Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 aprile 2005 |
Transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale prevede che, per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonche', su indicazione del capo di Stato Maggiore di Forza armata, oltre tali eccedenze; Visto il comma 2 del suddetto art. 45 del decreto legislativo n. 69 del 2001, il quale prevede che con il predetto decreto ministeriale sono indicati l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con varianti, alla Guardia di finanza dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dello Stato; Visto il provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza prot. n. 385993 in data 6 dicembre 2001, con il quale l'organico complessivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, previsto dalla tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, e' stato ripartito per ogni singolo grado e relative specialita'; Considerate le esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e, in particolare, la necessita' di non prevedere, in tale contesto, il transito di personale delle Forze armate che riveste gradi dirigenziali; Considerate le disponibilita' relative ai ruoli, ai gradi e alle professionalita' di ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze d'impiego e, in particolare, l'assenza di ufficiali da destinare al transito nella specialita' «psicologica» del comparto sanitario; Decreta: Art. 1. Iniziale costituzione del ruolo tecnico-logisticoamministrativo della Guardia di finanza 1. Per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato, per l'anno 2005, il transito di 30 ufficiali delle Forze armate, dei quali 18 provenienti dall'Esercito e 12 dall'Aeronautica. 2. La ripartizione degli ufficiali di cui al comma 1 e' stabilita, per comparto, specialita' e grado, nella tabella A allegata al presente decreto. |
| Art. 2. Requisiti per la partecipazione alle procedure di transito 1. I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente nell'Esercito e nell'Aeronautica possono transitare, a domanda, nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza. 2. I maggiori, i capitani e i tenenti in servizio permanente nell'Esercito e nell'Aeronautica che, essendo stati inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento per l'anno 2004, ovvero per anni precedenti, giudicati idonei e collocati in posizione utile per l'iscrizione in quadro, conseguano la promozione al predetto grado con decorrenza giuridica pari o anteriore al 31 dicembre 2004, partecipano alle procedure di transito di cui al comma 1 per il grado superiore. Qualora, a qualunque titolo, per causa non imputabile all'Amministrazione, gli ufficiali di cui al presente comma non conseguano la promozione al grado superiore, la loro partecipazione alla procedure selettiva sara' priva di effetti e gli stessi saranno considerati esclusi per carenza dei requisiti. 3. Alle procedure di transito possono partecipare esclusivamente gli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) siano in possesso dei requisiti essenziali indicati, per specialita' e grado, nella tabella B allegata al presente decreto; b) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi; c) non abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a misure di prevenzione; e) non siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; f) non siano sospesi dall'impegno a qualunque titolo. |
| Art. 3. Presentazione ed istruttoria delle domande 1. La domanda per la partecipazione alle procedure di transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e' redatta su modello conforme all'allegato 1 al presente decreto ed e' presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Comando di corpo di appartenenza. La domanda e' corredata da una dichiarazione, conforme al modello annesso al suddetto allegato 1, attestante il possesso dei requisiti, dei titoli e delle professionalita' previsti dall'art. 2 e dalla tabella B allegata al presente decreto. I titoli non indicati nella predetta dichiarazione non costituiscono oggetto di valutazione. 2. Il Comando di corpo assume in carico la domanda di transito all'atto della sua presentazione, dandone immediata comunicazione alla direzione generale per il personale militare, allo Stato Maggiore della Forza armata di appartenenza e all'ufficio personale ufficiali del comando generale della Guardia di finanza. La domanda e' trasmessa alla direzione generale per il personale militare entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, unitamente alla copia conforme della documentazione matricolare e caratteristica riprodotta, aggiornata e chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dall'amministrazione della Difesa. 3. La direzione generale per il personale militare accertata la regolarita' e l'ammissibilita' delle domande presentate, effettua il controllo formale della documentazione caratteristica e matricolare trasmessa dai comandi ed invia tutta la documentazione al comando generale della Guardia di finanza entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. |
| Art. 4. Commissione per la valutazione dei titoli 1. Il transito e' operato previa valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie di merito da parte di una commissione composta da: a) un generale di Corpo d'armata o di divisione della Guardia di finanza, che la presiede; b) un generale di brigata della Guardia di finanza; c) un generale di brigata, o equivalente, dell'Esercito; d) un generale di brigata, o equivalente, dell'Aeronautica; e) un colonnello della Guardia di finanza, con funzione di segretario. 2. I membri della commissione sono nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, su indicazione, per gli ufficiali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, dei capi di Stato Maggiore rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica. Con la medesima determinazione sono altresi' stabilite le modalita' di svolgimento delle attivita' della commissione. 3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco degli ufficiali che hanno presentato domanda di transito, sottoscrivono una dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 4. La commissione provvede alla valutazione degli ufficiali che hanno presentato domanda di transito sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare nonche' della dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, previa individuazione, per ciascuna specialita', dei criteri per l'attribuzione del punteggio di merito. 5. Al termine delle attivita' di valutazione, la commissione redige, per ogni specialita', una graduatoria di merito, riportando per ciascun aspirante un giudizio complessivo fino a un punteggio massimo di 30/30, calcolato al centesimo di punto. In caso di parita' di punteggio, e' data priorita', nell'ordine: a) all'ufficiale che abbia svolto o svolga servizio nella Guardia di finanza; b) all'ufficiale piu' anziano in ruolo, se trattasi di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo; c) all'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se trattasi di ufficiali provenienti da ruoli diversi. 6. Il comando generale della Guardia di finanza comunica l'esito della valutazione allo Stato Maggiore della Forza armata di appartenenza dell'ufficiale interessato ed alla direzione generale per il personale militare per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. |
| Art. 5. Disposizioni finali e di coordinamento 1. Il transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza degli ufficiali delle Forze armate utilmente collocatisi nella graduatoria di merito e' disposto dal comandante generale della Guardia di finanza di concerto con il direttore generale del personale militare. 2. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti fino alla data di inquadramento nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza. L'eventuale insorgenza di cause impeditive ai sensi del predetto art. 2 determina il rigetto della domanda ovvero il diniego al transito da disporsi con il provvedimento di cui al comma 1. 3. Con le modalita' di cui al comma 1 e' disposto l'annullamento del transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e il reinquadramento nella Forza armata di provenienza degli ufficiali che conseguano un grado dirigenziale con decorrenza giuridica pari o anteriore alla data di effettivo incorporamento. 4. Gli effetti giuridici del transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza decorrono dal 1° gennaio 2005 mentre quelli economici decorrono dalla data di effettivo incorporamento. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2005 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro della difesa Martino |
| ----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 11 della G.U. <---- |
|
|
|