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| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004 |  | Determinazione dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (Deliberazione n. 14855). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
 Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  40  della  legge  23 dicembre  1994, n. 724, come da ultimo  modificato  dalla  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto,   tra   l'altro,   che  la  Consob,  ai  fini  del  proprio finanziamento,   determina   in   ciascun   anno   l'ammontare  delle contribuzioni  ad  essa  dovute  dai  soggetti  sottoposti  alla  sua vigilanza;
 Viste  le  proprie  delibere  n. 14.376 e n. 14.377 del 30 dicembre 2003  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40, rispettivamente  dei  soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2004 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
 Attesa  la  necessita'  di  determinare,  per  l'esercizio  2005, i soggetti tenuti alla contribuzione;
 Delibera:
 Art. 1.
 Soggetti tenuti alla contribuzione
 1.  Sono  tenuti  a  versare  alla Consob, per l'esercizio 2005, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
 a) le  societa'  di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del  2 gennaio  2005,  nell'Albo,  di  cui  all'art. 20, comma 1, del decreto  legislativo  n.  58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione  speciale  dello  stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
 b) le  banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2005, ai  sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
 c) le  societa'  di  gestione  del  risparmio  che  alla data del 2 gennaio  2005  abbiano  esperito  con  esito  positivo le procedure previste   dalle   disposizioni  adottate  dalla  Banca  d'Italia  in attuazione  dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di  investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso decreto;
 d) gli  intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2005,  nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo  n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del   decreto  legislativo  n.  58/1998,  a  prestare  i  servizi  di investimento  di  cui  all'art.  1,  comma  5, lettere a) e c), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
 e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art.  201,  comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del  2 gennaio  2005  e  quelli  iscritti  alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
 f)  le  societa'  di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui  all'art.  35,  comma  1,  del decreto legislativo n. 58/1998, le societa'  di  investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui  all'art.  44,  comma  1,  dello  stesso  decreto  legislativo n. 58/1998,   gli   organismi   di   investimento   collettivo  soggetti all'applicazione  dell'art.  42,  commi  1  e 5, del medesimo decreto legislativo  n.  58/1998  ed  i soggetti istitutori di fondi pensione aperti  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
 g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo  di  cui  all'art.  31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
 h) la Borsa italiana s.p.a.;
 i) la TLX s.p.a.;
 l) la MTS s.p.a.;
 m) la Monte Titoli s.p.a.;
 n) la Cassa di compensazione e Garanzia s.p.a.;
 o) gli  organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato  ai  sensi  del  punto  8 della comunicazione adottata con delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2005;
 p) i  soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli  Stati  esteri  e  dagli  Organismi  internazionali a carattere pubblico  -  emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2005;
 q) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura  rilevante,  soggetti  alla  vigilanza  della  Consob iscritti nell'elenco   pubblicato   ai   sensi  dell'art.  108,  comma 2,  del regolamento Consob n. 11.971/99 in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2005;
 r) gli  offerenti,  diversi  da  quelli  di  cui  alla precedente lettera  f),  che  alla  data del 2 gennaio 2005, avendo concluso una sollecitazione   all'investimento   ovvero   un'offerta  pubblica  di acquisto  o  scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2004 ed il 1° gennaio  2005, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;
 s) le  societa'  di  revisione  iscritte, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni finali
 1.  Il  presente  provvedimento  verra'  pubblicato,  oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Roma, 30 dicembre 2004
 Il presidente: Cardia
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