| 
| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 28 aprile 2005 |  | Modalita'  e  termini  di  versamento  della contribuzione dovuta, ai sensi  dell'articolo  40  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2005. (Deliberazione n. 15008). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
 Vista   la   legge   7  giugno  1974,  n.  216  e  le  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come  da  ultimo  modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui  e'  previsto,  tra  l'altro,  che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,   determina   in   ciascun   anno   l'ammontare  delle contribuzioni  ad  essa  dovute  dai  soggetti  sottoposti  alla  sua vigilanza;
 Vista  la  propria  delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004, resa esecutiva  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio  2005,  con  la  quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2005, i soggetti tenuti alla contribuzione;
 Vista  la  propria  delibera  n.  14.856  del  30 dicembre  2004, parimenti resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20 gennaio  2005,  con  la  quale  si  e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2005, la misura della contribuzione;
 Atteso  che  la  citata  delibera  n. 14.856 del 30 dicembre 2004 demanda  a  successivo provvedimento la definizione delle modalita' e dei termini di versamento della contribuzione predetta;
 Ritenuto,  conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalita' e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio  2005,  ai  sensi  della  citata  delibera  n. 14.856 del 30 dicembre 2004:
 Delibera:
 Art. 1.
 Modalita' e termini di versamento della contribuzione
 1.  Il  versamento  del  contributo  dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1  e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti esteri  istitutori  di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1,  del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124], g), o), p) [esclusi  i  soggetti  esteri  emittenti strumenti finanziari ammessi alle  negoziazioni  nei  mercati  regolamentati  nazionali],  q) e r) [esclusi   gli  offerenti  esteri],  della  delibera  n.  14.855  del 30 dicembre  2004  deve essere effettuato entro il 20 giugno 2005. Ai fini  del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo  precompilato  (MAV)  che  verra'  spedito, entro il 20 maggio 2005, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
 2.  Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente  nei  dieci  giorni  che  precedono  la  scadenza  del versamento  del  contributo,  i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare  il  versamento  presso qualunque sportello della Banca di Roma   sul   territorio  nazionale,  comunicando  per  iscritto  allo sportello  prescelto  i  seguenti  dati  identificativi  del soggetto tenuto  alla  contribuzione: a) il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); b) il codice fiscale.
 3.  Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne  la  stampa in locale saranno rese note, entro il 20 maggio 2005,  attraverso  il  notiziario  settimanale - Consob Informa e sul sito   istituzionale   della   Consob  (www.consob.it).  Copia  delle istruzioni   verra'   trasmessa   alle   Associazioni   di  categoria interessate.
 4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera g), della delibera n. 14.855  del  30 dicembre 2004 possono, nei venti giorni che precedono la  scadenza  del  versamento del contributo, effettuare il pagamento anche  con  carta  di  credito  tramite  rete Internet. A tal fine le necessarie  istruzioni  saranno  rese  note, entro il 20 maggio 2005, attraverso  il  notiziario  settimanale  -  Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
 5.  Il  versamento  del  contributo  dovuto dai soggetti indicati nell'art.  1,  lettere  h), i), l) m) ed n), della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve essere effettuato entro il 20 giugno 2005.
 6.  Il  versamento  di  cui  al  comma  5  deve essere effettuato mediante  bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a «Consob/Gestione  contribuzioni,  via G.B. Martini, 3, 00198 - Roma», presso  Banca  di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198  -  Roma  -  Cod.  03002  -  Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).
 7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti  elementi  devono  essere  riportati  sul  modulo  di  bonifico bancario  come segue: a) la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione  del  modulo  di  bonifico  che  prevede  l'indicazione delle informazioni  anagrafiche  relative al soggetto tenuto al versamento; b)  il  codice  e  la descrizione della causale del versamento, nella sezione   del   modulo  di  bonifico  che  prevede  l'indicazione  di informazioni per il destinatario.
 8.  Il  codice  e  la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare  ai  fini  di  quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati  nella  tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.
 9.  Il  versamento  del  contributo  dovuto dai soggetti indicati nell'art.  1,  lettera  s),  della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004   deve   essere  effettuato,  con  le  modalita'  stabilite  nei precedenti commi da 6 a 8, entro:
 a) il  20 giugno  2005, qualora il bilancio chiuso nel 2004 sia stato  approvato  non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la data   di   pubblicazione  della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
 b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2004, negli altri casi.
 10.  Nel  termine  di  versamento di cui alle lettere a) e b) del comma  9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  attestante il pagamento  contenente  gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del  versamento  effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine  e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo  del  contributo,  e'  trasmessa alla Consob. La tabella deve essere   predisposta   in   conformita'   allo  schema  definito  con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.
 11.  Il  versamento  del  contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere f) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo  soggetti  all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto  legislativo  24  febbraio  1998, n. 58 ed ai soggetti esteri istitutori  di  fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto  legislativo  21  aprile  1993, n. 124], p) [limitatamente ai soggetti   esteri   emittenti   strumenti   finanziari  ammessi  alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] e r) [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve  essere  effettuato,  entro il 20 giugno 2005, mediante bonifico bancario  da  disporre  a seguito di apposito avviso di pagamento che sara'  spedito,  entro  il 20 maggio 2005, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
 12.  L'avviso  di pagamento di cui al precedente comma conterra', tra  l'altro,  il  «codice  utente»  con  il  quale  il  soggetto  e' identificato  dalla  Consob, il codice della causale del versamento e la   descrizione   della  causale  del  versamento.  Detti  elementi, unitamente  alla  denominazione del soggetto, devono essere riportati sul  modulo  di  bonifico  bancario  come segue: a) la denominazione, nella  sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni  anagrafiche  relative al soggetto tenuto al versamento; b) il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento,   nella  sezione  del  modulo  di  bonifico  che  prevede l'indicazione  delle  informazioni  per  il destinatario. Il bonifico bancario  deve  essere  effettuato  sul  conto  corrente  n.  1123637 intestato  a  «Consob/Gestione  contributi  di  vigilanza,  via  G.B. Martini  3,  00198  Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto  Marcello,  198,  00198,  Roma (Italia) - Cod. 03002 - Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49O 03002 03251 000001123637- Swift code BROMITR1107).
 |  |  |  | Art. 2. Riscossione coattiva e interessi di mora
 1.  Le  modalita'  di  pagamento indicate nella presente delibera sono  tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai  sensi  dell'art.  40  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato  dall'art.  65  del  decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 1.  Il  presente  provvedimento  verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Roma, 28 aprile 2005
 Il presidente: Cardia
 |  |  |  | ---->  Vedere Tabella alle pagg. 24 - 25 della G.U.  <---- |  |  |  |  |