritto di voto.
 5.6.  Alle  sedute  del Consiglio partecipano di diritto, con voto consultivo,  il  Pro-Rettore,  il  Direttore accademico, il Direttore amministrativo,  i  Revisori dei conti e le persone di volta in volta proposte dal Presidente.
 5.7.  Tutti  i  componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono  in  carica  tre anni e possono essere confermati. In prima applicazione  il  Consiglio  rimane  in  carica  per  cinque anni. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
 5.8.  I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
 5.9. Nel caso in cui venga meno oltre la meta' dei consiglieri, si intende  decaduto l'intero Consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo Consiglio.
 
 Articolo 6 - Il Consiglio dell'universita': Validita' delle riunioni
 6.1.  Il  Consiglio  si  intende  validamente costituito quando il numero dei componenti nominati e' almeno pari a ventuno.
 6.2.  Il  Consiglio  e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal  Vice  Presidente  Vicario  ovvero dal Vice Presidente in caso di assenza  del  Vicario,  ogni  qualvolta  si  renda  necessario  o  su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
 6.3.    Per    la   validita'   delle   adunanze   del   Consiglio dell'universita' e' richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza  dei  componenti  in  carica,  in seconda convocazione e' sufficiente   la  presenza  di  un  terzo.  Per  la  validita'  delle deliberazioni  occorre  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei presenti.
 
 Articolo 7 - Il Consiglio dell'universita': Poteri
 7.1.  Il  Consiglio  dell'universita'  ha  poteri  di  ordinaria e straordinaria amministrazione
 7.2. Compete al Consiglio dell'universita':
 7.2.1.  determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'UKE e deliberare i relativi programmi;
 7.2.2.  deliberare,  sentita  la  Fondazione Kore, e sentito il Senato  accademico, le eventuali modifiche statutarie. Per le materie relative  al  funzionamento  didattico,  il Consiglio puo' deliberare direttamente le modifiche su proposta del Senato accademico e sentiti i Consigli di Facolta';
 7.2.3.  deliberare  il  Regolamento  generale  di  Ateneo  e le relative  modificazioni  e  integrazioni  su  proposta  del  Comitato esecutivo;
 7.2.4.    deliberare    il    Regolamento    di    Ateneo   per l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'  e  le  relative modificazioni e integrazioni;
 7.2.5.  esprimere  parere  sul  Regolamento didattico di Ateneo approvato  dal  Senato  accademico  e  sulle relative modificazioni e integrazioni;
 7.2.6.  approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi;
 7.2.7.  deliberare  sull'eventuale  ampliamento  fino  a undici unita'  del numero dei componenti del Comitato esecutivo, e la nomina dei componenti non di diritto;
 7.2.8.   approvare   il  bilancio  di  previsione,  l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio, e il conto consuntivo;
 7.2.9. nominare, su proposta del Presidente, il Rettore;
 7.2.10.  nominare,  tra i professori di prima fascia, i Presidi delle  Facolta'  su  proposta  del  Rettore  e  sentiti i Consigli di Facolta';
 7.2.11.  adottare  le  deliberazioni  concernenti l'attivazione delle strutture didattiche, Facolta' e classi e dei relativi corsi di studio;
 7.2.12.   adottare   le   deliberazioni   che   attengono  alla determinazione degli organici dei docenti e dei ricercatori;
 7.2.13.  adottare  le  deliberazioni  in  materia  di  tasse  e contributi a carico degli studenti.
 7.3.  Alla  preparazione dei lavori del Consiglio dell'universita' provvede  il  Comitato esecutivo, il quale predispone tra l'altro gli schemi     dei     Regolamenti,    del    Programma    di    gestione economico-finanziaria,  del Conto Consuntivo e di ogni altro impianto deliberativo  che  il  Comitato  e'  tenuto a sottoporre al Consiglio dell'universita'.
 2.	7.4.  La  durata  delle  nomine e degli incarichi conferiti dal Consiglio  dell'universita', dal Comitato esecutivo, dal Presidente e da altri organi, ove non espressamente indicata nel presente Statuto, viene  determinata nel relativo provvedimento di nomina o di incarico da parte dell'organo che e' titolato ad emetterlo.
 
 Articolo 8 - Il Comitato esecutivo: Composizione
 8.1.  Il  Comitato  esecutivo  e'  composto  da un minimo di sette membri,  oppure  da  nove ovvero da undici membri. Nella composizione minima fanno parte del Comitato:
 8.1.1. il Presidente dell'UKE, che lo presiede;
 8.1.2. i due Vice Presidenti;
 8.1.3. il Rettore;
 8.1.4. il Direttore generale;
 8.1.5.  il  componente del Consiglio dell'universita' designato dal Presidente della Regione Siciliana;
 8.1.6.  un  componente eletto dal Consiglio dell'universita' in seno alla componente designata dalla Fondazione Kore;
 8.2.  Nel  caso di composizione estesa rispettivamente a nove o ad undici  membri, fanno inoltre parte del Comitato due o quattro membri eletti  dal  Consiglio  dell'universita' con voto limitato alla meta' dei componenti da eleggere.
 3.	8.3.  Alle  sedute  del  Comitato  esecutivo  sono  invitati  a partecipare,  con  voto  consultivo,  il  Pro-Rettore,  il  Direttore accademico,  il Direttore amministrativo e il Presidente dei Revisori dei conti.
 8.4.   La   funzione  di  segretario  del  Comitato  esecutivo  e' esercitata dal segretario del Consiglio dell'Universita'.
 8.5.  Qualora,  per  dimissioni  o altre cause, vengano meno uno o piu'  componenti, si provvede alla nomina dei membri mancanti. Questi ultimi  rimangono  in  carica  per  il  tempo  per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
 8.6.  Nel  caso  in  cui venga meno per i suddetti motivi oltre la meta'  dei  componenti,  si  intende  decaduto l'intero Comitato e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo Comitato.
 
 Articolo 9 - Il Comitato esecutivo: Poteri
 4.	9.1.  Il  Comitato esecutivo delibera in base ai poteri ad esso delegati   dal   Consiglio  dell'universita'  e  ha  inoltre  compiti preparatori   rispetto  alle  deliberazioni  concernenti  materie  di competenza dello stesso Consiglio.
 5.	9.2. Il Comitato esecutivo ha in ogni caso poteri deliberanti:
 9.2.1.  su  proposta  dei  Consigli  di  Facolta', in ordine ai settori scientifico disciplinari ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti  e  alle  nomine  dei  professori  di  ruolo da chiamare alle cattedre  stesse,  nonche'  in  ordine  all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;
 9.2.2.  su  proposta  dei  Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti  da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
 9.2.3.   in  ordine  al  trattamento  economico  del  personale docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  alle indennita' di carica  del Rettore e degli altri docenti e ricercatori con incarichi istituzionali;
 9.2.4.   su  proposta  dei  Consigli  di  Facolta'  e  valutata l'adeguatezza  delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche, in ordine alle modalita' di ammissione degli studenti;
 9.2.5.  su deliberazione del Consiglio dell'universita' o sulla proposta di altri organi di Ateneo, in ordine alla stipula di intese, convenzioni  ed  altri atti concernenti rapporti di cooperazione o di scambi  o  di  reciproco  supporto  con  organismi pubblici o privati italiani o esteri;
 9.2.6.  in  ordine  al  conferimento  di  borse  di studio e di perfezionamento  a  studenti  e  laureati  e in ordine ai contratti a termine  di  addestramento  didattico  e  scientifico  a  laureati  e specializzati;
 9.2.7.  in  ordine  alla  gestione degli organici del personale docente e di ricerca;
 9.2.8.   in  ordine  alla  determinazione  degli  organici  del personale    amministrativo,   alle   relative   assunzioni   ed   ai provvedimenti  concernenti  lo  stato giuridico ed economico, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari;
 9.2.9.   in   ordine  all'acquisizione  di  beni  e  servizi  e quant'altro  necessario  al  migliore  funzionamento dell'UKE ed alla qualita' della vita degli studenti iscritti;
 9.2.10.  in  ordine  alla stipula dei contratti per prestazioni intellettuali;
 9.2.11.   in   ordine   alle   controversie   e  alle  relative determinazioni transattive;
 9.2.12.  in  ordine  all'accettazione  di donazioni, eredita' e legati;
 9.2.13.  in  ordine all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
 9.2.14.  in  ordine  all'affidamento  a  societa' di gestione e Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario.
 9.3.  Il  Comitato esecutivo nomina, come richiesto dai rispettivi regolamenti  e con le procedure dagli stessi previsti, i Responsabili dei  Dipartimenti,  degli Istituti, dei Centri di Ricerca, dei Centri di Servizio.
 9.4.  In  aggiunta  agli  ambiti  indicati ai commi precedenti, il Comitato  esecutivo  ha  poteri  deliberanti su ogni altra materia di ordinaria   e   straordinaria  amministrazione  non  attribuita  alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.
 9.5.  In caso di necessita' e d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare  anche  in ordine alle materie di competenza del Consiglio dell'universita',  ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse.  Di  tali deliberazioni il Presidente riferisce al Consiglio dell'universita' per la ratifica nella prima riunione utile.
 6.	9.6.  Spetta  al  Comitato  esecutivo nominare, su proposta del Presidente,  il  Direttore amministrativo e il Direttore accademico e deliberare in ordine all'assunzione e alla nomina dei dirigenti.
 
 Articolo 10 - Il Presidente
 10.1.  Il  Presidente  dell'UKE  e'  il  Presidente  del Consiglio dell'universita'.  Egli  convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo.
 10.2. Il Presidente in particolare:
 10.2.1.  provvede  a  garantire  l'adempimento  delle finalita' statutarie;
 10.2.2.  ha  la rappresentanza legale dell'UKE e conferisce gli incarichi professionali;
 10.2.3. adotta i provvedimenti in esecuzione delle delibere del Consiglio  e  del  Comitato  Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
 10.2.4. nomina il Direttore generale;
 10.2.5.  propone  al  Consiglio  dell'universita' la nomina del Rettore;
 10.2.6.  nomina, sulla base della programmazione delle Facolta' e  sentito  il  Senato  Accademico,  i  professori e i ricercatori di ruolo;
 10.2.7. stipula, sulla base della programmazione delle Facolta' e  sentito  il  Senato  Accademico, i contratti con i docenti a tempo determinato;
 10.2.8.   stipula   i   contratti   di   lavoro  del  personale tecnico-amministrativo;
 10.2.9.  emana  lo  Statuto  e  i  Regolamenti,  fatte salve le competenze del Rettore;
 10.2.10.  nomina  il  responsabile  del  Servizio  per  le Pari Opportunita'.
 10.3.  Il  Presidente  designa  il Vicepresidente Vicario all'atto dell'insediamento del Comitato esecutivo.
 10.4.   Nell'eventualita'   che  non  sia  possibile  la  regolare convocazione   del   Consiglio   dell'universita'  e/o  del  Comitato esecutivo,  il  Presidente,  nelle materie di competenza degli stessi organi  puo'  adottare  provvedimenti di necessita' e d'urgenza. Tali provvedimenti  dovranno  essere portati alla ratifica rispettivamente del  Consiglio  dell'universita' o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
 10.5.  Il  Presidente  esercita  infine  tutte  le  altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'universita'. Puo' delegare i poteri di firma e di rappresentanza  attribuitigli dallo Statuto ad un Vice Presidente, al Rettore o al Direttore generale.
 
 Articolo 11 - Il Rettore
 11.1.  Il  Rettore e' nominato tra i professori ordinari dell'UKE, dura   in  carica  due  anni  e  puo'  essere  confermato.  In  prima applicazione  il Rettore e' nominato tra i professori ordinari membri dei Comitati Ordinatori dell'UKE.
 11.2.  Il  Rettore, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di  legge,  esercita  tutte  le  attribuzioni  previste  dal presente Statuto e dai regolamenti dell'UKE.
 11.3. Il Rettore:
 11.3.1.  rappresenta  l'UKE  nelle  cerimonie  e manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
 11.3.2.  cura  l'osservanza  delle  leggi  nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
 11.3.3.  vigila  sull'espletamento  dell'attivita'  didattica e scientifica;
 11.3.4. emana il Regolamento didattico di ateneo;
 11.3.5.  emana  i  Regolamenti  didattici  delle Facolta' e dei Corsi di studio;
 11.3.6. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio dell'universita' e del Comitato esecutivo;
 11.3.7.  convoca  e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio dell'universita';
 11.3.8. presiede il Consiglio di Facolta' nel caso sia attivata una sola Facolta';
 11.3.9. propone al Consiglio dell'universita', per la nomina, i Presidi delle Facolta';
 11.3.10.  assicura  l'esecuzione  delle  delibere del Consiglio dell'universita' in materia didattica e scientifica;
 11.3.11.    formula   proposte   e   riferisce   al   Consiglio dell'universita' sull'attivita' didattica e scientifica dell'UKE;
 11.3.12.  fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
 11.3.13.  promuove l'attivita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti;
 11.4.  Nei  casi  di  necessita'  e  di  urgenza,  il Rettore puo' adottare  gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.
 11.5.  Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori ordinari l'incarico  di  seguire  particolari  aspetti della gestione dell'UKE rientranti  nelle  sue  competenze e puo' conferire ad uno di essi la qualifica di Pro-Rettore.
 11.6.  Il  Rettore  puo',  in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega dal Pro-Rettore o da altro professore ordinario dell'UKE nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
 11.7.  Il  Rettore  puo'  costituire  commissioni  e  comitati con compiti  consultivi,  istruttori  e  gestionali  nelle materie di sua competenza.
 
 Articolo 12 - Il Senato accademico
 12.1.  Il Senato accademico, fatte salve le competenze degli altri organi previste nello Statuto, ha poteri deliberanti sulle materie di esclusivo  interesse  didattico e scientifico e di proposta per tutto quanto  concerne  le strutture e gli strumenti atti a porre in essere la missione didattica e scientifica dell'UKE.
 12.2.  Il  Senato  accademico  e'  composto  dal  Rettore,  che lo presiede, e dai Presidi delle Facolta' di cui si compone l'UKE, se le Facolta'  sono  in  numero  superiore  a  una.  In  caso di assenza o impedimento  del  Rettore  o  di  vacatio  della  carica,  il  Senato accademico,  nei  casi  in  cui  non  si sia provveduto a nominare un Pro-Rettore,  e' presieduto dal Preside con maggiore anzianita' nella carica e, in caso di parita', dal piu' anziano per eta'.
 12.3. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di  voto,  il  Direttore  generale,  il  Direttore  accademico  e  il Direttore amministrativo.
 12.4. In particolare compete al Senato accademico:
 12.4.1.  proporre  al  Consiglio  dell'universita' le eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento didattico;
 12.4.2.  deliberare  il  Regolamento  didattico  di Ateneo e le relative  modifiche, su proposta dei Consigli di Facolta - per quanto di rispettiva competenza - e sentito il Consiglio dell'universita';
 12.4.3.  formulare  proposte  ed  esprimere pareri al Consiglio dell'Universita'  ed al Comitato esecutivo sui programmi di ricerca e di sviluppo dell'UKE;
 12.4.4.  dettare indirizzi e criteri sulle prove di valutazione degli studenti e sugli esami;
 12.4.5. stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca.
 
 Articolo 13 - Il Direttore generale
 13.1.  Il  Direttore  generale,  fatte  salve  le  prerogative del Rettore  e  l'autonomia riconosciuta all'Area della didattica e della ricerca  dal presente Statuto e da disposizioni di legge, sovrintende all'amministrazione  generale  ed  e'  responsabile del funzionamento complessivo dell'UKE.
 13.2.  Nell'ambito  delle funzioni delineate nel comma precedente, il Direttore generale:
 13.2.1.  determina  i  criteri generali di organizzazione degli uffici  in  conformita' agli indirizzi del Consiglio dell'universita' ed alle direttive impartite dal Comitato esecutivo e dal Presidente e pone in essere gli atti di gestione del personale;
 13.2.2. esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di Gestione, una generale attivita' di indirizzo e direzione;
 13.2.3. formula proposte al Consiglio dell'universita' anche ai fini  della  elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza  degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
 13.2.4.  e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;
 13.2.5.  sovraintende alla attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
 13.2.6.  partecipa  a  pieno  titolo  alle sedute del Consiglio dell'universita' e del Comitato esecutivo;
 13.2.7.  opera,  inoltre,  sulla  base  di  specifiche deleghe, conferite dal Comitato esecutivo.
 13.3. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal Presidente dell'UKE  a  persona  in  possesso del titolo di studio non inferiore alla  laurea  e  provvista  di  adeguato curriculum professionale dal quale   risulti  l'avvenuto  svolgimento  di  incarichi  dirigenziali pubblici. L'atto di nomina indica la durata dell'incarico.
 
 Articolo 14 - L'Ombudsman
 14.1.  L'Ombudsman  e'  nominato  dal  Presidente della Fondazione Kore. Il suo incarico dura due anni e non puo' essere revocato se non a  seguito  dell'eventuale  sostituzione,  nella carica di Presidente della Fondazione Kore, della persona che lo ha nominato.
 14.2.  L'Ombudsman  opera  secondo  criteri  di  indipendenza,  di obiettivita'  e  di  discrezione  per  assistere,  mediare e proporre soluzioni  agli  organi competenti dell'UKE nei casi di disfunzioni o di  conflittualita'  che  gli  vengano  sottoposti.  Egli puo' essere consultato da qualsiasi membro della comunita' dell'UKE.
 14.3.  L'Ombudsman  ha  poteri  di  ispezione  e di libero accesso all'universita', ha titolo a porre domande e ad ottenere informazioni volte a risolvere problemi.
 14.4. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman:
 14.4.1.  ascolta  e  dibatte  lamentele, suggerimenti, stati di insoddisfazione e simili;
 14.4.2.  fornisce  risposte  alle richieste o indica le persone che possono darle;
 14.4.3.   instaura   canali  di  comunicazione  e  facilita  la risoluzione dei conflitti;
 14.4.4.  media  nelle  eventuali  dispute  proponendo soluzioni accettabili da tutte le parti;
 14.4.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non e' nei suoi poteri o possibilita'.
 14.5.  L'Ombudsman  collabora  con  gli  organi  di  governo  e di gestione  dell'UKE  e  non  ha funzioni di rappresentanza esterna ne' puo'  interferire  con  i  ruoli  e  le  funzioni  degli altri organi dell'UKE.  Sono  in ogni caso escluse dalle competenze dell'Ombudsman le seguenti materie:
 14.5.1.   situazioni  conflittuali  e  liti  che  abbiano  gia' raggiunto i livelli di formalizzazione;
 14.5.2. procedimenti disciplinari in corso;
 14.5.3. proteste o lamentele formalizzate;
 14.5.4.  inchieste  e  audizioni  avviate  da  altri  organi  o strutture;
 14.5.5. trattative sindacali e arbitrati.
 14.6.  L'Ombudsman  non  rappresenta  l'UKE  e  non puo' esprimere valutazioni all'esterno dell'Universita'. Con riguardo a procedimenti di  contestazione,  di  reclamo,  di  rivalsa o simili, sia di natura giudiziale  che  extragiudiziale,  l'eventuale  notifica  all'Ufficio dell'Ombudsman  non  ha  in  alcun caso valore di notifica per alcuno degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE.
 14.7. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto egli  non  puo' essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto nei procedimenti formali o legali.
 
 CAPO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'
 
 7.	Articolo 15 - Le Strutture dell'UKE
 15.1.  La Libera Universita' Kore di Enna sviluppa la sua missione attraverso  la sinergia di tutte le sue componenti e il funzionamento unitario - del   quale  sono  corresponsabili  tutti  gli  organi  di Ateneo - delle  Strutture  dell'Area autonoma della Didattica e della Ricerca,  delle  Strutture  di  Orientamento e Supporto agli studi, e delle Strutture Tecnico-amministrative.
 15.2. Il Consiglio dell'universita', fatte salve le competenze del Senato accademico, determina con proprie deliberazioni e con appositi regolamenti,   l'attivazione,   la  consistenza  e  le  modalita'  di funzionamento  e di valutazione di ulteriori Strutture universitarie, oltre quelle previste dal presente Statuto agli articoli seguenti.
 
 Articolo 16 - Le Strutture Didattiche e di Ricerca
 16.1. Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca:
 16.1.1. Le Facolta';
 16.1.2. Le Scuole di specializzazione;
 16.1.3. I Dipartimenti;
 16.1.4. Gli Istituti;
 16.1.5. I Centri e gli organismi di ricerca;
 16.1.6.  Le  altre  strutture  istituite  e  regolamentate  dal Consiglio dell'universita' su proposta del Senato accademico.
 16.2.  Le  Facolta',  i  Corsi  di  laurea  e  i  Corsi  di laurea magistrale   istituiti  dall'UKE  sono  individuati  nel  Regolamento Didattico d'Ateneo.
 16.3.  Le proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo sono adottate ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente Statuto.
 16.4.  Le  Strutture  didattiche  e di ricerca sono poste sotto la direzione  ed  il coordinamento del Rettore. Per la loro istituzione, attivazione,  integrazione  e  modificazione  il  potere  di proposta appartiene al Senato accademico.
 
 Articolo 17 - Le Strutture Tecnico-amministrative 17.1. Sono strutture tecnico-amministrative dell'UKE:
 17.1.1. La direzione amministrativa;
 17.1.2. Gli uffici amministrativi;
 17.1.3.  L'Ufficio  per  la  gestione  della Contabilita' e del Bilancio;
 17.1.4. L'Ufficio tecnico;
 17.1.5. L'Ufficio perle Residenze e gli impianti sportivi;
 17.1.6. Il Servizio di Provveditorato ed Economato.
 17.2.  Le  Strutture tecnico-amministrative sono attivate, secondo le  necessita'  di  funzionamento,  con  provvedimento  del Direttore generale.  Esse  sono poste sotto la direzione e il coordinamento del Direttore amministrativo.
 
 Articolo 18 - Le Strutture di Orientamento e Supporto agli studi
 18.1. Sono strutture di servizio:
 18.1.1. Il Centro Orientamento e Tutorato;
 18.1.2. Il Servizio per le Pari Opportunita';
 18.1.3. Il Servizio di Sostegno agli studenti con disabilita' e minorazioni;
 18.1.4. Il Servizio Stage e Job Placement;
 18.1.5. Il Sistema Bibliotecario;
 18.1.6. I Laboratori scientifici e informatici;
 18.1.7. Il Centro Linguistico Interfacolta';
 18.1.8. Il Centro di Scambi Culturali Euro-Arabo;
 18.1.9. Il Centro Editoriale e di Produzione Multimediale;
 18.1.10.  Le  altre  strutture  individuate e regolamentate dal Consiglio  dell'universita'  al  fine  di  supportare  e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.
 18.2.  Le  Strutture di orientamento e di supporto agli studi sono attivate,  secondo  le necessita' di funzionamento, con provvedimento del  Direttore  generale.  Esse  sono  poste  sotto la direzione e il coordinamento del Direttore accademico.
 
 Articolo 19 - L'Ufficio per la progettazione speciale e comunitaria e per l'innovazione
 19.1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Direttore generale e  con  funzioni di staff rispetto a tutte le strutture accademiche e tecnico-amministrative    dell'universita',    l'Ufficio    per    la progettazione speciale e comunitaria e per l'innovazione.
 19.2.  Il  Responsabile  dell'Ufficio  e'  nominato  dal Direttore generale.
 
 Articolo 20 - Il Direttore accademico
 20.1.  Il Direttore accademico e' nominato dal Comitato esecutivo, su  proposta  del  Presidente dell'Universita' e sulla base di idoneo curriculum   culturale.   L'atto   di   nomina   indica   la   durata dell'incarico.
 20.2.  Il  Direttore accademico svolge un ruolo di interfaccia tra il  Direttore  generale  dell'UKE  e  il  Rettorato,  assicurando  la supervisione  e  il  coordinamento  delle strutture e dei servizi per l'insegnamento  e per il successo formativo che le norme del presente Statuto - e  gli  organi  di  governo dell'UKE con successive proprie decisioni - attivano  e  collocano  prima, durante e al termine dello sviluppo del percorso universitario degli studenti.
 
 Articolo 21 - Il Direttore amministrativo 8.	  21.1.  Il  Direttore  amministrativo  e'  nominato  dal Comitato esecutivo,  su  proposta del Presidente dell'Universita' e sulla base di idoneo curriculum professionale. L'atto di nomina indica la durata dell'incarico. 9.	  21.2.  Il  Direttore  amministrativo  cura il coordinamento e la supervisione   dei   servizi  a  lui  demandati  e  svolge,  inoltre, compatibilmente   con  le  disposizioni  di  legge  e  i  regolamenti ministeriali, le funzioni che gli sono attribuite nello Statuto.
 
 Articolo 22 - Le Facolta'
 22.1.   Alle  Facolta'  competono - secondo  quanto  previsto  dal Regolamento    didattico   di   Ateneo - le   decisioni   in   merito all'organizzazione  delle  attivita'  didattiche per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004: laurea (L), laurea magistrale  (LM),  diploma  di  specializzazione  (DS),  dottorato di ricerca  (DR),  nonche' per il conseguimento del master universitario di   primo   e   secondo   livello   e  degli  altri  corsi  di  alta specializzazione e di perfezionamento istituiti.
 22.2. Alle Facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attivita'  didattiche  previste  dalla  legge,  dallo  Statuto  e dai regolamenti.
 22.3.   All'interno   delle  Facolta'  possono  essere  costituite strutture  aggregate,  quali  raggruppamenti  di  corsi di studio che condividono  gli obiettivi qualificanti in quanto facenti parte della stessa  classe di laurea, ai sensi del D.M. n. 270/2004. Le strutture aggregate  dei corsi di studio afferenti alle stesse classi di Laurea sono  rette  da  un  unico  Consiglio  di  classe  che  opera  per il coordinamento  delle attivita' didattiche relative ai corsi di studio attivati  al  suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio  di  classe  sono  disciplinati  dai Regolamenti Generale e Didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche.
 
 Articolo 23 - Gli organi delle Facolta'
 23.1. Sono organi delle Facolta':
 23.1.1. il Consiglio di Facolta';
 23.1.2. il Preside;
 23.1.3. i Consigli di Classe;
 23.1.4. i Consigli e i Presidenti dei Corsi di studio.
 
 Articolo 24 - I Consigli di Facolta': Composizione e Funzionamento
 24.1.  Il  Consiglio  di  Facolta'  si  compone del Preside che lo presiede,  dei  professori  di  ruolo,  dai professori chiamati a far parte   della   Facolta'   per  almeno  due  anni  e  dai  professori responsabili   dei   singoli   corsi  e  di  una  rappresentanza  dei ricercatori, in numero di tre.
 24.2.  I  Consigli di Facolta' possono inoltre cooptare fino a tre membri  esterni  purche'  siano  incaricati  di un corso ufficiale di insegnamento presso le stesse Facolta'.
 24.3.  Limitatamente  alle  materie  di preminente interesse degli studenti,  intervengono  alle adunanze del Consiglio di Facolta', con diritto  di  parola  e di proposta, tre rappresentanti degli studenti dei  Corsi  di laurea, due rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea  magistrale,  un  rappresentante  degli  studenti dei Corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito Regolamento. Essi non  entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta.
 24.4.  Alle  sedute  del Consiglio possono inoltre partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti posti all'Ordine del giorno ne  richiedessero  la  presenza, i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti appartenenti ad altre Facolta' o Scuole dell'UKE.
 24.5.  Le  funzioni  di  segretario del Consiglio di Facolta' sono esercitate  dal  meno  anziano  di carica tra i professori ordinari o straordinari della Facolta'.
 24.6.  Le  modalita'  di  funzionamento  di  ciascun  Consiglio di Facolta' sono stabilite dal Regolamento di Facolta', deliberato dallo stesso  Consiglio  nel  rispetto  di  quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
 
 Articolo 25 - I Consigli di Facolta': Attribuzioni
 25.1.  Al  Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal  presente  Statuto,  dal  Regolamento  didattico d'Ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.
 25.2.   In   particolare  ad  esso  sono  attribuite  le  seguenti competenze:
 25.2.1.   deliberare,  nei  limiti  fissati  dalle  leggi,  dai regolamenti e dal presente Statuto, sull'ordinamento degli studi;
 25.2.2. formulare proposte al Comitato esecutivo concernenti:
 25.2.2.1.  le  modalita'  di ammissione degli studenti ai corsi dell'UKE;
 25.2.2.2.   i   settori   scientifico-disciplinari   ai   quali attribuire i posti di ruolo vacanti, nonche' l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;
 25.2.2.3.   gli   insegnamenti  da  attivare  in  ciascun  anno accademico   e   gli  incarichi  e  contratti  da  conferire  per  lo svolgimento  dell'attivita'  didattica, a professori e ricercatori di altre   universita',   nonche'   a  persone  di  alta  qualificazione scientifica e professionale;
 25.2.2.4. le nomine per le cariche negli organi direttivi delle Scuole,  dei  Dipartimenti,  degli  Istituti e dei Centri di Ricerca, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 25.2.3. formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
 25.2.4.  esprimere  pareri  al Consiglio dell'universita' sulle proposte   di   modifiche   statutarie   per   le   materie  relative all'Ordinamento didattico;
 10.  25.2.5.	esprimere  pareri  al  Consiglio  dell'universita' sulle proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca.
 
 Articolo 26 - I Presidi di Facolta'
 26.1.  Il  Preside  di  Facolta'  e' un professore di prima fascia afferente  alla  stessa  facolta'. Il suo incarico ha la durata di un biennio  e  puo' essere confermato. Nei casi di assenza o impedimento e'  sostituito  da  un  Vice  Preside,  da  lui  stesso nominato trai professori di ruolo della Facolta'.
 26.2. Il Preside:
 26.2.1.   rappresenta  la  Facolta',  ne  promuove  e  coordina l'attivita',  sovrintende  al  regolare  funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta';
 26.2.2. convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
 26.2.3.   assicura  il  regolare  svolgimento  delle  attivita' didattiche della Facolta';
 26.2.4. e' membro di diritto del Senato accademico;
 26.2.5.  esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di Regolamento.
 
 Articolo 27 - I Consigli di Corso di studio
 27.1.  Nelle Facolta' che comprendono piu' corsi di studio possono essere istituiti i Consigli di Corso di studio.
 27.2.  Il  Consiglio  di Corso di studio dura in carica tre anni e tutti suoi membri, ad eccezione della componente studentesca, possono essere confermati. Si puo' fare parte di una sola struttura didattica e quindi, in caso si venga nominati o eletti in piu' strutture, sara' necessario optare per una di esse.
 27.3.  Ciascun  Consiglio  di  Corso di studio e' presieduto da un professore  di  prima  fascia  eletto nel proprio seno e nominato dal Preside della Facolta' di afferenza.
 27.4.  Ciascun  Consiglio  e'  composto  dai  professori  ordinari titolari  a  tempo indeterminato nell'UKE e afferenti al corso cui il consiglio  si  riferisce.  Fanno  inoltre  parte  del  consiglio  due professori  associati  e  due  ricercatori,  purche'  siano  titolari nell'UKE   con   incarico  a  tempo  indeterminato,  designati  dalle rispettive  componenti. Su proposta del Senato accademico, il rettore puo'  chiamare  a  far parte di ciascun Consiglio di corso fino a due professori  con  incarico  di durata almeno biennale. Dei consigli di corso  fanno  parte infine due studenti, eletti da tutti gli studenti iscritti al corso cui si riferisce il consiglio.
 27.5.  Il  presidente  del  Consiglio  di  Corso di studio dura in carica  tre anni e puo' essere confermato; le competenze dello stesso sono definite nel Regolamento didattico di Ateneo.
 27.6. I Consigli di Corso di studio sono regolati:
 27.6.1.  per quanto concerne le modalita' di funzionamento, nel Regolamento generale di Ateneo;
 27.6.2.  per  quanto  riguarda  le  competenze, nel Regolamento didattico di Ateneo.
 
 Articolo 28 - I Corsi di Specializzazione
 28.1.  Per  le  attivita'  di  formazione  rivolte  ai  laureati e finalizzate  al conseguimento del diploma di specializzazione, di cui all'art.  3  del  D.M. n. 270/2004, possono essere istituiti Corsi di specializzazione.
 28.2. I Corsi di specializzazione sono disciplinati:
 28.2.1.  per  l'organizzazione,  nel  Regolamento  generale  di Ateneo;
 28.2.2.  per l'ordinamento didattico, nel Regolamento didattico di Ateneo.
 
 Articolo 29 - I Corsi post-laurea
 29.1.  Per  soddisfare  le  esigenze  di  formazione successive al conseguimento   della  laurea  di  primo  livello  e/o  della  laurea magistrale  possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con  altri  Enti e organismi, Corsi di dottorato di ricerca, Corsi di perfezionamento e altri corsi di qualificazione post-laurea.
 29.2.  I  corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio dell'universita' su proposta delle Facolta' e sentito il Senato accademico.
 11.  29.3.  Le  modalita'  per il funzionamento dei corsi medesimi sono  contenute,  per  quanto  non stabilito dalla legge, nel decreto rettorale di istituzione che prevede altresi' l'ordinamento dei corsi nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.
 
 Articolo 30 - I Dipartimenti e gli Istituti
 30.1.  I  Dipartimenti e gli Istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno all'attivita' didattica.
 30.2.   Gli  Istituti  sono  costituiti  per  settori  scientifici omogenei   con  i  relativi  insegnamenti,  anche  afferenti  a  piu' Facolta'.
 30.3.  I  professori  e  i ricercatori di ruolo, nonche' gli altri collaboratori  all'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento e ad un solo Istituto.
 30.4. Sono organi del Dipartimento e dell'Istituto:
 30.4.1.  il  Direttore,  che  deve  essere  individuato  tra  i professori  di prima fascia o, in caso di indisponibilita' dei primi, di seconda fascia;
 30.4.2.  il Consiglio di Dipartimento e di Istituto, costituito ciascuno,   oltre   che   dal  Direttore,  da  quattro  professori  o ricercatori.
 30.5.  I  membri dei Consigli sono nominati dal Comitato esecutivo del  Consiglio  dell'Universita'  e  durano  in  carica  tre anni. Il Direttore  e' eletto dal Consiglio nel proprio seno tra i docenti e i ricercatori ed e' nominato dal Comitato esecutivo.
 30.6.   L'istituzione   dei  Dipartimenti  e  degli  Istituti,  la definizione  delle  competenze e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi   organi   sono   disciplinate  nel  Regolamento  generale dell'Ateneo.
 
 Articolo 31 - I Centri di Ricerca
 31.1.  I  Centri  di  ricerca  sono  strutture  istituite  per  la promozione  e  lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.
 31.2.   L'UKE   puo'   istituire   Centri   di  ricerca  anche  in collaborazione  con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati. La loro istituzione e'  disposta  dal  Consiglio  dell'universita', anche su proposta del Consiglio  di  Facolta' o del Senato accademico; l'organizzazione dei Centri   di   ricerca  e'  disciplinata  dai  rispettivi  regolamenti approvati dal Consiglio dell'universita'.
 31.3.  Il Consiglio dell'universita', sentito il parere del Senato accademico,  puo'  istituire  appositi  organi  per  il coordinamento dell'attivita' dei Centri di ricerca.
 
 CAPO III - ORGANI CONSULTIVI, DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA
 
 Articolo  32 - Gli  organi  consultivi, di valutazione e di verifica: Individuazione
 32.1. Sono organi consultivi e di verifica dell'UKE:
 32.1.1. il Consiglio degli Studenti;
 32.1.2. il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 32.1.3. il Collegio dei Revisori dei conti.
 32.2. Il Consiglio dell'universita' puo' istituire altri comitati, composti  anche  da  esponenti  del  mondo  economico e culturale, in funzione  consultiva  degli  organi  di  governo dell'UKE sui temi di interesse per la sua attivita' e i suoi programmi di sviluppo.
 
 Articolo 33 - Il Consiglio degli Studenti
 12.  33.1.  Il  Consiglio  degli  Studenti  e'  organo  consultivo dell'UKE  e  di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti.
 13. 33.2. In particolare il Consiglio degli Studenti:
 14. 33.2.1.	formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni  attinenti  all'attivita'  didattica,  ai  servizi  per gli studenti e al diritto allo studio;
 15.   33.2.2.   esprime   parere   sulla  organizzazione  delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
 16.   33.2.3.   predispone   il   Regolamento  per  il  proprio funzionamento,    che   dovra'   essere   approvato   dal   Consiglio dell'universita'.
 17.   33.3.   Il   Consiglio   degli   Studenti  e'  composto  dai rappresentanti  eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e  per  il  quale  e'  prevista  la partecipazione degli studenti. Il Consiglio  degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.
 
 Articolo 34 - Il Nucleo di valutazione
 34.1.  Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' organo di valutazione dell'attivita' dell'Ateneo.
 34.2.  Il  Nucleo  di  valutazione ha il compito di procedere alla valutazione  interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio,  verificando  anche  mediante analisi comparative dei costi e dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle risorse pubbliche, la produttivita'  della  ricerca  e  della  didattica. Il Nucleo esprime parere obbligatorio sull'attivazione di nuovi corsi di studio.
 34.3.  Il Nucleo e' composto, ai sensi dell'articolo 2 delle legge 19  ottobre  1999, n. 370, da almeno cinque esperti, dei quali almeno due   esterni   all'Universita',  provvisti  di  adeguato  curriculum professionale  che  dimostri  competenze  in  valutazione dei sistemi formativi complessi.
 34.4.  I  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  di Ateneo sono nominati  dal  Comitato esecutivo, sentito il Rettore, e rimangono in carica due anni.
 34.5.  Il  Nucleo  di  Valutazione  di Ateneo opera su indicazione degli  organi  centrali  di  governo  dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale.
 34.6.  L'organizzazione,  il  funzionamento  e  le prerogative del Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo  sono  definiti  nel  Regolamento generale di Ateneo.
 
 Articolo 35 - Il Collegio dei Revisori dei conti
 18.  35.1.  Il  Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
 19.  35.2.  I  membri  effettivi,  tra i quali il Presidente, sono designati  dalla  Fondazione  Kore.  Uno  dei  membri e' scelto tra i dirigenti  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca.
 20. 35.3. I due membri supplenti sono nominati:
 21. 35.3.1. uno dalla Fondazione Kore;
 22.  35.3.2.  uno  dall'Assessore  alla  Pubblica istruzione della Regione Siciliana.
 23.  35.4.  Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
 
 CAPO IV - PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
 
 Articolo 36 - Le Attivita' didattiche
 36.1. L'UKE soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con professori e ricercatori di ruolo e con professori a contratto.
 36.2.   I   contratti  possono  essere  stipulati  con  docenti  e ricercatori  di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.
 36.3.  I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto nel D.M. 21 maggio 1998 n. 242.
 36.4. Da tali contratti deve risultare:
 36.4.1. la espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere  gerarchico  da  parte  delle  istituzioni  nei  confronti del docente;
 36.4.2. l'autonomia didattica del docente;
 36.4.3. la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
 36.4.4.  la  fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami;
 36.4.5.  la  determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
 36.4.6.  la  facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi.
 
 Articolo 37 - Gli organici dei Professori e dei Ricercatori
 37.1.  I  professori  e  i  ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio  dell'universita'  su  proposta delle Facolta' interessate, sentito  il  parere  del  Rettore  e  secondo  le  procedure  per  il reclutamento  dei  docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in  materia  universitaria.  I  contratti  a  tempo  determinato sono deliberati dal Comitato esecutivo e conferiti dal Presidente, sentito il Rettore.
 37.2.  Ai  professori  e  ai  ricercatori  di  ruolo  dell'UKE  e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle universita' statali.
 
 Articolo 38 - I contratti a tempo determinato
 38.1.  Per  esigenze  didattiche  e  di  ricerca e per favorire la formazione  e  il  perfezionamento  dei  giovani  docenti  l'UKE puo' stipulare  contratti  a  tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata   qualificazione  professionale  e  scientifica  anche  di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione.
 38.2.  I  contratti  di diritto privato di cui al comma precedente sono  rinnovabili  e  non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'UKE.
 
 Articolo 39 - Il Personale amministrativo e tecnico
 39.1.  L'organizzazione  del  personale tecnico-amministrativo nel suo  complesso  e'  determinata  dal  Comitato esecutivo che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
 39.2.  Il  rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito Regolamento e dai contratti di lavoro.
 
 CAPO V - STUDENTI
 
 Articolo 40 - Le modalita' di ammissione all'UKE
 40.1.  Il  Comitato  esecutivo,  sentito  il parere delle Facolta' interessate  e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche  e  scientifiche  disponibili,  determina  annualmente  il numero  massimo  di  studenti  da  ammettere  al primo anno di corso, nonche' le procedure di ammissione
 40.2.  Le  situazioni personali di handicap non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi.
 
 Articolo  41 - Le  azioni  a  sostegno  del diritto allo studio e del successo formativo
 41.1.   L'UKE   promuove  e  realizza  iniziative  e  servizi  per l'orientamento   e  l'attivita'  di  tutorato  svolte  anche  con  la collaborazione  di  studenti,  secondo  quanto  previsto  da apposito Regolamento.
 41.2.  L'UKE,  nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze,  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la realizzazione del diritto allo studio in favore di tutti gli studenti aventi  titolo  ad  accedere  ai Corsi, intervenendo anche con misure volte   ad  affrontare  e  ridimensionare  per  quanto  possibile  le difficolta'  dipendenti  da  disabilita'  e  gli  svantaggi  dovuti a condizioni  socio-economiche  disagiate. S'impegna specificatamente a favorire  tutto  quanto  consenta  di  migliorare le condizioni degli studenti  nell'Ateneo,  la  loro  formazione  culturale  ed  il  loro inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'UKE e dalla stessa controllate.
 41.3.  Con  lo  stesso  scopo  puo' integrare le proprie strutture funzionali  anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni con   altre   istituzioni  anche  per  fornire  prestazioni  di  tipo residenziali.
 41.4.  L'UKE  puo'  gestire,  per  affidamento  dalla Regione e in regime  di  convenzione  con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.
 
 Articolo 42 - Il Comitato universitario per lo sport
 42.1.  L'UKE  collabora  alla  promozione delle attivita' sportive tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali, federazioni e  associazioni  preposti  per  legge  all'attuazione  dello sport in ambito  universitario.  Al  finanziamento delle relative attivita' si provvede  con  eventuali  fondi finalizzati e appositamente stanziati dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca, con contributi  degli  studenti  o  con altri fondi eventualmente messi a disposizione dall'UKE.
 42.2.  Presso  l'UKE  e'  costituito  il  Comitato  per  lo  sport universitario  con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  sportive  degli  studenti  universitari  a  livello amatoriale  ed  agonistico.  L'organizzazione  e il finanziamento del Comitato  per  lo  sport  universitario sono definiti nel Regolamento generale di Ateneo.
 
 Articolo  43 - L'accesso  degli studenti a forme di collaborazione con l'UKE
 43.1.  L'UKE  puo'  avvalersi  dell'opera degli studenti attivando forme  di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per  attivita'  di  supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
 43.2.  Le  modalita'  e  i  compensi  per tali collaborazioni sono definiti    in   apposito   Regolamento   approvato   dal   Consiglio dell'universita'  avendo  cura di precisare che le collaborazioni non devono  configurare  in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.
 
 CAPO VI - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
 
 Articolo 44 - Comitati Ordinatori
 44.1. Fino alla nomina del Rettore ed alla costituzione del Senato accademico,  le  attribuzioni  degli  stessi competono ad un Comitato Ordinatore nominato dalla Fondazione Kore e composto da almeno cinque professori  universitari  di ruolo o fuori ruolo, di cui uno indicato come    Presidente,    di    discipline    afferenti    ai    settori scientifico-disciplinari   richiamati   nel   Regolamento   e   negli ordinamenti  di  Ateneo.  Di  essi  almeno  due  membri devono essere individuati tra professori di prima fascia.
 44.2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  loro  nomina,  i membri del Comitato  Ordinatore  devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento accademico dell'Ateneo.
 44.3. Con le stesse modalita' previste al primo comma del presente articolo,  si  puo'  procedere  se necessario alla costituzione di un Comitato  Ordinatore per ciascuna delle Facolta' da attivarsi, il cui funzionamento si conforma a quanto indicato al secondo comma.
 44.4.  I  professori di ruolo che, in coerenza con le disposizioni vigenti,  verranno  chiamati  a  far  parte  delle  Facolta'  saranno aggregati ai rispettivi Comitati Ordinatori.
 44.5.  I  Comitati  Ordinatori  delle  Facolta' cessano le proprie funzioni allorche' siano assegnati, alla Facolta' cui si riferiscono, docenti  di numero e di fascia non inferiore a quelli stabiliti dalle vigenti  disposizioni,  e  comunque  non oltre tre anni dalla data di nomina.
 44.6.  Fino alla costituzione del Consiglio dell'universita' e del Comitato  esecutivo  ed  alla  nomina  del  Presidente,  le  relative attribuzioni  sono  esercitate  da  un Comitato Tecnico-organizzativo nominato  dalla  Fondazione  Kore e composto da almeno cinque membri, incluso il Presidente.
 
 Articolo 45 - Eventuale cessazione e devoluzione del patrimonio
 45.1.   Quando   l'UKE  dovesse,  per  qualsiasi  motivo,  cessare l'attivita'   o   essere   privata  della  personalita'  giuridica  o dell'autonomia,  il  suo  patrimonio  sara' interamente devoluto alla Fondazione Kore.
 LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE KORE DI ENNA
 REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO
 
 Art. 1- Titoli e corsi di studio
 1.  La  Libera  Universita'  rilascia  i seguenti titoli di studio attivati  in  osservanza dei decreti ministeriali e nell'ambito delle classi di appartenenza in essi individuate:
 - laurea;
 - laurea specialistica o magistrale;
 - diplomi di specializzazione;
 - dottorati di ricerca;
 - master universitari.
 2.  I  titoli  di studio rilasciati dall'Universita' al termine di corsi  di  studio  appartenenti alla medesima classe sono sotto tutti gli  aspetti giuridici equivalenti. Essi sono tuttavia contrassegnati da  denominazioni  particolari  coincidenti  con  quella del corso di studio  corrispondente,  oltre  che  dall'indicazione  numerica della classe di appartenenza.
 3.  L'Universita'  rilascia,  come  supplemento al diploma di ogni titolo  di  studio,  un  certificato  che  riporta,  secondo  modelli conformi   a   quelli  adottati  dai  paesi  europei,  le  principali indicazioni  relative  al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
 4.  L'Universita'  puo' attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo  la  disciplina  fissata  dal  presente  regolamento, servizi didattici  propedeutici  o  integrativi  finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio.
 
 Art. 2 - Facolta' e corsi di laurea ad esse afferenti
 1.  L'Universita'  comprende  le seguenti Facolta', ciascuna con i corsi  di  laurea  (L) e i corsi di laurea specialistica o magistrale (LM):
 
 - Facolta' di Giurisprudenza:
 Classe 31 Corso di laurea in Scienze Giuridiche (L);
 Classe  15  Corso di laurea in Studi internazionali e relazioni euromediterranee  (L);        Classe 35 Corso di laurea in Mediazione culturale e cooperazione euromediterranea (L),
 Classe 22/S Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LM);
 
 - Facolta' di Ingegneria:
 Classe  8  Corso  di  laurea  in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (L);
 Classe 9 Corso di laurea in Ingegneria telematica (L);
 Classe  30/S  Corso  di  laurea  magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM);
 Classe  38/S  Corso  di  laurea  magistrale in Ingegneria della protezione civile (LM);
 
 - Facolta' di Scienze della Formazione:
 Classe  34  Corso  di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L);
 Classe  11  Corso  di  laurea  in  Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa (L);
 Classe  14  Corso  di  laurea  in  Scienze  della comunicazione multimediale (L);
 Classe  33 Corso di laurea in Scienze delle attivita' motorie e sportive (L);
 Classe  23  Corso  di  laurea  in  Scienze  e  tecnologie dello spettacolo e della moda (L);
 Classe 58/S Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM);
 Classe 13/S Corso di laurea magistrale in Giornalismo (LM);
 
 - Facolta' di Economia:
 Classe 17 Corso di laurea in Economia aziendale (L);
 Classe 39 Corso di laurea in Sistemi turistici integrati (L);
 Classe  84/S  Corso  di laurea magistrale in Economia aziendale (LM);
 Classe   55/S   Corso   di  laurea  magistrale  in  Economia  e progettazione dei sistemi turistici (LM).
 
 - Facolta' di Beni Culturali:
 Classe 4 Corso di laurea in Scienze dell'architettura (L);
 Classe   13  Corso  di  laurea  in  Storia  e  archeologia  del Mediterraneo (L);
 Classe 2/S Corso di laurea magistrale in Archeologia (LM); .
 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. l sono allegati al presente regolamento.
 
 Art. 3 - Rilascio di titoli congiunti
 2. Sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 10,  del  D.M. 270/2004, l'Universita' puo' rilasciare i titoli anche congiuntamente   con  altre  Universita'  italiane  e  Universita'  o Istituzioni di istruzione superiore estere.
 3.  Le  suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni,  concordati dalle Universita' convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
 4.  Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto, per  salvaguardare  l'omogeneita'  del  sistema di valutazione. A tal fine  la  convenzione  deve  prevedere  un sistema di conversione dei voti.
 5.  La  convenzione  puo' prevedere il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle Universita' convenzionate.
 
 Art. 4 - Regolamenti e ordinamenti didattici
 1. Il regolamento didattico di facolta' definisce le regole comuni ai  corsi  di  studio  che si svolgono nella facolta' e disciplina le materie  attribuitegli  dalle  leggi,  dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
 2.  L'ordinamento  didattico  di  ciascun  corso di studio, che fa parte  integrante  del regolamento didattico dell'Universita', indica la  facolta'  ove si svolge il corso, il nome del corso di studio, la classe  di appartenenza, gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro delle attivita' formative, i crediti formativi universitari assegnati  alle  attivita'  formative,  le  conoscenze  richieste per l'accesso  al  corso  e  le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.
 3. L'Universita' assicura la revisione, con cadenza triennale, dei regolamenti  didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda  la  ripartizione  dei  crediti tra i vari insegnamenti o le altre attivita' formative, al sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.
 
 Art. 5 - Consigli dei corsi di studio
 1.  I  Corsi  di  studi istituiti presso le Facolta' sono retti da appositi  Consigli  e  sono  disciplinati  dai  relativi regolamenti, articolati in base al regolamento-quadro valido per tutta la Facolta' e  che  definisce  le  modalita'  di composizione e di elezione delle rappresentanze nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
 2.  Corsi  di  studi  della  stessa  Facolta'  che condividono gli obiettivi  qualificanti  possono costituire una struttura retta da un unico Consiglio.
 
 Art. 6 - Corsi di laurea
 1.  Il  corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata  padronanza  di  metodi e contenuti scientifici generali, nonche'  l'acquisizione  di  specifiche  abilita'  professionali. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma  di  scuola  secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito  all'estero riconosciuto idoneo. Altri requisiti formativi e  culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
 2.  Per  conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di laurea e' dunque di tre anni.
 
 Art. 7 - Corsi di laurea specialistica (o magistrale)
 1.  Il corso di laurea specialistica (o magistrale) ha l'obiettivo di  fornire  allo  studente  una  formazione  di livello avanzato per l'esercizio   di   attivita'  di  elevata  qualificazione  in  ambiti specifici.
 2.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di laurea specialistica (o magistrale) occorre  essere  in possesso della laurea ovvero di altro titolo  di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle  leggi  vigenti.  Altri requisiti curriculari indicativi di una adeguata   preparazione   personale   possono  essere  richiesti  dai regolamenti   didattici   dei   corsi   di  laurea  specialistica  (o magistrale),   ovvero  essere  previsti,  con  decreti  ministeriali, esclusivamente  per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea  che non prevedano, per gli stessi corsi, titoli universitari di  primo livello, fatta salva in ogni caso la verifica dell'adeguata preparazione  iniziale  riferita  ai  singoli  corsi  ed indicata nei relativi ordinamenti.
 3.  Per  conseguire  la  laurea  specialistica  (o  magistrale) lo studente  deve  avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti  con  il  conseguimento  del  titolo  di  laurea. La durata normale  del corso di laurea specialistica e' dunque di due anni dopo la laurea.
 
 Art. 8 - Corsi di specializzazione
 1.  Il  Corso  di  specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di  particolari  attivita'  professionali  e puo' essere istituito in base  ad  apposite  norme di legge o di direttive dell'unione europea con le procedure di cui all'art. 11 del D.M. 270/2004.
 2.  Per  essere  ammessi  ad  un Corso di specializzazione occorre essere  in  possesso  almeno  della Laurea, ovvero di altro titolo di studio  conseguito  all'estero,  riconosciuto  idoneo  ai sensi delle Leggi  vigenti.  Altri  specifici requisiti di ammissione nonche' gli eventuali  crediti  formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al titolo  di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali.
 3.  Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere  acquisito  un  numero  di  crediti,  che  viene  precisato dai relativi decreti ministeriali.
 
 Art. 9 - Corsi di Dottorato
 1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze   necessarie  per  esercitare,  presso  Universita',  enti pubblici   o   soggetti   privati,   attivita'  di  ricerca  di  alta qualificazione.
 2.  L'istituzione  dei  corsi  di dottorato puo' avvenire anche in consorzio  con  altre Universita' italiane e mediante convenzioni con soggetti  pubblici  e  privati  in  possesso  di requisiti di elevata qualificazione  culturale  e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. L'approvazione della articolazione didattica dei corsi  e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono  disciplinate  da  un apposito regolamento di Ateneo, redatto in conformita' alla normativa vigente.
 3.  Il  numero  di  laureati  da  ammettere  a  ciascun  Corso  di dottorato;   il  numero  di  ammessi  esonerati  dai  contributi  per l'accesso  e la frequenza ai Corsi; l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla meta' degli ammessi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con Decreti rettorali.
 4.  L'Ateneo  puo'  istituire  in  base  ad  accordi  bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di dottorato internazionale nel rispetto della normativa vigente.
 
 Art. 10 - Master universitari
 1.  L'Universita'  attiva corsi di studio per il conseguimento del master  universitario, di primo e di secondo livello. Per accedere ai master  di primo livello e' necessario aver conseguito la laurea. Per accedere  ai  master di secondo livello e' necessario aver conseguito la laurea specialistica.
 2.  Per  conseguire  il master universitario lo studente deve aver acquisiti  almeno  60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la  laurea  o  la laurea specialistica. La durata minima dei corsi di master universitario e' dunque di un anno.
 3.	I   corsi  di  master  universitario  possono  essere  attivati dall'Universita' anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
 
 Art. 11 - Altre attivita' didattiche
 1.  Le  strutture  didattiche,  anche  in  collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e  scientifica  e  di  personale,  strutture  ed attrezzature idonee, assicurano  corsi  di  perfezionamento,  nonche'  i servizi didattici integrativi previsti dall'art. 6 della L. 341/90.
 2.  Possono  altresi'  istituire  Corsi  IFTS,  disciplinati da un apposito regolamento.
 3.  Il  piano  finanziario  per  ciascuna  di  queste attivita' e' deliberato  dagli  organi  collegiali  delle  strutture  interessate, prevedendo  la  copertura  delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere  ai  docenti  ed  al  personale  tecnico-amministrativo impegnato nell'attivita' integrativa.
 4.  Le  attivita'  didattiche  previste  dal presente articolo non rientrano  tra  i  compiti  didattici  dei professori ordinari di cui all'art. 9 del D.P.R. 382/80.
 
 Art. 12 - Corsi interfacolta' e interateneo
 1. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra  diverse  Facolta'  dell'Ateneo  (Corsi  di studi interfacolta) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari).
 2.   I   regolamenti   dei   Corsi   di   studi   interfacolta'  e interuniversitari  determinano le particolari norme organizzative che ne   regolano   il   funzionamento   sul   piano  della  didattica  e attribuiscono  ad  una  tra  le  Facolta'  o  ad  uno  tra gli Atenei convenzionati  l'iscrizione  degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilita' amministrativa del Corso.
 3.   11  coordinamento  dell'attivita'  didattica  e'  svolto  dal Consiglio  di  Corso  di  studi;  le  decisioni  amministrative  sono assunte - su  proposta del Consiglio del Corso di studi dal Consiglio della Facolta' nella quale il Corso e' afferente.
 4.  Le  decisioni  che riguardano personale docente di ruolo, sono assunte  su  proposta del Consiglio del Corso di studi - con delibera della Facolta' cui afferisce il maggior numero di docenti del settore scientifico-disciplinare  interessato,  e  presso la quale il docente verra' incardinato.
 
 Art. 13 - Iscrizione ai Corsi
 1.  Le modalita', i termini, la documentazione da predisporre e le tasse  da  versare  per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi  di  studi e' indicata nel manifesto degli studi, pubblicato di norma entro il 31 maggio.
 2. Qualora l'immatricolazione sia limitata ad un numero prefissato di  studenti, il Senato Accademico approva le modalita' e i tempi per la  selezione, che deve in ogni caso concludersi in tempo utile prima dell'inizio delle attivita' didattiche del Corso di studi.
 3.  Le  segreterie degli studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla  carriera  scolastica  degli  studenti in conformita' alle leggi vigenti.
 
 Art. 14 - Requisiti per l'iscrizione
 1.  I  regolamenti  didattici  dei Corsi di studio che si svolgono nelle   Facolta',   ferme  restando  le  attivita'  di  orientamento, precisano   le  conoscenze  richieste  per  l'accesso,  in  grado  di dimostrare  un'adeguata  preparazione  iniziale e ne determinano, ove necessario, le modalita' di verifica.
 2.  Propedeuticamente  alla  verifica  degli  eventuali  requisiti d'accesso  le Facolta' programmano attivita' formative propedeutiche, che   possono   essere  svolte  in  collaborazione  con  istituti  di istruzione secondaria superiore.
 3.  Se  la  verifica  non  e'  positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
 4.  Tali  obblighi  formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti  dei  corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi  ai  corsi  con  una  votazione  inferiore  ad una prefissata votazione minima.
 
 Art. 15 - Riconoscimento di Crediti formativi
 1. I Consigli di Corso di studi possono riconoscere agli studenti, secondo  criteri  predeterminati,  crediti a fronte della documentata certificazione    dell'acquisizione    di   competenze   e   abilita' professionali,  nonche'  di  altre  competenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso.
 2.  I  regolamenti  dei  Corsi  di  studi  afferenti alle Facolta' possono  prevedere  specifiche  forme  di  attribuzione  dei  crediti formativi   per  studenti  lavoratori  o  comunque  dispensati  dalla frequenza delle attivita' didattiche.
 3.  Nel  caso  di  trasferimenti,  il  riconoscimento  di  crediti acquisiti  dallo studente in altro Corso di studi dell'Ateneo, ovvero nello  stesso  o in altro Corso di studi di altra Universita'., anche estera,  compete  al  Consiglio del Corso di studi cui lo studente si iscrive, che - in mancanza di specifiche convenzioni - valuta tenendo conto  degli  obiettivi  formativi qualificanti del Corso, nonche' di quelli  previsti  dal  Corso  di provenienza, della stessa o di altra Facolta'.  Il  Consiglio  di  corso valuta l'eventuale riconoscimento totale  o  parziale  della  carriera  di  studio  fino a quel momento seguita,  con  la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto.
 4.   Il   riconoscimento  da  parte  dell'Universita'  di  crediti acquisiti   presso   altre   Universita'  italiane  o  Universita'  o Istituzioni di istruzione superiore estere puo' essere determinato in forma  automatica  da  apposite  convenzioni  approvate dal Consiglio dell'Universita';  tali  convenzioni  potranno  altresi' prevedere la sostituzione  diretta  di  attivita'  formative  con  quella di altre Universita' italiane o estere.
 
 Art.  16 - Mobilita'  studentesca  e riconoscimento di studi compiuti all'estero
 1.  Nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  la  Libera  Universita' aderisce  ai  programmi  di  mobilita' studentesca riconosciuti dalle Universita'  della  Comunita' europea (programmi Socrates/ Erasmus ed altri) a qualsiasi livello di corso di studio.
 2.  L'Universita'  favorisce  la  mobilita' studentesca secondo un principio  di  reciprocita',  mettendo  a disposizione degli studenti ospiti  le  proprie  risorse  didattiche  e  l'assistenza  tutoriale, fornendo altresi' un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
 3.  I  titoli  accademici  conseguiti  all'estero  possono  essere dichiarati, ai soli fini dell'accesso ai corsi di studio dell'Ateneo, equipollenti   a   quelli   corrispondenti  rilasciati  dalla  Libera Universita'; qualora non sia dichiarata l'equipollenza, l'interessato puo'  essere  ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del  titolo,  con  dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti nei regolamenti didattici.
 
 Art. 17 - Ammissione a Corsi singoli
 1.  Su  delibera  dei  competenti  Consigli  di  Corso di studi, i cittadini  italiani  e  stranieri  possono  essere  ammessi a seguire singole  attivita' formative, sostenere le relative prove di verifica ed   averne   regolare  attestazione,  per  motivi  di  aggiornamento culturale e professionale.
 2.  In  tali casi e' dovuto un contributo corrispondente al 20 per cento di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attivita' attestata.
 
 Art. 18 - Posizione di studente ripetente e fuori corso
 
 1. Lo studente si considera ripetente quando entro l'anno di corso non  abbia  ottenuto  il  numero di crediti eventualmente fissati dal relativo  Regolamento  (in misura comunque non superiore ai due terzi di  quelli previsti per la durata normale del Corso) per il passaggio al successivo anno di corso.
 2.  Lo  studente ripetente non e' tenuto di norma a frequentare le attivita'  formative  previste dal Regolamento del Corso di studi per l'anno  di  corso al quale viene considerato iscritto (in qualita' di ripetente) allo  scopo  di  poter  superare  gli  esami o le prove di verifica   ancora   mancanti  al  completamento  del  suo  curriculum formativo.  L'eventuale rinnovo dell'obbligo di frequenza deve essere approvata  dal Consiglio di Corso di studi dietro motivata richiesta. Lo  studente  ripetente  e'  tenuto al versamento di un contributo di iscrizione  proporzionato  alle  attivita'  di cui deve eventualmente rinnovare la frequenza.
 3.  Lo  studente  puo'  essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno  di  corso,  non  piu'  di  una  volta.  Per lo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della  carriera  il  Regolamento  del  Corso  di  studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonche' le modalita' di reiscrizione all'anno congruente con i crediti gia' acquisiti.
 4.  Lo  studente  ha  facolta'  in qualsiasi momento della propria carriera  formativa  di  interrompere  la  prosecuzione  degli  studi intrapresi  e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi, chiedendo il riconoscimento dei crediti acquisiti.
 5.   Lo   studente   si   considera  fuori  corso  quando,  avendo frequentato,  anche da ripetente, le attivita' formative previste dal suo  curriculum  formativo,  non  abbia superato gli esami e le altre prove  di  verifica  previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito  entro  la  durata  normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
 6.  Lo  studente  fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria  carriera  universitaria entro il termine massimo di un anno. In  caso  contrario,  il  Consiglio  di  Corso  di  studi  provvede a determinare  i  nuovi  obblighi  formativi  per  il conseguimento del titolo  ed  indica  a  quale  anno  di  corso lo studente puo' essere re-iscritto.
 
 Art. 19 - Calendario didattico
 1.  Il  Calendario  didattico viene approvato da ciascuna Facolta' nel rispetto dei seguenti criteri generali.
 2.  Le  attivita'  didattiche  relative  a ciascun anno accademico cominciano  il  1°  ottobre e si concludono il 30 settembre dell'anno solare successivo.
 3.  Le  sessioni  di esame devono prevedere almeno due appelli, le cui  date  di  apertura  devono  essere  fissate  in  modo da evitare sovrapposizioni.
 4.  Gli  appelli  per  gli  studenti  senza  obblighi di frequenza perche' ripetenti o fuori corso dovranno essere in numero complessivo superiore a quelli generali.
 5.  Ulteriori  appelli  straordinari  per gli studenti ripetenti e fuori corso vanno decisi tenendo conto di esigenze di coordinamento e di utilizzazione degli spazi.
 6. Durante gli esami le normali attivita' didattiche sono sospese, al  fine  di  evitare sovrapposizioni, per gli studenti in corso, tra periodi di lezioni e di esami.
 7.  Gli  appelli  devono  avere  inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuita'; eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal presidente del Corso di studi.
 
 Art. 20 - Insegnamenti
 1.  Qualora  ricorrano  in un corso condizioni di sovraffollamento che,   in   relazione   alla   tipologia  del  corso  stesso  o  alla indisponibilita'  di  strutture  idonee,  lo  rendano  opportuno,  il Consiglio  di facolta', su richiesta del Consiglio di Corso di studi, puo'   deliberarne   lo   sdoppiamento,   fissando  le  modalita'  di suddivisione degli studenti.
 2. Il Consiglio di Corso di studi verifica che programmi didattici e  prove  d'esame  dei  Corsi  sdoppiati  siano  equivalenti  ai fini didattici e non creino disparita', e che gli studenti siano equamente distribuiti tra i corsi sdoppiati.
 3. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studi disciplinano la  possibilita'  per gli studenti di chiedere il trasferimento ad un Corso  sdoppiato diverso da quello al quale sono assegnati in base ai criteri prefissati dal Consiglio del Corso di studi.
 4.  Il  Consiglio di Facolta' puo' deliberare che gli insegnamenti dei  Corsi  di  laurea  siano  mutuati  da un insegnamento di analogo contenuto di altro Corso di studi della Facolta' o di altra Facolta', previo assenso della stessa, sentito il docente.
 5.  I  Corsi  di  insegnamento  di  qualsiasi  tipologia  e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati alla collaborazione  di  piu'  docenti.  Ogni  Corso  di insegnamento puo' essere  articolato  in  piu'  moduli  affidati  ad  un  solo o a piu' docenti.  Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto superamento  dei  singoli  moduli. E' possibile l'articolazione degli insegnamenti  in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di  diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
 6.  Gli  ordinamenti  didattici  possono  prevedere anche forme di insegnamento    a    distanza,   specificandone   le   modalita'   di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.
 
 Art. 21 - Modalita' di accertamento del profitto
 1.  Le  prove  di  verifica  che  determinano  per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati potranno consistere  in  esami  (orali  o  scritti),  la  cui  votazione viene espressa  in  trentesimi,  o  in  altre  modalita'  (prove  pratiche, grafiche,  tesine,  colloqui,  ecc.) proposte dal docente e approvate dal Consiglio di Corso di studi competente.
 2.  Il  voto  minimo  per il superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi. La valutazione del profitto in occasione degli esami puo' tenere  conto  dei  risultati conseguiti in eventuali `valutazioni in itinere   (prove   di   verifica  o  colloqui  sostenuti  durante  lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente).
 3.  Tutte  le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.  Qualora  siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
 4.  Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica  del  profitto  sono nominate dal Preside di Facolta' e sono composte  da  almeno  due  membri,  il  primo  dei quali e' sempre il titolare  del  Corso  di  insegnamento,  che  svolge  le  funzioni di Presidente  della  Commissione;  il  secondo  e' un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia.
 5. I cultori della materia devono essere in possesso da almeno due anni  di  Laurea  specialistica  o  di Laurea conseguita in base alle normative   previgenti   all'applicazione  del  Regolamento  Generale sull'Autonomia,  e  sono  nominati dal Consiglio di Corso di studi su richiesta  del titolare del Corso e in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facolta'.
 6.   Le   Commissioni  possono  operare  anche  distribuendosi  in sottocommissioni    di   almeno   2   membri   ciascuna,   sotto   la responsabilita'  e il coordinamento del Presidente. Nel caso di Corsi integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli.
 7.  Il  verbale di esame e' firmato dal presidente e da almeno uno dei membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti  delle  commissioni  hanno l'obbligo di curare la consegna del  verbale  debitamente  compilato  in  tutte  le  sue  parti  alle rispettive   Segreterie   studenti,  di  norma  entro  24  ore  dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame.
 8.  Nel  caso  in  cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima  della  sua  conclusione  viene  riportata  esclusivamente  sul verbale la notazione: "ritirato".
 
 Art. 22 - Prove finali
 1.  Il  titolo di studio e' conferito a seguito del superamento di una  prova  finale.  I regolamenti dei Corsi di studi nell'ambito dei criteri  generali fissati dal Regolamento di Facolta' disciplinano le modalita'  della prova e della sua valutazione, che deve tenere conto comunque dell'intera carriera dello studente.
 2.  Le  Commissioni giudicatrici della prova finale, costituite da almeno  sette  componenti  sono  nominate  dal  Preside  di Facolta'. Possono  farne  parte  anche  docenti  di  Facolta'  diverse, nonche' Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
 3.  Le  Commissioni  giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimita', concedere, a chi  abbia  ottenuto il massimo dei voti, la lode. 11 voto minimo per il  superamento della prova e' sessantasei centodecimi; quello minimo per  l'assegnazione  della  lode  e'  stabilito  dai  regolamenti dei singoli corsi.
 
 Art. 23 - Docenti
 1.   L'Universita'   prevede   per  ogni  docente  e  ricercatore, nell'ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente, il numero minimo  obbligatorio  di ore annue di attivita' didattica e tutoriale da  svolgere  presso  le  proprie  sedi.  L'impegno  didattico  per i professori a tempo pieno corrisponde ad almeno due corsi annuali.
 2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nei cicli didattici  dell'anno  accademico  nei  quali  e' prevista l'attivita' formativa  ad  essi  affidata,  secondo  un  calendario reso pubblico mediante affissione all'albo. Essi devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel Corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.
 3.  Il  docente  che intenda assentarsi per piu' di una settimana, deve  chiedere  preventiva  autorizzazione al Presidente del Corso di studi,  precisando  il  motivo  dell'assenza e le modalita' della sua sostituzione  nello svolgimento dell'attivita' didattica. Negli altri casi in cui non sia in grado di svolgere le attivita' formative a lui affidate  per  cause  di  forza  maggiore, motivi di salute e impegni scientifici  o  istituzionali, il professore ufficiale del Corso, ove possibile,  cura  di  essere  sostituito  da un altro docente, previa autorizzazione del Presidente del Corso di studi.
 4.  Il  Consiglio  di  Facolta'  assicura  che  al professore e al ricercatore,   nell'ambito   del   proprio   impegno   orario,  siano attribuiti, in base alla programmazione didattica dei Corsi di studi, compiti   didattici  per  lo  svolgimento  di  lezioni,  seminari  ed esercitazioni  per  un  numero  di  ore appropriato alla natura delle attivita'  formative a lui affidate, assicurando una perequazione fra i docenti di discipline diverse o differentemente collocate nel piano degli studi.
 5.  Nell'ambito  della  programmazione  didattica,  per soddisfare particolari  esigenze  didattiche,  i  Consigli  di  Facolta' possono attribuire  allo  stesso  docente,  con  il suo consenso, supplenze o affidamenti,    secondo    modalita'   definite,   con   retribuzioni proporzionate  all'impegno  richiesto  (corso, modulo, etc.) a carico delle  risorse  delle  Facolta', qualora l'impegno didattico relativo comporti  il  superamento  dei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme.
 6. Il docente di un Corso cura la compilazione del 'registro delle attivita'   didattiche',   ove   indica  gli  argomenti  di  lezioni, esercitazioni,  seminari,  attivita'  di laboratorio e di quant'altro costituisca   attivita'   didattica   inerente   al   Corso,  facendo aggiungere,  ove  necessario, alla propria firma quella del docente o ricercatore  che  lo ha affiancato o sostituito. Al termine del Corso il  registro  viene  vistato dal presidente del Consiglio di Corso di studi   e   viene  quindi  consegnato  al  Preside  che  ne  cura  la conservazione nell'archivio della Facolta'.
 7.  Ciascun  docente  ha  il  dovere di seguire un certo numero di tesi,  sulla  base  di  un'equa  ripartizione  del  carico  didattico effettuata in sede di programmazione didattica.
 8.  I  docenti  che  intendono  svolgere attivita' didattica al di fuori   dei   compiti  assegnati  dalla  Facolta'  devono  richiedere preventiva autorizzazione secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento.
 
 Art. 24 - Studenti part-time
 1. L'Universita' bandisce concorsi per attivita' di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture universitarie.
 2.  L'Amministrazione  centrale  e  le Facolta' potranno attingere alla relativa graduatoria, che dovra' essere approvata per i concorsi banditi annualmente entro la prima decade di ottobre.
 
 Art. 25 - Orientamento e tutorato
 1.  Al  fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari  e  di  assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per  l'accoglienza  ed  il  sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione  ed  il  ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione  attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, si  provvede  con un apposito regolamento ad organizzare le attivita' di orientamento e tutorato.
 2.   Ai   fini   dell'orientamento   alla   scelta   universitaria l'Universita'  offre attivita' didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore
 3.   Riguardo   all'orientamento   durante   il   Corso  di  studi l'Universita' diffonde mediante l'attivita' del servizio orientamento e  tutorato  e  attraverso  l'attivita' dei docenti e dei ricercatori informazioni  sui  percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
 4.  In  materia  di orientamento post-universitario, l'Universita' puo'  attivare  corsi  di  orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, corsi di preparazione agli esami di Stato e  concorsi,  corsi  di  formazione  professionale  e  di  formazione permanente.
 
 Art. 26 - Verifica della didattica
 1.  Il  Preside  di  facolta'  predispone  una  relazione  annuale sull'attivita'   e   sui   servizi   didattici,   utilizzando   anche questionari,  approvati dal nucleo di valutazione, somministrati agli studenti  e  attivita'  di  autovalutazione dei corsi di studio, e la presenta al Consiglio di facolta'.
 2. La relazione annuale e' redatta tenendo conto della valutazione degli studenti sull'attivita' dei docenti e sui diversi aspetti della didattica  e  dell'organizzazione,  e  del regolare svolgimento delle carriere  degli  studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualita' dei servizi e dell'occupazione dei laureati.
 3.  Tali  relazioni  verranno  presentate al nucleo di valutazione interna    che   formula   proprie   proposte   ed   osservazioni   e successivamente verranno inviate al Senato Accademico.
 4.  Ai  fini della verifica della coerenza tra i crediti assegnati alle  attivita'  formative  e  gli  obiettivi  formativi dei corsi di studio attivati si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 del D.M. 270/2004.
 
 Art. 27 - Pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
 1.  L'Universita'  assicura  forme  e strumenti di pubblicita' dei procedimenti   e   delle  decisioni  assunte  in  materia  didattica. L'Universita'  promuove  la  diffusione  di  tali  conoscenze con gli strumenti  offerti  dalle  moderne tecnologie, nonche' utilizzando la rete  informativa dell'Universita' e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
 2.  E'  individuato  e  reso  pubblico  il  responsabile  di  ogni attivita' organizzata dall'Universita'.
 
 Art. 28 - Norme transitorie
 1. L'Universita' assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli  ordinamenti didattici previgenti,  agli  studenti  gia'  iscritti  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento didattico.
 2.  E'  assicurata  agli  studenti la possibilita' di cui al comma precedente  di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente regolamento    didattico   che   vengono   considerati   direttamente sostitutivi dei corsi di laurea preesistenti cui sono iscritti.
 
 ---->  Vedere Tabelle da pag. 85 a pag. 163 del S.O.  <----
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