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| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2005 |  | Transito  nel  ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia  di  finanza  di  ufficiali  provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLA DIFESA
 Visto  il  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli  ufficiali  della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art. 45,  comma 1,  il  quale prevede che, per l'iniziale costituzione del ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della difesa,  sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai  ruoli  e  dai  gradi  ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici  fissati, nonche', su indicazione del capo di Stato Maggiore di Forza armata, oltre tali eccedenze;
 Visto il comma 2 del suddetto art. 45 del decreto legislativo n. 69 del  2001,  il quale prevede che con il predetto decreto ministeriale sono  indicati  l'entita'  e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita'  richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali;
 Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con varianti, alla Guardia di finanza dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,  concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;
 Visto  il  provvedimento  del  comandante generale della Guardia di finanza  prot.  n.  385993  in  data  6 dicembre  2001,  con il quale l'organico  complessivo  del  ruolo tecnico-logistico-amministrativo, previsto dalla tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001,   e'   stato  ripartito  per  ogni  singolo  grado  e  relative specialita';
 Considerate  le  esigenze  operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale  costituzione  del  ruolo tecnico-logistico-amministrativo della  Guardia  di  finanza  e,  in particolare, la necessita' di non prevedere,  in  tale  contesto,  il transito di personale delle Forze armate che riveste gradi dirigenziali;
 Considerate  le  disponibilita'  relative ai ruoli, ai gradi e alle professionalita'  di ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze d'impiego  e,  in particolare, l'assenza di ufficiali da destinare al transito nella specialita' «psicologica» del comparto sanitario;
 Decreta:
 Art. 1. Iniziale costituzione del ruolo tecnico-logisticoamministrativo della
 Guardia di finanza
 1. Per        l'iniziale        costituzione        del       ruolo tecnico-logistico-amministrativo  del  Corpo della Guardia di finanza e'  autorizzato,  per  l'anno 2005, il transito di 30 ufficiali delle Forze   armate,   dei   quali   18 provenienti   dall'Esercito  e  12 dall'Aeronautica.
 2. La  ripartizione degli ufficiali di cui al comma 1 e' stabilita, per  comparto,  specialita'  e  grado,  nella  tabella A  allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Requisiti per la partecipazione alle procedure di transito
 1. I  tenenti  colonnelli,  i  maggiori  e  i  capitani in servizio permanente  nell'Esercito  e  nell'Aeronautica  possono transitare, a domanda,  nel  ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza.
 2. I  maggiori,  i  capitani  e  i  tenenti  in servizio permanente nell'Esercito  e  nell'Aeronautica  che,  essendo stati inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento per l'anno 2004, ovvero per anni  precedenti, giudicati idonei e collocati in posizione utile per l'iscrizione  in  quadro,  conseguano la promozione al predetto grado con  decorrenza  giuridica  pari  o  anteriore  al  31 dicembre 2004, partecipano alle procedure di transito di cui al comma 1 per il grado superiore.  Qualora,  a  qualunque  titolo,  per causa non imputabile all'Amministrazione,  gli  ufficiali  di  cui  al  presente comma non conseguano  la  promozione al grado superiore, la loro partecipazione alla  procedure selettiva sara' priva di effetti e gli stessi saranno considerati esclusi per carenza dei requisiti.
 3. Alle  procedure  di  transito possono partecipare esclusivamente gli  ufficiali  di  cui ai commi 1 e 2 che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  essenziali  indicati, per specialita' e grado, nella tabella B allegata al presente decreto;
 b) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi;
 c) non  abbiano  subito  sanzioni  disciplinari  piu' gravi della consegna;
 d) non  siano  rinviati  a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a misure di prevenzione;
 e) non  siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 f) non siano sospesi dall'impegno a qualunque titolo.
 |  |  |  | Art. 3. Presentazione ed istruttoria delle domande
 1. La  domanda per la partecipazione alle procedure di transito nel ruolo  tecnico-logistico-amministrativo  del  Corpo  della Guardia di finanza  e'  redatta  su  modello conforme all'allegato 1 al presente decreto ed e' presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Comando di corpo di appartenenza.
 La  domanda  e' corredata da una dichiarazione, conforme al modello annesso al suddetto allegato 1, attestante il possesso dei requisiti, dei  titoli  e  delle  professionalita'  previsti dall'art. 2 e dalla tabella B allegata al presente decreto.
 I   titoli   non   indicati   nella   predetta   dichiarazione  non costituiscono oggetto di valutazione.
 2. Il  Comando  di  corpo  assume  in carico la domanda di transito all'atto  della  sua  presentazione,  dandone immediata comunicazione alla  direzione  generale  per  il  personale  militare,  allo  Stato Maggiore  della  Forza armata di appartenenza e all'ufficio personale ufficiali del comando generale della Guardia di finanza.
 La  domanda  e'  trasmessa alla direzione generale per il personale militare  entro  i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle domande, unitamente alla copia conforme    della   documentazione   matricolare   e   caratteristica riprodotta, aggiornata e chiusa alla data di scadenza del termine per la  presentazione  delle domande, secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dall'amministrazione della Difesa.
 3. La  direzione  generale  per  il personale militare accertata la regolarita'  e l'ammissibilita' delle domande presentate, effettua il controllo  formale  della documentazione caratteristica e matricolare trasmessa  dai  comandi  ed  invia tutta la documentazione al comando generale della Guardia di finanza entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
 |  |  |  | Art. 4. Commissione per la valutazione dei titoli
 1. Il   transito   e'  operato  previa  valutazione  dei  titoli  e formazione  delle  graduatorie  di merito da parte di una commissione composta da:
 a) un  generale di Corpo d'armata o di divisione della Guardia di finanza, che la presiede;
 b) un generale di brigata della Guardia di finanza;
 c) un generale di brigata, o equivalente, dell'Esercito;
 d) un generale di brigata, o equivalente, dell'Aeronautica;
 e) un  colonnello  della  Guardia  di  finanza,  con  funzione di segretario.
 2. I  membri della commissione sono nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, su indicazione, per gli ufficiali  di cui alle lettere c) e d) del comma 1, dei capi di Stato Maggiore  rispettivamente  dell'Esercito  e  dell'Aeronautica. Con la medesima  determinazione  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di svolgimento delle attivita' della commissione.
 3. I  componenti della commissione, presa visione dell'elenco degli ufficiali che hanno presentato domanda di transito, sottoscrivono una dichiarazione    attestante    l'insussistenza   di   situazioni   di incompatibilita'   tra   essi   ed  i  concorrenti,  ai  sensi  degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
 4. La  commissione  provvede  alla  valutazione degli ufficiali che hanno  presentato  domanda  di  transito  sulla  base  degli elementi risultanti  dalla documentazione caratteristica e matricolare nonche' della dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, previa individuazione,   per   ciascuna   specialita',   dei   criteri   per l'attribuzione del punteggio di merito.
 5. Al  termine  delle  attivita'  di  valutazione,  la  commissione redige,  per  ogni specialita', una graduatoria di merito, riportando per  ciascun  aspirante  un  giudizio complessivo fino a un punteggio massimo di 30/30, calcolato al centesimo di punto. In caso di parita' di punteggio, e' data priorita', nell'ordine:
 a) all'ufficiale che abbia svolto o svolga servizio nella Guardia di finanza;
 b) all'ufficiale  piu' anziano in ruolo, se trattasi di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo;
 c) all'ufficiale  anagraficamente  piu'  anziano,  se trattasi di ufficiali provenienti da ruoli diversi.
 6. Il  comando  generale  della Guardia di finanza comunica l'esito della   valutazione   allo  Stato  Maggiore  della  Forza  armata  di appartenenza  dell'ufficiale  interessato  ed alla direzione generale per  il  personale  militare  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di rispettiva competenza.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali e di coordinamento
 1. Il transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza degli ufficiali delle Forze armate utilmente collocatisi  nella  graduatoria  di merito e' disposto dal comandante generale  della  Guardia  di  finanza  di  concerto  con il direttore generale del personale militare.
 2. I  requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti fino alla data  di inquadramento nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo  della  Guardia  di  finanza.  L'eventuale  insorgenza di cause impeditive  ai  sensi  del predetto art. 2 determina il rigetto della domanda   ovvero   il   diniego   al  transito  da  disporsi  con  il provvedimento di cui al comma 1.
 3. Con  le  modalita'  di cui al comma 1 e' disposto l'annullamento del  transito  nel  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della  Guardia  di finanza e il reinquadramento nella Forza armata di provenienza  degli ufficiali che conseguano un grado dirigenziale con decorrenza   giuridica  pari  o  anteriore  alla  data  di  effettivo incorporamento.
 4. Gli     effetti     giuridici    del    transito    nel    ruolo tecnico-logistico-amministrativo  del  Corpo della Guardia di finanza decorrono dal 1° gennaio 2005 mentre quelli economici decorrono dalla data di effettivo incorporamento.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2005
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 Il Ministro della difesa
 Martino
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