| IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
 Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del  14 dicembre  2004  con  la  quale  il  presidente  della regione Sardegna   e'   stato   confermato  quale  Commissario  delegato  per l'emergenza  idrica  fino  al  31 dicembre  2006 con la previsione di prosecuzione   in   regime  ordinario  delle  attivita'  avviate  dal Commissario stesso in regime straordinario;
 Atteso  che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 18/24   del  21 aprile  2002,  avente  ad  oggetto  «Commissario  per l'emergenza  idrica  in  Sardegna - O.P.C.M. 28 giugno 1995, n. 2409, art.  2  -  legge  regionale  n.  7/2004 - variazione di bilancio per interventi  urgenti  di  manutenzione straordinaria ed efficentamento delle reti ed impianti idrici di pertinenza dell'ESAF» ha previsto la realizzazione  di  interventi di efficientamento di infrastrutture di competenza   ESAF  finalizzate  al  risparmio  ed  all'ottimizzazione dell'utilizzo  delle  risorse idriche, prevedendo all'uopo l'utilizzo di  risorse  del  bilancio  regionale  (U.P.B.  )  da  attivarsi  con provvedimento  commissariale  di  vincolo  e  successiva  modifica di bilancio  ai  sensi  di quanto disposto con legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10;
 Atteso  che  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1  dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  2409  sopra  citata il Commissario   governativo   per   l'emergenza  idrica  puo'  disporre l'utilizzo  di  risorse  gia'  destinate dalla regione autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di interventi emergenziali;
 Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla   predetta   deliberazione  della  giunta  regionale,  di  dover vincolare   le   risorse   finanziarie  regionali  individuate  dalla deliberazione medesima;
 Atteso  che  l'Assessorato della programmazione bilancio credito ed assetto  del  territorio  provvedera'  alle  opportune  variazioni di bilancio,  conformemente  al disposto di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 7/2004;
 Ordina:
 Art. 1.
 Vincolo risorse finanziarie
 1.  Per  le  motivazioni  di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma  1  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995,  su  proposta  della  regione  autonoma  della Sardegna ed essendo   stata   acquisita  l'intesa  con  la  regione  stessa,  gli stanziamenti   previsti   dalle   seguenti   U.P.B.  dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici: U.P.B.             |Capitolo               |Importo - S08.071            |08297                  |558.514,01 S08.073            |08313                  |1.936.713,38 S08.073            |08317                  |774.684,75 S08.073            |08321                  |4.296.715,81 S08.073            |08323                  |658.482,00 S08.073            |08324                  |387.342,67
 |                       |------
 |Totale . . .           |8.612.452,62 per  l'importo  complessivo  di  Euro 8.612.452,62, sono vincolati ai fini dell'attribuizione all'apposita U.P.B. dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici per la realizzazione di   interventi  di  efficientamento  degli  impianti  di  pertinenza E.S.A.F.
 2.  L'Assessorato  della  programmazione bilancio credito e assetto del  territorio  provvedera'  alle  opportune variazioni di bilancio, conseguenti  al  vincolo di destinazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004.
 E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
 La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
 Cagliari, 22 aprile 2005
 Il Commissario governativo: Soru
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