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| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |  | COMUNICATO |  | Entrata  in  vigore  della  Convenzione  europea  sulla  violenza e i disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive, segnatamente   nelle  partite  di  calcio,  fatta  a  Strasburgo,  il 19 agosto 1985 |  | 
 |  |  |  | Si  e'  provveduto  a  depositare  lo strumento di ratifica della Convenzione  europea  sulla  violenza  e i disordini degli spettatori durante  le  manifestazioni  sportive,  segnatamente nelle partite di calcio,  fatta  a  Strasburgo  il  19 agosto 1985, in data 8 novembre 1985. Ai  sensi  dell'art 13, comma 1, l'Atto sunnominato, il cui testo si  riporta  qui  di  seguito  in  lingua  francese  ed  inglese  con traduzione  non ufficiale in lingua italiana e' entrato in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 1986.
 |  |  |  | Convenzione  europea  sulla  violenza  e i disordini degli spettatori durante  le  manifestazioni  sportive,  segnatamente nelle partite di calcio Strasburgo, 19 agosto 1985 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione, Considerato  che  lo  scopo  del Consiglio d'Europa e' di attuare una piu' stretta unione tra i suoi Membri; Preoccupati  dalla  violenza e dai disordini degli spettatori durante le,  manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, e dalle conseguenze che ne derivano; Consapevoli  che  tale  problema  minaccia  i  principi sanciti dalla Risoluzione (76) 41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota come la "Carta europea dello sport per tutti"; Sottolineando l'importante contributo che lo sport e, in particolare, le  partite  di  calcio tra le squadre nazionali e locali degli Stati europei,  in  virtu'  della  loro frequenza, recano alla comprensione internazionale; Considerato  che  sia  le  autorita'  pubbliche sia le organizzazioni sportive indipendenti hanno responsabilita' distinte ma complementari nella lotta contro la violenza e i disordini degli spettatori, tenuto conto  che  le organizzazioni sportive hanno anche responsabilita' in materia  di  sicurezza  e  che,  in special modo, devono garantire il normale  svolgimento  delle  manifestazioni  organizzate; considerato peraltro  che  le  stesse  devono  a tal fine accomunare gli sforzi a tutti i livelli; Considerato che la violenza e' un fenomeno sociale di attualita' e di vasta  portata,  le  cui  origini  sono sostanzialmente estranee allo sport, e che lo sport e' spesso teatro di manifestazioni di violenza; Risoluti  a  cooperare  e a intraprendere azioni comuni allo scopo di prevenire  e  controllare  la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, hanno convenuto iquanto,segue: Articolo 1 - Scopo della Convenzione 1. Al fine di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori  durante  le partite di calcio, le Parti si impegnano, nei limiti  delle  rispettive  disposizioni  costituzionali, a prendere i provvedimenti  necessari  per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. 2.  Le  Parti applicano le disposizioni della presente Convenzione ad altri  sport  e  manifestazioni  sportive,  tenuto  conto  delle loro esigenze  specifiche,  durante i quali si temano violenze o disordini degli spettatori. Articolo 2 - Coordinamento sul piano interno Le  Parti  coordinano  le politiche e le azioni intraprese dai propri ministeri  e  dagli  altri  enti  pubblici  contro  la  violenza  e i disordini degli spettatori, mediante l'istituzione, qualora si riveli necessario, di organi di coordinamento. Articolo 3 - Provvedimenti 1. Le Parti si impegnano a garantire l'elaborazione e l'attuazione di provvedimenti  atti  a  prevenire  e  controllare  la  violenza  e  i disordini degli spettatori, in particolare a: a.  accertarsi che servizi d'ordine adeguati siano mobilitati per far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia negli stadi sia  nelle  loro  immediate  vicinanze  e  lungo  le  vie di' accesso utilizzate dagli spettatori; b.  facilitare una stretta cooperazione e uno scambio di informazioni appropriate tra le forze di polizia delle varie localita' interessate o che potrebbero esserlo; c.  applicare  o,  se del caso, adottare una legislazione che commini pene  appropriate  o,  all'occorrenza,  provvedimenti  amministrativi appropriati  alle persone riconosciute colpevoli di reati legati alla violenza o disordini degli spettatori. 2. Le Parti si impegnano a promuovere l'organizzazione responsabile e il  comportamento  corretto  dei  club  di tifosi e la nomina al loro interno   di   agenti   incaricati   di  facilitare  il  controllo  e l'informazione  degli spettatori durante le partite e di accompagnare i gruppi di tifosi che si recano alle partite in trasferta; 3.  Le  Parti  promuovono il coordinamento, per quanto giuridicamente possibile,  dell'organizzazione delle trasferte con la collaborazione dei  club,  della  tifoseria  organizzata e delle agenzie di viaggio, allo  scopo  di  impedire  ai  potenziali  istigatori di disordini di partire per assistere alle partite. 4.  Qualora  si  temano  esplosioni  di violenza o disordini da parte degli spettatori, le Parti provvedono, se necessario introducendo una legislazione  appropriata  che  preveda  sanzioni  per inosservanza o altri  provvedimenti adeguati, affinche' le organizzazioni sportive e i  club  nonche',  all'occorrenza,  i  proprietari  degli  stadi e le autorita'  pubbliche,  sulla  base  delle  competenze  definite dalla legislazione interna, prendano provvedimenti concreti nelle immediate vicinanze  degli  stadi  e  all'interno  di  essi,  per  prevenire  e controllare tale violenza o tali disordini, e segnatamente: a.  fare  in  modo  che  la  progettazione e la struttura degli stadi garantiscano  la  sicurezza  degli  spettatori,  non  favoriscano  la violenza  tra  di essi, permettano un efficace controllo della folla, siano   dotati   di  cancelli  e  recinzioni  adeguati  e  permettano l'intervento dei servizi di soccorso e delle forze dell'ordine; b.  separare  efficacemente  i  gruppi di tifosi rivali riservando ai tifosi ospiti, qualora siano ammessi, tribune diverse; c.  garantire  tale  separazione mediante un rigoroso controllo della vendita  dei biglietti e prendere particolari precauzioni nel periodo immediatamente precedente la partita; d.  non  ammettere negli stadi e alle partite, nella misura in cui si riveli   giuridicamente   possibile,   gli  istigatori  di  disordini potenziali  o  noti  e le persone sotto l'effetto dell'alcool o delle droghe, oppure vietarne loro l'entrata; e.  dotare  gli  stadi di un efficace sistema di comunicazione con il pubblico  e provvedere affinche' se ne faccia pienamente uso, nonche' di  programmi  delle  partite  e altre pubblicazioni, per indurre gli spettatori a comportarsi correttamente; f.  vietare  che  gli  spettatori introducano bevande alcoliche negli stadi;   limitare   e,  preferibilmente,  vietare  la  vendita  e  la distribuzione di bevande alcoliche negli stadi e accertarsi che tutte le bevande disponibili siano contenute in confezioni non pericolose; g.  garantire  controlli  al  fine  di  impedire  agli  spettatori di introdurre  negli  stadi oggetti che potrebbero essere utilizzati per atti di violenza, o petardi o oggetti simili; h.  garantire  che  gli  agenti  di  collegamento  collaborino con le autorita'  competenti prima delle partite, riguardo alle disposizioni da  prendere  per  controllare  la folla, affinche' siano applicati i regolamenti pertinenti grazie ad un'azione concertata. 5.  Le  Parti prendono i provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa,  tenendo  conto  del potenziale contributo dei mass media, per  prevenire  la  violenza  nello sport o durante le manifestazioni sportive,   segnatamente   promuovendo   l'ideale  sportivo  mediante campagne  educative  e  d'altro  genere, sostenendo la sportivita' in special  modo  presso  i  giovani, allo scopo di favorire il rispetto reciproco  tra  gli  spettatori  e  tra  gli sportivi e incoraggiando inoltre una maggiore partecipazione attiva nello sport. Articolo 4 - Cooperazione internazionale 1.  Le  Parti  cooperano strettamente nelle materie contemplate dalla presente Convenzione e promuovono un'analoga cooperazione, qualora si riveli appropriata, tra le autorita' sportive nazionali competenti. 2. Prima delle partite o dei tornei internazionali tra club e squadre rappresentative,   le   Parti   interessate  invitano  le  rispettive autorita'  competenti,  segnatamente  le  organizzazioni  sportive, a individuare  le  partite  durante  le  quali  siano da temere atti di violenza  o  disordini  degli spettatori. Qualora venga segnalata una partita  di  questo tipo, le autorita' competenti del Paese ospitante prendono  i  provvedimenti  per  una  concertazione  tra le autorita' interessate.  Tale  concertazione deve tenersi appena possibile; essa dovrebbe  aver  luogo  al  piu'  tardi due settimane prima della data prevista   per  la  partita  e  deve  includere  le  disposizioni,  i provvedimenti  e  le precauzioni da prendere prima, durante e dopo le partite,  .  compresi,  se  del:  caso, provvedimenti complementari a quelli previsti:dalla presente Convenzione:. Articolo 5 - Identificazione e trattamento dei trasgressori 1.  Le Parti, nel rispetto delle procedure giuridiche e del principio dell'indipendenza  del  potere  giudiziario, provvedono ad accertarsi che  gli  spettatori  che  commettono  atti  di violenza o altri atti riprensibili  siano  identificati  e  perseguiti  conformemente  alla legge. 2.  All'occorrenza,  segnatamente  nel  caso  di spettatori ospiti, e conformemente  agli  accordi  internazionali  applicabili,  le  Parti prevedono di: a. demandare ai Paesi di residenza i procedimenti intentati contro le persone   arrestate  a  causa  di  atti  di  violenza  o  altri  atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive; b.  chiedere  l'estradizione  delle  persone  sospettate  di  atti di violenza   o   di   altri   atti  riprensibili  commessi  durante  le manifestazioni sportive; c.  trasferire  nel  Paese  appropriato,  per  scontarvi  la pena, le persone  riconosciute  colpevoli  di atti di violenza o di altri atti riprensibili commessi durante le manifestazioni sportive. Articolo 6 - Disposizioni complementari 1.  Le  Parti  si  impegnano  a.cooperare  strettamente  con  le loro organizzazioni  sportive  nazionali  e con i club competenti nonche', eventualmente,  con i proprietari degli stadi, per quanto riguarda le disposizioni  concernenti  la  pianificazione  e  l'esecuzione  delle modifiche   della   struttura  materiale  degli  stadi,  o  di  altri cambiamenti  opportuni,  compreso l'accesso agli stadi, allo scopo di migliorare la sicurezza e prevenire la violenza. 2.  Le  Parti  si  impegnano  a promuovere, all'occorrenza e nei casi appropriati,  un  sistema di criteri per la selezione degli stadi che tengono  conto  della  sicurezza degli spettatori e della prevenzione della violenza tra di essi, soprattutto per quanto riguarda gli stadi in cui le partite possono attirare un pubblico numeroso o turbolento. 3.   Le   Parti  si  impegnano  a  promuovere  presso  le  rispettive organizzazioni  sportive  nazionali  la revisione permanente dei loro regolamenti allo scopo di controllare i fattori che possano provocare esplosioni di violenza da parte di sportivi o di spettatori. Articolo 7 - Comunicazione delle informazioni Ogni  Parte  trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in  una  delle  lingue  ufficiali  del  Consiglio  d'Europa, tutte le informazioni  pertinenti  relative  alla  legislazione  e  alle altre misure,  concernenti  il calcio o altri sport, che la stessa ha preso al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione. Articolo 8 - Comitato permanente 1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione  e'  istituito un Comitato permanente. 2. Ogni parte puo' farsi rappresentare nel Comitato permanente da uno o piu' delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto. 3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o Parte nella Convenzione culturale  europea,  che  non  e' Parte nella Convenzione, puo' farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore. 4.  Il  Comitato  permanente puo', all'unanimita', invitare qualsiasi Stato  non  membro  del  Consiglio  d'Europa  che  non e' Parte nella Convenzione  e  qualsiasi organizzazione sportiva interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o varie sue riunioni. 5.  Il  Comitato  permanente e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio  d'Europa.  La  prima  volta  si  riunira'  entro  un  anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente si riunira' una  volta l'anno. Si riunisce, inoltre, qualora la maggioranza delle Parti lo richieda. 6.  La.  maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente. 7.  Salvo  le  disposizioni  della  presente Convenzione, il Comitato permanente  emana  il  orourir  regolamento  interno  e  l'adotta per consenso. Articolo 9 1.  Il  Comitato  permanente  e' incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare puo': a.   rivedere   permanentemente   le   disposizioni   della  presente Convenzione   ed   esaminare   le   modifiche  che  potessero  essere necessarie; b.   promuovere   consultazioni   con   le   organizzazioni  sportive competenti; c.   presentare  alle  Parti  raccomandazioni  sui  provvedimenti  da prendere per l'attuazione della presente Convenzione; d. raccomandare i provvedimenti appropriati per garantire al pubblico l'informazione  sui  lavori  intrapresi  nell'ambito  della  presente Convenzione;  e.  presentare al Comitato dei Ministri raccomandazioni circa  l'opportunita'  di invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione; f.  fare  qualsiasi  proposta  intesa  a migliorare l'efficacia della presente Convenzione. 2. Per l'adempimento della sua missione, il Comitato permanente puo', di propria iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di periti. Articolo 10. Dopo  ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri  del  Consiglio d'Europa un rapporto sui propri lavori e sul funzionamento della Convenzione. Articolo 11 - Emendamenti 1.  Una  Parte  puo'  proporre  emendamenti alla presente Convenzione mediante  il  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa  o il Comitato permanente. 2.  Il  Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica qualsiasi proposta  di  emendamento  agli  Stati membri del Consiglio d'Europa, agli  altri  Stati  parte  nella  Convenzione  culturale  europea e a qualsiasi Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad  aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14. 3.  Qualsiasi  emendamento  proposto  da una Parte o dal Comitato dei Ministri  e'  comunicato al Comitato permanente almeno due mesi prima della  riunione durante la quale l'emendamento deve essere esaminato. Il  Comitato  permanente  sottopone  al  Comitato dei Ministri il suo parere  sull'emendamento  proposto dopo aver consultato, se del caso, le organizzazioni sportive competenti. 4.  I1  Comitato  dei Ministri esamina l'emendamento proposto nonche' qualsiasi  parere  sottoposto dal Comitato permanente e puo' adottare l'emendamento. 5.  Il  testo  di  qualsiasi  emendamento  adottato dal Consiglio dei Ministri  e'  trasmesso  per accettazione alle Parti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 6.  Qualsiasi  emendamento  adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla  scadenza  di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno comunicato la loro accettazione al Segretario Generale. Clausole finali' Articolo 12 1.  La  presente  Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del  Consiglio  d'Europa  e degli altri Stati parte nella Convenzione culturale europea, che acconsentano ad essere vincolati da: a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o b.  la  firma  con  riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Articolo 13 1.  La  Convenzione  entra  in  vigore  il  primo  giprno,  del  mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno dato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. 2.  La  Convenzione  entra in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario  che  esprimesse successivamente il suo consenso ad essere vincolato  da  essa,  il  primo  giorno successivo allo scadere di un periodo  di  un  mese  dopo  la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Articolo 14 1.  Dopo  l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa  puo'  consultate  le  Parti, invitare  ad  aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio  d'Europa, con decisione presa a maggioranza, come previsto nell'articolo  20  lettera  d  dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimita'  dei  rappresentanti  degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare alle sedute del Comitato dei Ministri. 2.  Per  qualsiasi Stato aderente, la Convenzione: entra in vigore il primo  giorno  del  mese  successivo allo scadere di un periodo di un mese  dopo  la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Articolo 15 i.  Ogni  Stato  puo',  al  momento  della firma o del deposito dello strumento  di  ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione. 2.  Ogni  Parte  puo',  in  qualsiasi  momento  successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata  al  Segretario del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio  designato  nella  dichiarazione.  La Convenzione entra in vigore  nei  confronti  di  tale  territorio il primo giorno del mese successivo  allo  scadere  di  un  periodo di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3.  Qualsiasi  dichiarazione  fatta  in  virtu'  dei  due  precedenti paragrafi   puo'  essere  ritirata,  per  quanto  concerne  qualsiasi territorio  designato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo  allo  scadere  di  un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 16 1.  Ogni  Parte  puo',  in  qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione  mediante  notifica  al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2.  La  denuncia  ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere  di un periodo di' sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 17 Il  Segretario  Generale  del  Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri   del   Consiglio  d'Europa,  agli  altri  Stati  parte  nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma conformemente all'articolo 12; b.  il  deposito  di  ogni  strumento  di  ratifica,  d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, conformemente agli articoli 12 o 14; c.  ogni  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione conformemente agli articoli 13 e 14; d.   ogni   informazione  comunicata  in  virtu'  delle  disposizioni dell'articolo 7; e. ogni rapporto elaborato in virtu' delle disposizioni dell'articolo 10; f.   ogni   proposta  di  emendamento  e  ogni  emendamento  adottato conformemente  all'articolo  11,  e  la  data in cui tale emendamento entra in vigore; g,   ogni   dichiarazione   fatta   in   virtu'   delle  disposizioni dell'articolo 15; h. ogni notifica fatta in virtu' delle :disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia ha effetto. In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto  a  Strasburgo,  il 19 agosto 1985, in francese e in inglese, i due  testi  facenti  ugualmente  fede, in un solo esemplare che sara' depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario Generale   del   Consiglio   d'Europa   ne  comunichera'  una  ,copia certificata  conforme  a  ciascuno degli Stati ,membri del. Consiglio d'Europa,  a ogni Stato parte nella Convenzione culturale europea e a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione. |  |  |  |  |