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| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 4 maggio 2005 |  | Istituzione  della  Universita'  degli  studi  europea,  non  statale legalmente  riconosciuta,  in  Roma,  e  autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
 Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto 2004, n. 262, relativo alla  programmazione  del  sistema  universitario  per  il 2004-2006, registrato  alla  Corte  dei conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177;
 Visto l'art. 9 del predetto decreto il quale prevede, al comma 1, l'istituzione  della  Universita'  degli  studi  europea  non statale legalmente  riconosciuta,  con  sede a Roma (promotore: Congregazione dei Legionari di Cristo, Roma);
 Visto  il  ricordato  art. 9, il quale, al comma 2 stabilisce che l'istituzione   delle   Universita'   di   cui   al   comma   1,  con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore  legale,  contestuale  all'approvazione  dello  statuto  e del regolamento  didattico  di  ateneo,  viene  attuata  con  decreto del Ministro;
 Visto  il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta  di regolamento didattico di ateneo, da ultimo nell'adunanza del  14 aprile  2005,  e  che  lo  stesso  e'  stato conseguentemente adeguato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  istituita,  a  decorrere  dall'anno accademico 2005-2006, l'Universita' degli studi europea non statale legalmente riconosciuta con  sede  a  Roma,  con  i  seguenti corsi di studio e le competenti strutture didattiche:
 ambito  di  filosofia,  con  il  corso di laurea in filosofia (classe 29);
 ambito  di storia, con il corso di laurea in scienze storiche (classe 38);
 ambito  di  psicologia,  con  il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe 34);
 ambito  di  giurisprudenza, con il corso di laurea in scienze giuridiche (classe 31).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sono  approvati  lo  statuto  e  il  regolamento didattico di ateneo,   allegati  al  presente  decreto,  dell'Universita'  di  cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Al  termine  del  terzo,  quinto e settimo anno accademico di attivita'  dell'Universita'  di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per  la  valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare una  valutazione  dei  risultati  conseguiti,  anche  sulla  base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
 2.  Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del  quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i  contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse.
 3.  Sulla  base  dell'ultima  valutazione  positiva  da parte del Comitato   puo'  essere  disposto  l'accreditamento,  secondo  quanto indicato  all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il  mantenimento  dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
 4.  Il  presente  decreto e' inviato al Ministero della giustizia per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2005
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | STATUTO DELL'UNIVERSITA' DI ROMA
 TITOLO PRIMO
 Principi Generali
 
 Art. 1
 
 Natura e finalita'
 
 1.   L'Universita'   Europea   di   Roma,  in  seguito  denominata Universita',   e'   istituita  in  Roma,  ed  e'  promossa  dall'Ente Ecclesiastico  "Congregazione  dei Legionari di Cristo", ai sensi del R.D.  31  Agosto 1933, n. 1592, come Universita' non statale. Essa si avvale  dell'autonomia  riconosciutale  dalla Costituzione Italiana e rilascia titoli di studio aventi valore legale.
 2.  L'Universita'  e'  una  comunita' scientifica e accademica che favorisce  lo  sviluppo  della  cultura  e  contribuisce alla ricerca scientifica.  Nel  rispetto  dell'autonomia  del sapere, promuove una concezione  della  scienza al servizio della persona, per la dignita' umana  e  la  convivenza  civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo,  le  sue  istanze  di  liberta',  e  i  principi della Costituzione Italiana.
 3.   In  coerenza  con  l'Ente  ecclesiastico  "Congregazione  dei Legionari di Cristo", l'Universita' persegue l'obiettivo di preparare persone  impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali.
 4. L'attivita' didattica e l'attivita' di ricerca dell'Universita' sono  principalmente  orientate  a  sviluppare  i  temi oggetto delle stesse  nel contesto internazionale anche attraverso l'individuazione di sinergie con altri Enti di istruzione e di ricerca anche stranieri i  cui  principi  istituzionali  siano  in  armonia con quelli propri dell'Universita'. A tale scopo promuove la collaborazione scientifica nazionale  e  internazionale,  favorisce l'integrazione europea degli enti  sopraindicati,  sensibilizza  la  mobilita' dei docenti e degli studenti  e  facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
 5.  L'Universita' adempie ai suoi compiti istituzionali attraverso un'attivita'  congiunta  di  didattica  e  di  ricerca,  svolgendo  e sviluppando  insegnamento  ed attivita' di istruzione e formazione di livello  superiore,  di  specializzazione,  secondo  gli  ordinamenti vigenti, nonche' attraverso lo svolgimento e lo sviluppo di attivita' connesse,  di ricerca, di pubblicazione, di formazione permanente, di orientamento,     aggiornamento     culturale     e    professionale, perfezionamento,  di  preparazione  agli  esami  di  abilitazione per l'esercizio  delle  libere  professioni  e  agli  impieghi pubblici e privati,   nonche'   attivita'   a   tutte   queste  strumentali  e/o complementari,   anche   con   appositi  contratti  e  convenzioni  e attraverso specifiche strutture.
 6.  L'Universita'  assicura  il  proprio  intervento  a favore del diritto allo studio come garantito dall'art. 34 della Costituzione.
 7.  L'Universita'  si  da'  il proprio ordinamento con il presente Statuto.  Ad  esso debbono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi dei successivi articoli.
 Art. 2
 
 Rapporti con l'Ente Promotore
 
 L'Universita'   e'  promossa,  nel  perseguimento  dei  suoi  fini istituzionali,  dall'Ente  ecclesiastico "Congregazione dei Legionari di   Cristo",  quale  ente  fondatore,  in  seguito  denominato  Ente Promotore.  Esso  ne assicura il mantenimento e lo sviluppo, mediante specifica dotazione.
 Art. 3
 
 Strutture e principi organizzativi
 
 1. L'Universita' si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
 2.  Il  presente  Statuto  indica  la natura e i limiti della loro autonomia.
 3.  L'Universita' adotta i Regolamenti di Ateneo aventi ad oggetto la  propria  organizzazione  e la disciplina delle proprie attivita', quali:
 a) Il  Regolamento Generale di Ateneo. Esso e' emanato ai sensi della  legge  341/90  con  decreto rettorale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 b) Il  Regolamento  per  l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la Contabilita'. Esso e' emanato ai sensi della legge 168/89 con decreto rettorale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 c) Il  Regolamento  del Dipartimento di Didattica e di Ricerca. Esso  e'  emanato  con  decreto  rettorale  previa  deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 d) I  Regolamenti  Didattici.  Essi sono emanati ai sensi della legge  341/90 con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
 4.  Per  assicurare  il  costante miglioramento dei propri livelli qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili, l'Universita'    si    ispira    ai    principi    dell'economicita', dell'efficienza  e  dell'efficacia  nello  svolgimento  delle proprie attivita'.
 Art. 4
 
 Titoli di studio e attestati
 
 1.  L'Universita'  rilascia  i  titoli  di  studio  previsti dalla vigente legislazione.
 2.  L'Universita'  puo'  rilasciare  inoltre  specifici  attestati relativi alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.
 3.   L'Universita'   puo'   attivare   corsi   di  perfezionamento scientifico  e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al  conseguimento  della  laurea  o della laurea magistrale di cui al D.M. 22.10.2004 n° 270.
 4.  L'Universita'  istituisce  ed organizza master universitari di primo e di secondo livello, rilasciandone i relativi diplomi.
 5.  L'Universita'  istituisce  ed  organizza corsi di dottorato di ricerca, consorziandosi eventualmente anche con altre Universita' e/o enti italiani o stranieri e rilasciando i relativi diplomi.
 Art. 5
 
 Collaborazioni
 
 1.  In  attuazione  del principio di cui al comma 4 del precedente art. 1, l'Universita' puo' collaborare per la ricerca e la formazione con   altre   Universita'   italiane   e  straniere,  in  particolare cattoliche,   e   con  enti  e  istituti  di  cultura  e  di  ricerca scientifica.
 2.   L'Universita'   fa   parte   di   un   sistema  universitario internazionale   a   rete,  in  particolare  con  le  seguenti  altre Universita':  Ateneo  Pontificio  Regina  Apostolorum (Roma, Italia); Scuola   Superiore   per   Mediatori   Linguistici  della  Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" (Maddaloni, Italia); Universidad   Francisco   de  Vitoria  (Madrid,  Spagna);  Management Institute of Paris (Parigi, Francia); lnstitute for the Psychological Sciences  (Washington,  D.C., Stati Uniti); Centro di Studi Superiori Our  Lady  of  Thornwood (New York, Stati Uniti); Universidad Anahuac (Citta'  del  Messico,  Messico); Universidad Anahuac del Sur (Citta' del  Messico,  Messico);  Universidad  Anahuac  de  Cancun  (Canditi, Messico);   Universidad   Anahuac   de   Xalapa   (Xalapa,  Messico); Universidad  Anahuac  de  Puebla (Puebla, Messico); Universidad Mayab (Merida, Messico).
 3.   L'Universita'   puo'   contribuire  al  sostegno  di  enti  e associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri.
 Art. 6
 
 Pastorale universitaria
 
 In  coerenza  con  i  fini  istituzionali  ed  in  armonia  con il Magistero  della  Chiesa,  l'Universita'  costituisce  un  centro  di pastorale  universitaria  coordinato  da  un Assistente ecclesiastico nominato dell'Ente Promotore.
 Art. 7
 
 Diritto allo studio
 
 1.  L'Universita',  nell'ambito delle proprie competenze, assicura la realizzazione del diritto allo studio. L'Universita' puo' svolgere servizi  e  interventi per il diritto allo studio anche sulla base di accordi e convenzioni con le Regioni ed altri enti territoriali.
 2.  L'Universita'  adotta,  secondo  le  norme  vigenti, le misure necessarie  a  rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare  alle  attivita'  culturali,  didattiche, di ricerca ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.
 3. L'Universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia   attraverso   il  tutorato  e  l'orientamento,  volti  non  solo all'informazione    degli    studenti    ma    anche    al   sostegno nell'organizzazione  della  carriera didattica, sia attraverso scambi culturali  anche  in  ambito  internazionale,  in  collaborazione con analoghe   istituzioni   di   altri   paesi   e   con  organizzazioni internazionali.
 Art. 8
 
 Attivita' culturali e sportive
 
 1.  L'Universita'  favorisce per gli studenti attivita' culturali, ricreative  e sportive, attraverso idonea organizzazione cui provvede con  fondi  stanziati  per  legge,  sovvenzioni  o  contributi  degli studenti e volontari.
 2.  L'organizzazione  di  cui  al  precedente  comma potra' essere approntata  anche  attraverso  convenzioni con centri specializzati i cui   fini   istituzionali   siano   in  armonia  con  quelli  propri dell'Universita'.
 Art. 9
 
 Risorse finanziarie e beni patrimoniali
 
 1.  L'universita' utilizza per le attivita' istituzionali i propri beni  e  quelli  messi a disposizione dall'Ente Promotore, nonche' da altri enti e da privati.
 2.  Le  fonti  di  finanziamento  dell'Universita' sono costituite dalle  tasse e dai contributi degli studenti, da contributi spettanti per  legge  e  da  altre  forme  di finanziamento, nonche' donazioni, lasciti,  contributi  volontari,  in  aderenza  alla  natura  e  alle finalita' dell'Universita' stessa.
 3.  Qualora  l'Universita'  per  qualsiasi motivo non potesse piu' svolgere  le  sue  attivita'  statutarie  o  fosse  privata delle sue prerogative  o  dell'autonomia  o del suo carattere cattolico, oppure venisse a cessare, il suo patrimonio attivo, dedotti eventuali debiti dell'Universita' stessa, verra' devoluto all'Ente Promotore.
 
 TITOLO SECONDO
 Organi dell'Universita'.
 Art. 10
 
 Elenco degli Organi
 
 1. Sono Organi dell'Universita':
 a) il Consiglio di Amministrazione;
 b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 c) il Rettore;
 d) il Senato Accademico;
 e) il Collegio dei revisori dei Conti;
 f) il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
 2.  Gli  Organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal  vigente  ordinamento  universitario,  fatte  salve  le norme del vigente Statuto.
 Art. 11
 
 Il Consiglio di Amministrazione.
 1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
 a) il Rettore dell'Universita';
 b) il  Direttore  Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, o un suo delegato;
 c) sette consiglieri nominati dall'Ente Promotore.
 2.  Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i componenti di cui alla  lettera c), l ° comma,del presente articolo, il Presidente e il Vice-Presidente.
 3.  I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre  anni  e  gli  eventuali  membri,  nominati  in  sostituzione dei titolari,  rimangono  in  carica per il solo periodo in cui sarebbero rimasti in carica i predecessori.
 4.   Per   la   validita'   delle   adunanze   del   Consiglio  di Amministrazione  e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei componenti  in  carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti,  salvo  diversa maggioranza prevista dal presente Statuto e dai  Regolamenti  attuativi;  in  caso di parita' prevale il voto del Direttore Generale dei Legionari di Cristo o del suo delegato.
 5. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero  quando  ne facciano richiesta almeno la meta' dei consiglieri che  lo  compongono. La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno,  la sede e l'ora della riunione, e' fatta mediante l'invio di lettera  o  strumento  analogo  ad  ogni membro del Consiglio, almeno dieci  giorni  prima  dell'adunanza  e, nei casi di urgenza, mediante l'invio  di  telegramma  o  strumento analogo almeno tre giorni prima della seduta.
 6.  La  mancata  partecipazione,  senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, puo' determinare la  decadenza  dalla  carica;  detta decadenza dovra' comunque essere deliberata dal Consiglio stesso.
 7.  Il Segretario Generale puo' essere chiamato a partecipare alle adunanze con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale; puo'   essere   chiamato   a   partecipare  alle  adunanze  anche  il Coordinatore Amministrativo.
 Art. 12
 
 I poteri del Consiglio di Amministrazione
 
 Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  l'organo  di indirizzo, di governo  e  di  controllo  dell'Universita' che determina la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita', fatte  salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
 a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita';
 b) nomina   il   Rettore   e   il  Pro-Rettore,  nelle  persone rispettivamente  indicate  dall'Ente Promotore. Rettore e Pro-Rettore sono  altresi'  revocati  ove  vi  sia  espressa  richiesta dell'Ente Promotore;
 c) delibera  circa l'attivazione e la soppressione degli Ambiti di  Didattica  e  di Ricerca e dei Corsi di Studio, sentito il Senato Accademico.
 d) delibera   in  materia  di  copertura  di  posti  di  ruolo, attribuzione   di   insegnamenti  e/o  attivita'  formative  anche  a contratto;
 e) nomina,  su  indicazione  dell'Ente Promotore, il Segretario Generale   e  il  Coordinatore  Amministrativo;  nomina  altresi'  il restante  personale  amministrativo  e  tecnico e delibera circa ogni provvedimento  organizzativo e disciplinare nei confronti di tutto il personale dell'Universita';
 f) delibera  circa  i  provvedimenti  relativi  al  trattamento giuridico ed economico del personale;
 g) delibera  sull'ammontare delle tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
 h) delibera sul conferimento di premi e di borse di studio e di perfezionamento;
 i) delibera sulle convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;
 j) delibera  l'approvazione del bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 k) delibera  su  tutti  i  provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
 l) delibera  le  eventuali  modifiche  al  presente  Statuto, a maggioranza  dei  propri  componenti, con parere vincolante dell'Ente Promotore.
 m) delibera,   ai   sensi   dell'art.  3,  comma  3,  circa  il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento per l'Amministrazione, la  Finanza  e  la  Contabilita',  il Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca e tutti i Regolamenti Didattici;
 n) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
 o) puo'  affidare  a  singoli  componenti  del  Consiglio  o  a commissioni  temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi, operativi;
 p) delibera  sulla costituzione in giudizio dell'Universita' in caso di liti attive e passive;
 q) ogni   anno,   valuta   la  situazione  delle  strutture  ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto  il  numero  massimo  di  studenti da ammettere al primo anno di corso  dell'anno  accademico successivo e fissa le relative modalita' di  ammissione,  di  trasferimento  e  di passaggio degli studenti da altri Corsi di Studio, ovvero da altre Universita' o Atenei.
 r) delibera  con  parere  vincolante  dell'Ente Promotore circa tutti  gli  atti  di straordinaria amministrazione, in particolare la concessione  di  pegni  e ipoteche , la concessione e la richiesta di prestiti  , l'acquisto e la vendita di immobili, e situazioni ad esse analoghe, e circa ogni atto di ordinaria amministrazione che comporti variazioni a voci del bilancio preventivo;
 s) delibera   circa   il   conferimento   e   la  revoca  della rappresentanza legale dell' Universita';
 t) approva i progetti dell'attivita' di ricerca.
 Art. 13
 Il Presidente ed il Vice-Presidente
 del Consiglio di Amministrazione
 
 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 a) convoca e presiede il Consiglio stesso;
 b) cura  l'esecuzione  delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
 c) provvede,  su  delega  espressa  del Consiglio, all'adozione degli  atti  per  le materie di cui all'art. 12, lettere d), e), f) e j);
 2.  Il  Vice-Presidente  coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso  di  suo impedimento o assenza, con i poteri di rappresentanza e quelli  delegati dal Presidente e dal Consiglio per l'esercizio delle funzioni attribuitegli.
 Art. 14
 Il Rettore
 
 1. Il Rettore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
 2. Spetta al Rettore in particolare:
 a) rappresentare  l'Universita'  nel  conferimento  dei  titoli accademici e nelle cerimonie;
 b) sovrintendere  all'attivita'  didattica,  scientifica  e  di formazione    dell'Universita'    riferendone    al    Consiglio   di Amministrazione con relazione annuale;
 c) convocare  e  presiedere  il  Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 d) esercitare   l'autorita'   disciplinare  nei  confronti  del personale docente e ricercatore e degli studenti;
 e) garantire  l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 f) curare,  per  le materie di propria competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvedere con atti formali nelle materie di competenza;
 g) esercitare   ogni   altra  attribuzione  che  sia  demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi    previsti   dal   presente   statuto   e   dai   regolamenti dell'Universita';
 h) emanare  i  Regolamenti secondo quanto disposto dal presente Statuto;
 i) favorire  la  piena attuazione del diritto allo studio degli studenti.
 3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art.  12, lett. b), il Pro-Rettore coadiuva il Rettore nella sua attivita' e lo supplisce in tutte  le  funzioni  da  lui  esercitate  in  caso  di  sua assenza o impedimento.
 Art. 15
 Il Senato Accademico
 
 1.  Il Senato Accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dai  Coordinatori dei Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca che afferiscono all'Universita'. Il Segretario Generale partecipa con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale.
 2.   Il   Senato   Accademico   esercita  le  competenze  relative all'ordinamento,   alla   programmazione  e  al  coordinamento  delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca  che  non  siano  riservate dal presente  Statuto ad altri organi dell'Universita'. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti competenze:
 a) esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita';
 b) procede  all'attivazione  di  nuovi Ambiti di Didattica e di Ricerca e di nuovi
 Corsi di Studio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
 c) predispone   i   Regolamenti  Didattici,  sulla  base  delle proposte deliberate dai
 Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca;
 d) provvede  ai  sensi  del  precedente  art.  12,  lett. d) in materia  di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attivita' formative anche a contratto;
 e) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
 f) formula  pareri  e  proposte  in  ordine all'adozione e alla modifica  del  Regolamento  Generale  di Ateneo e del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.
 g) esprime  pareri  e formula proposte circa i premi e le borse di studio e di perfezionamento;
 h) esprime  pareri  e formula proposte circa le convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca;
 i) esprime  pareri e formula proposte circa la situazione delle strutture  ed  attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, il numero  massimo  di  studenti  da  ammettere  al  primo anno di corso dell'anno   accademico   successivo   e   le  relative  modalita'  di ammissione,  il  trasferimento e il passaggio degli studenti da altri Corsi di Studio, ovvero da altre Universita' o Atenei.
 j) esprime  pareri  anche  su  tutte  le  altre materie che gli vengano  sottoposte  dal  Consiglio  di Amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
 3.  Il  Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
 Art. 16
 Il Segretario Generale
 
 Il    Segretario   Generale   e'   nominato   dal   Consiglio   di Amministrazione,  su  indicazione  dell'Ente  Promotore;  assiste  il Rettore   nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  coadiuvandolo  nelle attivita'   giuridico - amministrative   ed  in  quelle  ritenute  di particolare rilievo; e' il responsabile degli uffici amministrativi e dei  servizi relativi alla didattica, alla formazione ed alla ricerca dell'Ateneo  e ne cura l'organizzazione e la gestione; partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico con voto consultivo e con il compito di redigere i verbali.
 Art 17
 Il Coordinatore Amministrativo
 
 Il  Coordinatore  Amministrativo  e'  nominato  dal  Consiglio  di Amministrazione,   su   indicazione   dell'Ente   promotore;   e'  il responsabile   degli  uffici  contabili  e  dei  servizi  tecnici  ed ausiliari  dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione. Egli e'  responsabile, per quanto di competenza, della corretta attuazione delle   direttive   impartite   dai   competenti   organi  gestionali dell'Ateneo,  predisponendo  altresi'  il  bilancio  preventivo ed il conto  consuntivo dell'Universita' da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
 Art. 18
 Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  e' composto da tre membri effettivi  e da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice, il Presidente.
 I   membri   del  Collegio  durano  in  carica  tre  anni  e  sono rieleggibili.
 Il  Collegio  dei  Revisori  dei Conti provvede al riscontro degli atti  di  gestione,  accerta  la  regolare  tenuta  dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio di  previsione  nonche'  i  bilanci  ad  esso  allegati, le eventuali variazioni,  il  conto  consuntivo  e i relativi consuntivi allegati, redigendo  apposite  relazioni  contenenti  l'attestazione  circa  la rispondenza  delle  risultanze di bilancio con le scritture contabili nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione.
 Puo',   peraltro,  compiere  tutte  le  verifiche  necessarie  per assicurare il regolare andamento alla gestione finanziaria, contabile e  patrimoniale,  sottoponendo  al  Consiglio  di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.
 Art. 19
 Il Nucleo di Valutazione.
 
 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, istituito ai sensi della legge 370/99,  provvede,  in  piena  autonomia  operativa, alla valutazione interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di  ricerca,  degli  interventi  di  sostegno al diritto allo studio, raccogliendone,  esaminandone ed organizzandone i dati necessari alla valutazione  delle  strutture,  nonche'  delle attivita' didattiche e scientifiche  dell'Universita'.  In particolare prepara e organizza i rapporti  finali di valutazione del costo-rendimento dell'Universita' da  sottoporre  al  Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario,    al    Senato   Accademico   e   al   Consiglio   di Amministrazione,   onde   suggerire   in   merito   a   miglioramenti nell'organizzazione   delle  attivita'  dell'Universita'.  Il  Nucleo provvede alla pubblicizzazione delle proprie considerazioni alla fine di  ogni anno accademico e prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse.
 TITOLO TERZO
 Strutture di didattica e di ricerca.
 Art. 20
 Il Dipartimento di Didattica e di Ricerca
 e l'ordinamento didattico
 
 1.   L'attivita'   di   didattica  e  di  ricerca  e'  svolta  dal Dipartimento di Didattica e di Ricerca articolato nei seguenti Ambiti di Didattica e di Ricerca:
 a) Filosofia;
 b) Giurisprudenza;
 c) Psicologia;
 d) Storia.
 L'Universita' puo' istituire, inoltre, nuovi Ambiti di Didattica e di Ricerca.
 2.   Con   apposito   Regolamento   deliberato  dal  Consiglio  di Amministrazione,  sentito  il Senato Accademico, vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento.
 3.  Agli  Ambiti  di Didattica e di Ricerca afferiscono i relativi Corsi  di  Studio  istituiti  in  conformita' alle norme del presente Statuto  e  disciplinati  dal  Regolamento  Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.
 4.  Oltre  a  rilasciare  i  diplomi  di  laurea relativi ai Corsi attivati, l'Universita' puo' istituire ed attivare i seguenti corsi e rilasciare i relativi titoli di studio:
 a) Scuole di specializzazione;
 b) Dottorati di ricerca;
 c) Master universitari di primo e di secondo livello.
 5.  L'Universita'  puo'  altresi' istituire tutti i corsi previsti dalla legge e rilasciare i relativi titoli di studio.
 Art. 21
 Il Consiglio del Dipartimento di Didattica
 e di Ricerca
 
 1.  Il  Consiglio  del  Dipartimento  di  Didattica  e  di Ricerca sostiene  e  coordina  il complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica   e   la  ricerca  in  conformita'  alle  disposizioni  del Regolamento Generale di Ateneo.
 2.  In particolare il Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca:
 a) definisce  gli  indirizzi  e  i  progetti  dell'attivita' di ricerca;
 b) propone  al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi  per  la  didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;
 c) formula proposte sui programmi di sviluppo dell'Universita';
 d) formula  proposte  anche  su  tutte le altre materie che gli vengano  sottoposte  dal  Consiglio  di Amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
 3.  Il  Consiglio  del  Dipartimento  di Didattica e di Ricerca e' composto  dal  Rettore e dai Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.
 Art. 22
 I Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca
 
 Ad   ogni  Ambito  di  Didattica  e  di  Ricerca  e'  preposto  un Coordinatore,  che  presiede  il  relativo  Consiglio  di  Ambito  di Didattica  e  di  Ricerca.  La  composizione,  le  attribuzioni ed il funzionamento  dei  predetti organi sono disciplinati dal Regolamento Generale  di Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.
 Art. 23
 I Consigli dei Corsi di Studio
 
 Ove  a  un  determinato  Ambito  di Didattica e di Ricerca vengano istituiti  piu'  Corsi  di  Studio,  o  si intenda istituire Corsi di Studio  interambito,  le  competenze e le attribuzioni dell'eventuale Consiglio  di  Corso  di  Studio ovvero di altri organismi ristretti, saranno demandate ad apposito regolamento.
 Art. 24
 Personale docente.
 
 1.  Gli  insegnamenti  sono  impartiti  dai professori di ruolo di prima  e  seconda  fascia dell'Universita'. Possono, altresi', essere impartiti,   con   il   loro  consenso,  da  ricercatori,  anche  per affidamento o supplenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 2.  Qualora  non  sia  possibile  provvedere  alla copertura degli insegnamenti  con  le modalita' di cui al primo comma, possono essere attribuiti  incarichi  di  insegnamento mediante contratti di diritto privato   a  docenti  di  altre  Universita'  e  a  persone  di  alta qualificazione  scientifica  o  professionale,  anche di nazionalita' straniera, ai sensi del D.M. 242/98.
 3.  Ai  professori  di  ruolo  spetta  il trattamento economico,di carriera,  di previdenza e di quiescenza previsto dalle vigenti norme di legge in materia.
 Art. 25
 Ricercatori.
 
 1.  Per  ciascun  Ambito  di  Didattica e Ricerca , e' previsto un ruolo organico dei ricercatori dell'Universita'.
 2.  I  ricercatori  contribuiscono  allo  sviluppo  della  ricerca scientifica  universitaria  e  assolvono  a  compiti  didattici,  ivi compresi  quelli integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali  compiti  sono  comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli  studenti  nelle  ricerche  attinenti  alle  tesi  di laurea e la partecipazione   alla   sperimentazione   di   nuove   modalita'   di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali.
 3.  Ai ricercatori spetta il trattamento economico di carriera, di previdenza  e  di quiescenza previsto dalle vigenti norme di legge in materia.
 Art. 26
 Stato giuridico del personale docente.
 
 Per  quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei  ricercatori,  nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in  organico,  si  applicano  le  disposizioni previste dalle vigenti norme di legge in materia.
 Art. 27
 Collaboratori ed esperti.
 
 Il  Consiglio di Amministrazione dell'Universita', su proposta dei Consigli  degli  Ambiti  di  Didattica  e  di  Ricerca, puo' nominare collaboratori  ed  esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra  persone  di  qualificata  e  di  riconosciuta competenza, il cui trattamento  economico  e  la  relativa disciplina sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, con apposita delibera.
 Art. 28
 Rispetto dei principi ispiratori dell'Universita'.
 
 L'attivita'  didattica  e di ricerca presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
 Art. 29
 Personale non docente.
 
 La  dotazione  organica,  lo  stato  giuridico  ed  il trattamento economico  del Segretario Generale, del Coordinatore Amministrativo e del   personale   tecnico-amministrativo   dell'Universita',  nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'
 In  sede  di  prima  applicazione l'Universita', per soddisfare le proprie  esigenze  funzionali  relative  ai  posti  per  il personale tecnico  amministrativo potra' provvedere anche mediante conferimento di  incarichi  professionali,  assunzioni  a tempo determinato ovvero mediante contratti di lavoro a contenuto formativo secondo la vigente disciplina normativa in materia.
 Art. 30
 Sistema bibliotecario e documentale dell'Universita'.
 
 La  Biblioteca  e  i  centri  di  documentazione  dell'Universita' costituiscono il sistema bibliotecario dell'Universita' per mezzo del quale  si  organizzano  e  sviluppano  le  attivita'  d'acquisizione, trattamento,  conservazione,  produzione,  diffusione e fruizione del patrimonio bibliografico, documentale e bibliotecario dell'Ateneo.
 Le  modalita' organizzative e gestionali del sistema bibliotecario e   documentale   dell'Universita'   sono   stabilite   da   apposito Regolamento.
 TITOLO QUARTO
 Disposizioni amministrative
 Art. 31
 Servizio di cassa.
 
 L'Universita'  si  avvale di un proprio servizio di cassa che puo' essere affidato ad un istituto di credito di notoria solidita' scelto dal  Consiglio  di  Amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
 Art. 32
 Bilancio preventivo e conto consuntivo.
 
 Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Universita'  delibera  il bilancio  preventivo  e  il conto consuntivo nei termini previsti dal Regolamento  per  la  Amministrazione,  la Finanza e la Contabilita'. Ciascun  anno di esercizio corrisponde al periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno, salve successive diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
 TITOLO QUINTO
 Disposizioni transitorie
 Art. 33
 Norme transitorie.
 
 1.  Nella  prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che  le  norme  vigenti  e  quelle  del presente Statuto demandano al Senato  Accademico,  al  Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca  ed  ai  Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca sono esercitate  da  un apposito Comitato Ordinatore composto dal Rettore, che  lo presiede, e da Professori di ruolo delle discipline afferenti ai  settori  scientifico-disciplinari  nei  quali  sono  compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico dei Corsi di Studio.
 2.  Il  Presidente e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono nominati, e possono essere revocati, dall'Ente Promotore.
 3.  Entro  60  giorni  dalla  loro  nomina  i  membri del Comitato Ordinatore   devono  assumere  le  deliberazioni  necessarie  per  il sollecito inizio e il funzionamento delle attivita' didattiche.
 4.  Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni sostitutive del  Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, allorche' a ciascun Corso di Studio attivato risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia.
 5.  Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni sostitutive di  un  Consiglio  di  Ambito  di Didattica e di Ricerca, allorche' a questo  affluiscano  tre  professori  di  ruolo  di  prima fascia. Il Coordinatore  del  suddetto Ambito di Didattica e di Ricerca andra' a integrare  il  Comitato Ordinatore nelle sue funzioni sostitutive del Senato  Accademico e del Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.
 6.  Finche'  non sara' costituito il Consiglio di Amministrazione, le    relative    funzioni    saranno    svolte    da   un   Comitato Tecnico-Organizzativo  formato  da tre o piu' componenti, comunque in numero  dispari.  I  componenti  del Comitato Tecnico - Organizzativo sono nominati, e possono essere revocati, dall'Ente Promotore.
 7.  Il  Direttore  Generale  della  Congregazione dei Legionari di Cristo,  o  un  suo  delegato,  convoca  la prima seduta del Comitato Tecnico - Organizzativo  e,  successivamente,  la  prima  seduta  del Consiglio di Amministrazione.
 8. In sede di prima applicazione , i Regolamenti di Ateneo, di cui all'art.  3  comma  3°,  lett. a, b, c, d, sono adottati entro 1 anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente Statuto. Entro il medesimo  termine  l'Universita' si dotera' del Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui all'art. 19 , ai sensi della legge 370/99.
 REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO
 Norme comuni
 
 Il  presente  Regolamento  disciplina, in conformita' alle vigenti normative  applicabili  alle Universita' non statali, gli ordinamenti didattici,  i criteri di funzionamento delle strutture didattiche, le norme  generali riguardanti l'organizzazione didattica e le correlate procedure amministrative.
 
 Definizioni
 
 Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 a) per  Regolamento  Generale  sull'Autonomia,  il  Regolamento recante  norme  concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270
 b) per  Corsi di studio si intendono corsi di Laurea, di Laurea magistrale  e  di  Specializzazione  e  ogni  altro  Corso  di studio individuato nell'art. 3 del D.M. 270/2004;
 c) per  titoli  di  studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma  di  Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, gli attestati di perfezionamento e i Master, di primo e secondo livello, rilasciati alla  conclusione  di  corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione  permanente e ricorrente, come individuati dall'art. 3 del D.M. 270/2004;
 d) per  strutture  didattiche il Dipartimento di Didattica e di Ricerca  e,  al  suo  interno,  gli Ambiti di Didattica e Ricerca, ai quali afferiscono i relativi Corsi di studio;
 e) per  Decreti  ministeriali,  i  Decreti  emanati  ai sensi e secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  17, della legge del 15 maggio  1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle  Classi  di  appartenenza  dei  Corsi  di  studio, dei relativi obiettivi   formativi   qualificanti,   delle   attivita'   formative indispensabili  per  conseguirli  e  del numero minimo di crediti per attivita' formativa e per ambito disciplinare;
 f) per  Classi  di  appartenenza  dei  Corsi  di studio (o piu' brevemente Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, e determinati dai Decreti ministeriali;
 g) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonche' all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
 h) per  Ordinamenti  didattici  dei  Corsi di studio, l'insieme delle  norme  che  regolano  i  curricula  dei  Corsi di studio, come specificato nell'art. 11 del D.M. 270/2004;
 i) per  settori  scientifico-disciplinari,  i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche;
 j) per    ambito    disciplinare,   un   insieme   di   settori scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
 k) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
 l) per  obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che   caratterizzano   il   profilo   culturale  e  professionale  al conseguimento  delle  quali  il  Corso di studio e' finalizzato, come precisato dai Decreti ministeriali;
 m) per   attivita'  formativa,  ogni  attivita'  organizzata  o prevista  dalle  Universita'  al  fine  di  assicurare  la formazione culturale  e  professionale  degli  studenti,  con  riferimento,  tra l'altro,  ai  corsi  di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche  o  di  laboratorio,  alle  attivita'  didattiche  a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
 n) per   curriculum,   l'insieme   delle   attivita'  formative universitarie   ed  extrauniversitarie  specificate  nel  Regolamento didattico  del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
 Sono  organi  con specifiche e differenziate competenze didattiche il  Rettore,  il  Senato accademico, il Consiglio del Dipartimento di Didattica  e  di  Ricerca,  i Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.
 Art. 1
 Ambito di applicazione.
 
 Il   presente   Regolamento   disciplina,   nel   rispetto   delle disposizioni vigenti, l'ordinamento dei Corsi di studio e delle altre attivita'  formative  dell'Universita'  Europea di Roma. Esso inoltre disciplina  gli  aspetti  di  organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai Corsi di studio.
 Art. 2
 Titoli e Corsi di studio
 
 L'Universita' rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di   secondo   livello   o  Laurea  Magistrale,  nonche'  Diplomi  di Specializzazione,  Dottorati di Ricerca, attestati di Perfezionamento e Master universitari di primo e secondo livello.
 La  Laurea,  la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il  Dottorato  di Ricerca, l'attestato di Perfezionamento e il Master universitario  sono  conseguiti  al  termine  dei rispettivi Corsi di Laurea,  di  Laurea  Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca,  di  Perfezionamento  e di Master di primo e secondo livello attivati dall'Universita' in osservanza dei Decreti ministeriali (per quanto   attiene  ai  corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale) e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
 I titoli di studio rilasciati dall'Universita' al termine di Corsi di studio sono contrassegnati dalla denominazione del Corso di studio corrispondente,  oltre  che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
 Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per  l'organizzazione  strutturale  dei  diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in  vigore,  e  sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici, autonomamente  approvati  dall'Universita'  in  conformita'  con tali disposizioni.
 Sulla  base di apposite convenzioni, l'Universita' puo' rilasciare i  titoli  di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei  italiani  e esteri. La durata dei Corsi di studio puo' essere variamente   determinata  in  relazione  alle  normative  dell'Unione Europea.
 L'Universita'  puo'  attivare,  ai  sensi delle Leggi e Decreti in vigore  e  secondo  la  disciplina  fissata dal presente Regolamento, servizi   didattici   propedeutici   o   integrativi  finalizzati  al completamento  della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.
 Art. 3
 Strutture didattiche ed organi competenti
 per le attivita' didattiche
 
 L'attivita'  didattica  si  svolge  per  Ambiti  di Didattica e di Ricerca nei Corsi di Studio afferenti ad uno o piu' Ambiti, istituiti all'interno  del  Dipartimento  di Didattica e di Ricerca, cosi' come stabilito dagli artt. 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell'Universita'. Nel  caso in cui nello stesso Ambito operi una pluralita' di Corsi di studio  (corsi  di  Laurea,  corsi  di  Laurea  Magistrale,  corsi di Specializzazione,  Master di primo e secondo livello) puo' prevedersi l'istituzione  di  piu'  Consigli di Corsi di Studio ovvero di organi ristretti.
 L'istituzione,  in  conformita'  allo Statuto e nel rispetto delle norme    vigenti,   di   scuole   di   specializzazione,   corsi   di perfezionamento,  aggiornamento e orientamento, nonche' di ogni altra scuola,  corso  o  iniziativa didattica puo' avvenire su proposta dei singoli   Consigli   di   Corso  di  Studio  interessati  e  mediante l'eventuale  costituzione  degli  organi collegiali competenti per le relative attivita' didattiche.
 Nel  rispetto  delle  norme vigenti ed in base ad appositi accordi possono  essere  istituiti  Corsi di studio interambito e, sulla base anche di consorzi con altri atenei italiani o esteri, Corsi di studio interateneo,   inclusi   Master   e   scuole   di   specializzazione. L'istituzione  e  l'attivazione  di  corsi di studio interambito sono deliberate ai sensi degli artt. 12, 15, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell'Universita'.
 Art. 4
 Attivazione ed obiettivi formativi qualificanti
 dei Corsi di Studio
 
 Presso  l'Universita' Europea di Roma sono istituiti, ai sensi del D.M.  4  agosto  2000,  recante  la determinazione delle classi delle lauree universitarie, i Corsi di Laurea di primo livello in:
 a) Filosofia, afferente all'Ambito di Didattica c di Ricerca di Filosofia;
 b) Scienze  Giuridiche,  afferente all'Ambito di Didattica e di Ricerca di Giurisprudenza:
 c) Scienze  e  Tecniche  Psicologiche, afferente all'Ambito di' Didattica e di Ricerca di Psicologia;
 d) Scienze  Storiche,  afferente  all'Ambito  di Didattica e di Ricerca di Storia.
 Essi prevedono il conseguimento di 180 crediti, distribuiti su tre anni accademici (60 crediti per anno).
 Gli obiettivi formativi dei suddetti Corsi di Laurea corrispondono rispettivamente  a  quelli  qualificanti delle Classi delle Lauree in Filosofia  (classe  29),  Scienze  Giuridiche  (classe 31), Scienze e Tecniche  Psicologiche  (classe  34) e  Scienze storiche (classe 38). Essi sono specificati nelle Tabelle allegate sotto le lettere A), B), C) e  D).  che  rappresentano  gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e formano parte integrante del presente Regolamento.
 L'articolazione  dei  programmi  d'insegnamento  e  degli esami di profitto  e' organizzata, nel rispetto della liberta' d'insegnamento, in  modo  da  assicurare  l'efficacia degli obiettivi formativi anche attraverso  seminari, esercitazioni scritte e orali, moduli didattici complementari   e   altre  forme  della  didattica,  tra  cui  quella interattiva  e  quella  per  studenti  lavoratori,  nei  limiti delle risorse disponibili.
 Art. 5
 Attivita' e crediti formativi
 
 Il  quadro  generale  delle  attivita'  formative  da inserire nei curricula  dei  diversi  Corsi  di  Studio  e' definito dalle Tabelle allegate  al  presente Regolamento, che sono formulate in conformita' con  quanto  stabilito per le rispettive Classi delle Lauree dal D.M. 4/8/2000.
 Le attivita' formative sono ripartite, ai sensi del D.M. 4/8/2000, in:
 a) Attivita' formative relative alla formazione di base;
 b) Attivita' formative caratterizzanti la laurea;
 a) Attivita'   formative   relative   a   discipline  affini  o integrative;
 b) Attivita' formative scelte dallo studente;
 c) Attivita' formative relative alla prova finale;
 d) Altre attivita' formative.
 Le attivita' formative di cui alle lett. a), b) e c) sono comprese in  settori  scientifico-disciplinari,  cui  corrispondono  i crediti formativi  universitari  indicati nel proprio complesso nelle Tabelle sopra indicate.
 In  ciascun  curriculum  lo studente potra' scegliere le attivita' formative lasciate alla sua scelta.
 Art. 6
 Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio
 ed attivita' formative propedeutiche ed integrative
 
 I  titoli  di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio sono determinati dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore. Il riconoscimento  delle  eventuali  equipollenze  di  titoli  di studio conseguiti  all'estero  e'  sancito,  viste  le Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali, dal Senato Accademico.
 Per  gli  studenti  che  si  iscrivono  al  primo anno, al fine di verificare  il  possesso  di  un'adeguata  preparazione  iniziale, si prevede un test di ingresso, in conformita' con quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia. Se la valutazione della preparazione iniziale  non da' esito positivo, lo studente puo' essere ammesso con 1' assegnazione di un debito formativo.
 Allo  scopo  di  limitare  l'insorgenza  di  debiti  formativi,  i Consigli  di  Corso  di  Laurea  possono  prevedere  l'istituzione di attivita'  formative  propedeutiche  da svolgere prima dell'eventuale prova  di  verifica.  Tali  attivita' potranno anche essere svolte in collaborazione  con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.
 Per  studenti  immatricolati  con  debiti  formativi a un Corso di Laurea,  il  relativo Consiglio dell'Ambito di Didattica e di Ricerca puo'  indicare  specifici  obblighi formativi aggiuntivi, espressi in crediti,  da  soddisfare  nel  primo  anno  di  corso,  o particolari percorsi curricolari.
 Per  favorire l'assolvimento di debiti formativi, i Consigli degli Ambiti   di  Didattica  e  di  Ricerca  possono  istituire  attivita' formative  integrative,  anche  in  collaborazione  con  istituti  di istruzione  secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.
 Per  l'ammissione  ai  Corsi di Laurea Magistrale lo studente deve essere  in  possesso  della  Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto nel comma  3, art. 6 del D.M. 270/2004. Inoltre il Consiglio del Corso di studio  valuta  la  conformita'  del  curriculum  posseduto  con  gli obiettivi  dell'ordinamento didattico e l'adeguatezza della personale preparazione attraverso apposita prova di accesso.
 E'  vietata  l'iscrizione  contemporanea a diverse Universita' e a diversi  Istituti d'Istruzione superiore, a diversi Corsi di Studio o Scuole della stessa Universita', compresi i Corsi di Perfezionamento, i  Corsi di Master ed i Corsi di specializzazione dello stesso Ambito o Scuola.
 Art. 7
 Riconoscimento dei crediti pregressi acquisiti dallo studente
 
 Il  riconoscimento  totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente  nell'ambito  di  un  altro Corso di Laurea dell'Universita' Europea  di Roma, di altro Ateneo o di altra Istituzione superiore e' stabilito   dal  Consiglio  del  Corso  di  Laurea  al  quale  chiede l'ammissione,  in  base  a  procedure stabilite dal Consiglio stesso, tenuto  conto  della corrispondenza tra le attivita' formative svolte presso  l'Ente  di  provenienza  e quelle previste dal curriculum del Corso di studi di destinazione.
 Art. 8
 Prove di esame
 
 Le  commissioni  per  gli esami di profitto sono formate da almeno due  componenti.  Le  commissioni  esprimono  il voto in trentesimi e possono attribuire la lode all'unanimita'.
 Le    commissioni   sono   composte   dal   professore   ufficiale dell'insegnamento  con  funzioni di presidente e da docenti di ruolo, professori a contratto e cultori della materia, riconosciuti tali con decreto  rettorale  in base a specifici titoli scientifici, culturali e/o  professionali.  In  caso  di  impedimento  del  Presidente della commissione,  il  Coordinatore  dell'Ambito competente puo' procedere alla  nomina  di  un  altro professore ufficiale dello stesso settore disciplinare o di settore affine, in qualita' di sostituto.
 Le  commissioni  sono  nominate  dai  Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.
 I  Presidenti  delle commissioni certificano, per ciascuna seduta, nell'apposito  verbale  d'esame,  la  composizione  delle commissioni chiamate a operare nel corso della seduta stessa.
 Le  prove  di  esame si svolgono secondo le modalita' indicate dai consigli delle strutture didattiche e possono essere scritte, orali e pratiche,  a  meno che non sia espressamente previsto dalla struttura didattica il carattere di "prova di idoneita'".
 Gli   studenti   che  abbiano  regolarmente  svolto  le  attivita' formative  previste  dal  curriculum  degli  studi  sono  iscritti di diritto  alla  sessione  di esami immediatamente successiva alla loro conclusione,  ovvero - in  caso  di rinuncia o di mancato superamento dell'esame - a  quella  ulteriore.  Qualora  non intendano sottoporsi all'esame,  gli  studenti  potranno  liberamente richiedere di essere cancellati  dall'elenco degli esaminandi almeno quindici giorni prima l'inizio  della  sessione.  La  rinuncia  oltre  questo termine sara' valutata come mancato superamento dell'esame.
 L'esito  dell'esame,  espresso  in trentesimi, viene attestato dal verbale,  che  deve  comunque  essere  firmato  dal  presidente della commissione  e  dallo  studente  esaminato.  Con  tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento dell'esame.
 Deve essere assicurata la pubblicita' delle prove di esame e delle prove di valutazione intermedie.
 Il  mancato  superamento  della  prova d'esame per oltre sei volte impedisce l'iscrizione agli anni successivi.
 Art. 9
 Prova finale
 
 La  prova  finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione  di  un elaborato scritto, relativo ad uno o piu' settori disciplinari  del  curriculum  prescelto,  il cui argomento sia stato preventivamente concordato con un docente (relatore).
 Le  commissioni d'esame per le prove finali sono formate da cinque componenti   effettivi  e  due  supplenti,  tutti  docenti  di  ruolo (professori  e  ricercatori),  nominati  dal  presidente del corso di laurea. I relatori devono far parte delle commissioni d'esame.
 La votazione finale, espressa in centodecimi, deve tener conto sia delle  prove  conclusive  sia  dell'intero  curriculum  studiorum. Il Consiglio di Corso di studio dovra' deliberare criteri di valutazione per  determinare  la misura massima di incremento del voto risultante dalla   media   degli   esami   sostenuti.   Puo'   essere   concessa all'unanimita' la lode.
 Ai  fini del superamento della prova finale si richiede che, prima della   prova   stessa,   vi  sia  stato,  con  prova  di  idoneita', l'accertamento  della  conoscenza  di  una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano.
 Art. 10
 Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
 
 Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio, determina - ai sensi dell'art.  11, comma 2, della 1. 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 12  del  D.M.  270/2004 ed in conformita' con l'ordinamento didattico disciplinato dal presente Regolamento - la tipologia e l'ordine degli insegnamenti  impartiti, l'articolazione strutturale dei curricula ed i  crediti  corrispondenti specificamente ad ogni attivita' formativa prevista.
 Ciascun  Regolamento  didattico,  redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplina in particolare:
 a) l'elenco delle attivita' formative istituzionali finalizzate all'acquisizione  dei  crediti che costituiscono i curricula previsti dal  Corso,  con  indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento,  con  precisazione delle eventuali propedeuticita' e con puntualizzazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita' pratiche  di  laboratorio  e  di tirocinio eventualmente previste dai curricula;
 b) gli obiettivi formativi specifici;
 c) i  crediti  formativi  universitari specificamente assegnati alle   diverse   attivita'  formative,  nel  rispetto  dell'ammontare complessivo   determinato   dalle   Tabelle   allegate   al  presente Regolamento per ciascun settore scientifico-disciplinare;
 d) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
 e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 f) le disposizioni relative agli obblighi di frequenza;
 g) le    eventuali   modalita'   organizzative   di   attivita' sostitutive  della  frequenza per studenti lavoratori o disabili, con previsione  di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
 Possono  costituire  inoltre oggetto dei Regolamenti didattici dei Corsi  di  studio, in quanto non altrimenti disciplinate nel presente Regolamento, le modalita' di esercizio del tutorato, l'organizzazione delle   attivita'  formative  propedeutiche  alla  valutazione  della preparazione  iniziale o relative agli obblighi formativi aggiuntivi, le forme di svolgimento delle prove di valutazione della preparazione degli  studenti, la verifica degli obblighi di frequenza, la gestione delle attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
 Art. 11
 Attivita' didattiche e compiti dei docenti
 
 Salvo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e dal presente Regolamento,  spetta  al  Regolamento  Didattico  di ciascun Corso di studio  assicurare, nell'ambito della programmazione, l'utilizzazione ottimale   dei   docenti  (professori  e  ricercatori) afferenti,  la definizione  delle  formule  organizzative  con cui vengono svolte le attivita'  didattiche  e  la  formulazione  dei  criteri per una equa distribuzione dei carichi didattici.
 Ciascun  docente  ha  la  autonoma  responsabilita'  scientifica e didattica delle attivita' formative a lui affidate e le svolge con un impegno corrispondente a quanto definito in ambito di programmazione.
 Ciascun  docente provvede sia alla compilazione del registro delle lezioni,   sia   alla   compilazione  del  registro  delle  attivita' didattiche. I registri dovranno essere consegnati al Coordinatore del competente  Ambito  di  Didattica  e di Ricerca entro 15 giorni dalla conclusione  rispettivamente  dei  corsi  e  dell'anno accademico. Il Coordinatore  pone  il visto al Registro e ne cura la trasmissione ai competenti Uffici.
 Art. 12
 Programmazione, coordinamento e verifica
 dei risultati delle attivita' formative
 
 I  Consigli  delle strutture didattiche, nell'ambito delle proprie competenze,  formulano  proposte circa la programmazione e provvedono al  coordinamento  e  alla  verifica  dei  risultati  delle attivita' formative,  secondo  le  modalita'  previste nei relativi Regolamenti didattici.
 A  tal  fine,  i  Regolamenti  delle  strutture  didattiche devono comunque prevedere:
 a) l'indicazione,  entro  il  mese  di maggio, dei curricula da attivare  nel  successivo  anno  accademico con la specificazione dei contenuti di tutte le attivita' formative e l'eventuale coordinamento con altri Corsi di studio dello stesso Ambito;
 b) le modalita' di verifica dei risultati di ciascuna attivita' formativa.
 Art. 13
 Attribuzione dei compiti didattici annuali
 
 Entro  il  mese di maggio devono essere attribuiti ai docenti, per il  successivo  anno accademico, i compiti didattici, ivi compresi le attivita' didattiche integrative di orientamento e tutorato.
 Per    l'attribuzione    di    compiti    didattici   in   settori scientifico-disciplinari  diversi da quello in cui il docente risulta inquadrato,  si richiede il consenso del docente interessato nonche', da  parte  dei  Consigli  delle  competenti  strutture didattiche, un motivato  parere  in  ordine  alla qualificazione del docente stesso. Tale  accertamento e' dato per acquisito, qualora il docente sia gia' appartenuto al settore in questione.
 Gli  insegnamenti  per i quali non vi siano, fra i corsi di studio afferenti  ad  un  medesimo Ambito di Didattica e di Ricerca, docenti del  settore  scientifico-disciplinare  di  riferimento  o, comunque, docenti   disponibili  a  svolgerli,  vengono  attribuiti  a  docenti afferenti   ad   altri   Corsi   di   Studio   e   ad   altri  Ambiti dell'Universita',  per  affidamento,  oppure,  mediante  contratto di diritto  privato,  secondo  le  modalita' previste dalle disposizioni vigenti.
 Art. 14
 Diritti degli studenti
 
 Agli  studenti  e'  garantito il diritto all'informazione mediante tempestiva  comunicazione del calendario e degli orari delle lezioni, dei calendari delle sessioni di esame, degli orari di ricevimento dei docenti,  delle  attivita'  di tutorato e di tutte le altre attivita' formative.    Gli   studenti   hanno   il   diritto   di   richiedere professionalita',  puntualita' e disponibilita' da parte dei docenti, un'impostazione razionale del calendario degli esami e delle lezioni, il  rispetto  della durata effettiva dei corsi e delle date stabilite per  gli  esami  e  per  il  ricevimento.  L'osservanza  dei relativi obblighi e' assicurata dal Coordinatore di Ambito e di Ricerca e, ove necessario, dal Rettore.
 Le  Universita'  e  le  singole  strutture,  al  fine di agevolare l'informazione dei propri studenti, pubblicano annualmente, anche per via  informatica,  prima  dell'inizio  dei  corsi,  guide e strumenti informativi recanti notizie e aggiornamenti sulle attivita' formative programmate,  nonche'  sui servizi disponibili presso l'Universita' e presso le singole strutture.
 Art. 15
 Studenti impegnati a tempo pieno,
 studenti a tempo parziale, studenti ripetenti
 
 La  frequenza  alle  attivita'  formative  e' obbligatoria, tranne specifiche   eccezioni  esplicitamente  individuate  nei  Regolamenti didattici  dei  Corsi  di  studio.  Le  modalita'  di  verifica della frequenza dovranno essere stabilite nei Regolamenti dei singoli Corsi di  studio e, di norma, consisteranno nella partecipazione a prove di valutazione  anche  in  itinere,  da  effettuarsi nell'ambito di ogni insegnamento o attivita' formativa.
 I  Regolamenti didattici di ogni Corso di studio, ove prevedano la figura  dello  studente  a  tempo  parziale,  stabiliscono specifiche modalita'  di  partecipazione all'attivita' didattica (anche mediante corsi  a  distanza)  rivolti  a  studenti  che ritengano di non poter seguire   il  Corso  di  studi  con  le  cadenze  imposte  dalla  sua organizzazione  e  pubblicate sulla guida dello studente. La qualita' di  studente  a  tempo  parziale  dovra' essere annotata sul libretto personale  dell'interessato  e sugli eventuali certificati rilasciati dalla  Segreteria. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo potra' prevedere  un ordinamento differenziato delle tasse universitarie per gli studenti a tempo parziale.
 Lo studente che non abbia acquisito nell'anno accademico almeno la meta'  dei  crediti  formativi  previsti  per  il  suo percorso viene iscritto come ripetente allo stesso anno di corso.
 Lo  studente  decaduto  a  norma  dell'art. 149 del R.D. 1592/1933 puo',  inoltrando  apposita  domanda,  ottenere  il  reintegro  nelle qualita' di studente con riconoscimento degli esami sostenuti, previa verifica  della non obsolescenza dell'apprendimento, ripresentando il piano  di studi al competente Consiglio del Corso di Studio, il quale definira' il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami gia'  sostenuti  e le ulteriori attivita' formative necessarie per il conseguimento  della  Laurea. All'atto della reiscrizione lo studente versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
 Art. 16
 Guida dello Studente ed Ordine degli studi
 
 Entro il 31 maggio di ogni anno viene predisposto dalle competenti strutture  didattiche  ed  approvato  dal  Rettore,  la  Guida  dello Studente  e  l'  ordine  degli  studi  relativo  al  successivo  anno accademico.  Nella  Guida sono indicati i curricula dei singoli corsi con  l'elenco  delle  attivita'  formative  previste  e  i termini di presentazione dei piani di studio individuali. Sono altresi' indicate le modalita' di accesso ai Corsi di studio, nonche' le norme relative alla frequenza degli studenti.
 Art. 17
 Servizio di orientamento: finalita' ed organizzazione
 
 L'Universita' promuove tutte le attivita' idonee ad agevolare, nei modi  e  con  i mezzi ritenuti opportuni, in particolare favorendo il concerto  con  altre  sedi universitarie ed enti interessati, nonche' con  il  sistema degli istituti d'istruzione secondaria superiore del territorio,   l'orientamento   agli   studi,   per  una  scelta  piu' consapevole  e  responsabile  dei  corsi  e dei relativi curricula da parte degli studenti, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea.
 L'Universita'  promuove,  inoltre,  con  le  modalita' che ritiene opportune, l'orientamento post laurea.
 Art. 18
 Servizio di tutorato: finalita' ed organizzazione
 
 Il servizio di tutorato ha lo scopo:
 a) di  integrare  l'orientamento  e  di fornire assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari;
 b) di  presentare  allo studente le occasioni formative offerte sia  dall'Universita',  sia da enti pubblici e privati convenzionati, sia dai programmi di mobilita' nazionale e internazionale;
 c) di curare l'efficacia dei rapporti studenti - docenti;
 d) di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
 e) di  indirizzare  ad  apposite  strutture  di supporto per il superamento   di   eventuali  difficolta'  o  situazioni  di  disagio psicologico.
 Oltre  che  al  Servizio  di  Ateneo  per  il  coordinamento delle attivita'  di  orientamento, la responsabilita' delle forme attuative del  tutorato compete ai singoli Consigli degli Ambiti di Didattica e di  Ricerca, che hanno l'obbligo di elaborare annualmente un piano di tutorato, di attuarlo, monitorarlo e ottimizzarlo progressivamente.
 Il  piano  annuale,  oltre  a coordinare l'impegno dei docenti per l'espletamento  del  loro  obbligo di svolgere attivita' di tutorato, puo'  altresi' prevedere, con carattere di supporto a tali attivita', l'impegno  di  cultori  della  materia,  di  neolaureati,  nonche' di studenti, in rapporto di collaborazione.
 Art. 19
 Crediti formativi universitari
 
 L'unita'  di  misura  del  lavoro  di apprendimento richiesto allo studente  per  l'espletamento  di ogni attivita' formativa prescritta dagli  Ordinamenti  didattici  dei  Corsi  di  Studio  e'  il credito formativo universitario.
 Al   credito   formativo   universitario  corrispondono,  a  norma dell'art.  5,  primo comma, del D.M. 270/2004, 25 ore di lavoro dello studente,  comprensive  di  ore  di  lezione,  di  esercitazione,  di laboratorio, di seminario e delle altre attivita' formative richieste dagli  Ordinamenti  didattici,  incluse le ore di studio e di impegno individuale.
 Il  numero delle ore di lavoro corrispondenti al credito formativo universitario  puo'  subire  variazioni  in  aumento o in diminuzione entro  il limite del 20% in base alle previsioni di eventuali decreti ministeriali.
 La  quantita'  di  lavoro  medio svolto in un anno da uno studente impegnato  a  tempo  pieno  negli studi universitari e' fissata in 60 crediti.  I  Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti  corrispondenti  a ogni tipologia di attivita' formativa, ivi comprese  le attivita' di formazione professionali (tirocini, stages, laboratori),   contemplate   dalla   Classe  corrispondente,  tenendo presenti  le  quantificazioni del numero minimo di crediti che dovra' essere riservato a ciascun tipo di attivita'.
 La  frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale  o  ad  altre  attivita'  formative  di tipo individuale e' determinata,   per   ciascuna   attivita'  formativa,  dalle  singole strutture  didattiche, nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti e  pubblicata  nell'Ordine  degli  studi,  e  puo' essere riesaminata annualmente.
 I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna  attivita'  formativa sono acquisiti  dallo studente con il superamento della prova di esame, la cui  votazione  e' quantificata in trentesimi (con eventuale lode) e, nel caso della prova finale, in centodecimi (con eventuale lode).
 I  Regolamenti  dei  Corsi  di studio possono stabilire specifiche forme  di  verifica  del  profitto, quali la valutazione di elaborati redatti  sotto  forma  di tesi, di ricerche sperimentali svolte dallo studente,  o dei risultati di attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dal curriculum degli studi.
 I  Regolamenti  didattici  dei  Corsi  di studio possono prevedere forme  di  verifica  periodica  dei  crediti  acquisiti,  al  fine di valutare  la  non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo  di  crediti  da  acquisire  da  parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi   universitari   o   contestualmente   impegnati  in  attivita' lavorative.
 Art. 20
 Competenze linguistiche
 
 Il  Regolamento  sull'autonomia  didattica  degli  Atenei (art. 7, primo   comma,   D.M.   270/2004) stabilisce  l'obbligatorieta',  per qualsiasi  tipo di laurea, della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. Tale conoscenza dovra' essere verificata con riferimento ai livelli richiesti dal singolo Corso di studio.
 L'organizzazione  dell'offerta didattica dovra' passare attraverso una  fase  di  pianificazione,  per ogni Corso di studio e/o per ogni Ambito.
 I  crediti  relativi  alla  conoscenza  di  una lingua dell'Unione europea   possono   essere   riconosciuti   anche   sulla   base   di certificazioni    rilasciate   da   strutture   interne   o   esterne all'Universita',       definite      specificatamente      competenti dall'Universita' per ciascuna delle lingue.
 Art. 21
 Competenze informatiche
 
 Le  strutture  didattiche  organizzano  l'offerta didattica per le attivita'  formative di carattere informatico e per le corrispondenti verifiche e certificazioni.
 I crediti relativi alla conoscenza dell'informatica possono essere riconosciuti   anche  sulla  base  di  certificazioni  rilasciate  da strutture     interne    o    esterne    all'Universita',    definite specificatamente competenti dall'Universita'.
 Art. 22
 Corsi di perfezionamento e Master
 
 L'Universita'  disciplina,  con  appositi  regolamenti interni, le attivita'   per   l'aggiornamento  culturale  e  la  alta  formazione permanente   e   ricorrente,   nonche'   l'attivazione  di  corsi  di perfezionamento scientifico o aggiornamento professionale e Master di primo  e  secondo  livello,  al termine dei quali viene rilasciato il relativo  attestato,  in  conformita'  alle  disposizioni di legge in materia di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.
 Art. 23
 Insegnamento a distanza
 
 I  Corsi  di  studio possono utilizzare sistemi di videoconferenza per  forme  di  insegnamento a distanza per tutto l'insieme o per una parte  delle attivita' formative previste dai curricula, nel rispetto della normativa vigente.
 Art. 24
 Valutazione della coerenza tra crediti ed obiettivi formativi
 
 Le  competenti  strutture  didattiche deliberano circa la coerenza tra  i crediti assegnati alle attivita' formative ed i loro specifici obiettivi  formativi, nelle forme previste dall'art. 12, comma 3, del D.M.   270/2004.   A  tal  fine  e'  prevista  l'istituzione  di  una commissione paritetica consultiva.
 Art. 25
 Valutazione
 
 Ogni struttura didattica deve periodicamente sottoporre a verifica l'efficacia  e  la  funzionalita'  della propria attivita' didattica. Nella verifica si terra' conto delle valutazioni degli studenti.
 
 ---->  Vedere Tabelle da pag. 41 a pag. 56 del S.O.  <----
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